Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9923 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9923 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

sul ricorso 21215-2013 proposto da:
DE PADOVA FRANCESCO DNPFNC44B21A514Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. PASQUALE BOTTIGLIONE, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente
Contro
REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta
Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36,
presso la DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE
PUGLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI SIVO
(dell’Avvocatura Regionale) e ENZO D’AMATO, giusta mandato a
margine del controricorso;

– controticarrente

Data pubblicazione: 14/05/2015

avverso la sentenza n. 126/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 15.2.2013, depositata
il 27/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

tenore:
“1 — La Regione Puglia, con ordinanza-ingiunzione notificata il 12
aprile 2002, ingiunse a Francesco De Padova di restituire la somma di
curo 39.845,54 a suo tempo ricevuta a titolo di contributo per
l’eradicazione di vigneti, secondo quanto previsto dai regolamenti
comunitari nn 777/85 e 2475/85, sulla base dell’assunto che in realtà
non vi sarebbe stato lo svellimento delle piante, giusta accertamenti
compiuti in un procedimento penale a carico, tra gli altri, dello stesso
ingiunto, conclusosi -per costui- in sede di appello, con una pronunzia
di non doversi procedere per essersi il reato di truffa ex art. 640 bù c.p.
estinto per prescrizione; il De Padova propose opposizione
contestando la interpretazione dei rilievi aereo fotogrammetrici
esaminati dal giudice penale , cui oppose una perizia di parte,
articolando altresì una prova per testi, diretta a dimostrare che, in
realtà, l’eradicazione dei vigneti sarebbe stata effettuata.
2 — Il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione, ritenendo affidabili le
risultanze probatorie acquisite nel precedente procedimento penale e,
di conseguenza, assorbite le richieste istruttorie di parte; la Corte di
Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pronunziando
sentenza n. 126/2013, pubblicata il 27 febbraio 2013, respinse
l’impugnazione del De Padova sulla scorta di analoghe considerazioni

Ric. 2013 n. 21215 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bh cpc del seguente

3 — Per la cassazione di tale decisione il De Padova ha proposto
ricorso, articolandolo in tre motivi; la Regione Puglia ha resistito con
controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO
I — Con il primo motivo viene lamentata la violazione dei principi
nonché dei criteri che il giudicante deve seguire nella valutazione delle
emergenze istruttorie e delle richieste a tal fine formulate dalle parti,
quali disciplinati dagli artt. 115 e 116 cpc: assume in proposito il
ricorrente l’erroneità dell’assunto , illustrato nella sentenza della Corte
di Appello, della irrilevanza probatoria della consulenza di parte per il
sol fatto della sua provenienza e quindi della mancanza di “obiettività”;
con il secondo motivo analoga doglianza — con riferimento al solo art

115 cpc — viene formulata avverso la mancata considerazione della pur
insistita richiesta di prova per testi e della richiesta di effettuazione di
consulenza tecnica; con il terzo motivo si deduce l’omessa motivazione
in cui sarebbero incorsi i giudici dell’appello nell’ attribuire valore
significativo esclusivo alla perizia espletata nel giudizio penale , senza
però metterla in relazione agli elementi valutativi che sarebbero potuti
emergere nel giudizio civile se si fosse dato seguito alle richieste
probatorie in tal senso formulate nell’appello e soprattutto senza
considerare che delle risultanze istruttorie del giudizio penale si
sarebbe potuto tener conto solo se il relativo procedimento fosse
passato in giudicato per tutti gli imputati, circostanza questa non
rispondente alla realtà, stante la pendenza di un ricorso per cassazione
proposto da alcuni — i funzionari regionali delegati al “collaudo” dei
vigneti, imputati anch’essi di truffa alle istituzioni comunitarie- il cui
esito avrebbe potuto influenzare la posizione anche del ricorrente.

Ric. 2013 n. 21215 sez. M2 – uci. 05-03-2015
-3-

regolatori del “giusto processo” come portati dall’art. 111 Costituzione

• •••■~

11~MI

— 11 primo ed il secondo motivo , a giudizio del relatore, presentano
profili di inammissibilità perché detti mezzi sono formulati senza
specifico riferimento al contenuto della sentenza della Corte di appello
penale – in deroga al principio di autosufficienza del ricorso- che
ritenne realizzato il fatto materiale di cui all’incolpazione di truffa ma

punto va anche messo in evidenza che non può essere delibata, per la
surrichiamata non autosufficienza del ricorso, la tesi esposta a chiusa
del terzo motivo, secondo la quale la inutilizza:bilità di quelle
emergenze probatorie — in sostanza: i rilievi aereofotogrammetrici
commissionati dall’AIMA, messi in relazione alle planimetrie catastalisarebbe derivata dal mancato passaggio in giudicato del procedimento
relativo a tutti gli imputati di reati connessi ( i collaudatori regionali
avrebbero, secondo tesi, proposto ricorso per cassazione avverso la
loro condanna) , non senza omettere di sottolineare come, nella
fattispecie, non veniva in esame il vincolo di giudicato sul fatto-reato
ma la utilizzabilità, in diverso giudizio, di prove acquisite nel
procedimento penale, relative ad un imputato che non aveva censurato
— rinunziando, se del caso, all’applicazione della causa di
proscioglimento basata sulla prescrizione- la ricostruzione del fatto
storico fatta dal giudice penale, in punto di inesistenza delle colture
viticole oggetto di rimborso comunitario.

II.a — Le surriferite censure non sono ammissibili — per le ragioni
appena esposte- neppure laddove con esse si denunzia la
pretermissione delle richieste istruttorie, atteso che dello specifico
contenuto di queste ultime non viene fatto cenno ; è comunque
agevole rilevare come la Corte di Appello non sostenne che la
consulenza di parte fosse irrilevante in ragione solo della sua
provenienza, sottolineando invece ed innanzi tutto — con valutazione
Ric. 2013 n. 21215 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-4-

giudicò di non doversi procedere per la intervenuta prescrizione; sul

dunque attinente al merito — che da essa non si sarebbe potuto trarre
alcuno “significativo” valore probatorio.
III — Il terzo motivo è inammissibile perché l’art. 360, primo comma,
n. 5, cpc, riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio

fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza .risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne
consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cpc., il ricorrente
deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( così Cass. Sez.
Un. s n. 8053/2014): nella fattispecie, come sopra ricordato, la critica
riguarda la decisione di non consentire l’ingresso di istanze istruttorie,
valutazione formulata all’esito di una delibazione del peso
argomentativo degli elementi di. giudizio acquisiti in separato giudizio
ed in ordine alla cui congruenza rispetto alla posizione del ricorrente
non può più esservi divergente esame, per quanto osservato al § II.a –

IV — Se verranno condivise le sopraesposte argomentazioni, il ricorso
è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser colà
dichiarato manifestamente infondato.” — ——7″`””)
Ric. 2013 n. 21215 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-5-

specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un

Osserva
Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
parte ricorrente non ha svolto argomentazioni critiche
Il ricorso va dunque rigettato; consegue la condanna del
soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso stesso, a norma del comma 1 g'” 1″. dell’art. 13, d.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese che liquida in curo 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi,
nonché spese generali ed accessori dovuti per legge, in favore della
parte controricorrente; a’ sensi dell’art. 13, comma I qua ter , del d.P.R.
n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
norma del comma Idello stesso art. 13.
Così deciso il 5 marzo 2015 in Roma, nella camera di consiglio della
sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

secondo la quantificazione indicata in dispositivo; sussistono altresì i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA