Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9923 del

Cassazione civile, sez. I, 20/04/2018, (ud. 21/02/2018, dep.20/04/2018),  n. 9923

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 610 del 9.4.2014, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’impugnazione proposta dalla Don Ferdinando Sociedad Anonima, con sede in Guatemala, nei confronti della S.c.r.l. Stelvia, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze Sez. staccata di Empoli, aveva condannato la Don Ferdinando a pagare alla Stelvia la somma di Euro 183.344,68.

La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione d’inesistenza o nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio, formulata dalla Società guatemalteca, ritenendo che il ricorso alla modalità di cui all’art. 142 c.p.c., comma 1, era legittimo, in considerazione dei tentativi inutilmente esperiti dalla Stelvia di procedere alla notifica D.P.R. n. 200 del 1967, ex artt. 30 e 75, sicchè, non potendo applicarsi l’art. 327 c.p.c., comma 2, l’appello della Società straniera, proposto con atto notificato a mezzo posta, spedito il 18.11.2013 e ricevuto il successivo giorno 21, era tardivo in riferimento al termine lungo, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 10.9.2012.

La SA Don Ferdinando ha proposto ricorso, al quale resiste con controricorso la Stelvia in l.c.a.. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce cinque motivi di ricorso, che possono essere riassunti, nel modo che segue:

a) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 142 c.p.c.. La sentenza ha ritenuto valida la notifica in base ad un’erronea esegesi dell’art. 142 c.p.c., comma 1: l’impossibilità di eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali va intesa non in senso soggettivo, come sostenuto dai giudici a quibus, ma in senso oggettivo, come depone l’argomento letterale e storico e come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 6756 del 1988);

b) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 145 c.p.c.. La ricorrente afferma che, prima di ritenere valida la notifica, la Corte territoriale avrebbe dovuto controllare se fosse stata tentata la notifica nei confronti del suo legale rappresentante, in base alla disposizione di cui all’art. 145 c.p.c., comma 3, nel testo vigente ratione temporis;

c) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La notificazione, afferma la ricorrente, era stata effettuata inutilmente per ben tre volte nello stesso indirizzo: (OMISSIS). Ove il giudice d’appello avesse esaminato il fatto che tale indirizzo non era completo, per la mancata importante indicazione “(OMISSIS)” (che indicava il numero di piano ed il numero di ufficio della torre del centro direzionale), avrebbe dovuto concludere che la notifica non era andata a buon fine non perchè fosse impossibile eseguirla per via consolare, ma per negligenza del notificante, che aveva indicato l’indirizzo in maniera troppo generica;

d) violazione e falsa applicazione degli artt. 142,143,145 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Poichè le notifiche non erano andate a buon fine, avrebbe dovuto valutarsi se il notificante “fosse o meno a conoscenza dell’indirizzo corretto del destinatario” ed avrebbe dovuto concludersi che l’indirizzo era in realtà ignoto, essendo dunque obbligatorio procedere non già ex art. 142 c.p.c., ma ai sensi dell’art. 143, o in subordine dell’art. 145 del codice di rito;

e) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 200 del 1967, artt. 30 e 75, artt. 159 e 142 c.p.c.. Poichè la seconda notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale, mezzo sconosciuto dal diritto guatemalteco, la notifica doveva ritenersi nulla e/o inesistente, sicchè la stessa non poteva costituire la legittima premessa per la notificazione ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

2. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di mandato ad litem è infondata: risulta, infatti, conferita in favore dell’Avv. Prof. Giuliano Scarselli procura speciale ad impugnare la sentenza n. 610 del 2014 della Corte d’appello di Firenze da parte del legale rappresentante della S.A. Don Ferdinando, la cui firma risulta autenticata dal Notaio O.A.R.L. (la cui firma è stata certificata dagli organi guatemaltechi) e legalizzata dall’ambasciata d’Italia in Guatemala in data 3.11.2014.

3. Anche le eccezioni d’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso e per mancanza di specifica indicazione degli atti su cui lo stesso si fonda vanno rigettate, in quanto il ricorso contiene, col richiamo alle censure svolte con l’atto d’appello (riportate con l’espediente delle note al testo), tutti i dati esaurienti alla comprensione dei fatti, nè del resto l’esatta trascrizione delle relate e delle comunicazioni dell’Ambasciata e dell’ufficio postale guatemalteco potrebbero aggiungere o togliere qualcosa rispetto alla soluzione della questione sottoposta all’esame della Corte col primo motivo, che, contrariamente a quanto affermato dalla controricorrente, attiene al profilo di diritto relativo ai presupposti per il legittimo ricorso alla notifica ex art. 142 c.p.c., comma 1, e che è fondato nei sensi di seguito precisati.

4. A norma dell’art. 142 c.p.c., u.c., le modalità notificatorie previste dal primo comma della medesima disposizione (nel testo vigente a seguito del D.Lgs. n. 196 del 2003, che ha soppresso l’affissione della copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario ed ha accorpato i primi due commi) si applicano solo nel caso in cui risulti impossibile “eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, artt. 30 e 75”. Tale comma è stato aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, art. 9, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale adottata a l’Aja il 15 novembre 1965, per dare attuazione alla sentenza della Corte cost. n. 10 del 1978, che, privilegiando le esigenze di conoscenza effettiva, rispetto al principio di conoscenza legale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originario art. 143 c.p.c., comma 3, nella parte in cui non prevede, per l’operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza nè dimora, nè domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell’impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

5. Nella specie, la Corte fiorentina ha ritenuto valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio – citazione ex art. 669 octies c.p.c. – effettuata ai sensi dell’art. 142 c.p.c., comma 1, ritenendo provata l’impossibilità di eseguirla per via consolare in relazione al mancato buon esito dei due tentativi posti in essere dall’autorità consolare nell’indirizzo, noto, indicato dalla Società Stelvia.

6. Tale conclusione è giuridicamente errata, avendo questa Corte (Cass. SU 12 dicembre 1988, n. 6756) già chiarito che la prova dell’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto all’estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale, ovvero dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, deve riguardare l’oggettiva impossibilità di eseguire la notificazione con “l’attestazione negativa prevista dall’art. 6 della Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965, ovvero a mezzo di apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri da cui risulti l’inesistenza di una apposita Convenzione internazionale con lo Stato in cui la notifica si sarebbe dovuto eseguire, ovvero esibendo una attestazione dell’autorità straniera che attesti il divieto di procedere alla chiesta notificazione”, interpretazione che è conforme ai principi che hanno condotto il giudice delle leggi ad affermare, nella citata sentenza n. 10 del 1978, che solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire l’atto al destinatario residente nel suo territorio “sussiste l’effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi (a salvaguardia dell’interesse, di preminente valore pubblico, a che l’esercizio della funzione giurisdizionale non resti paralizzato) il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dalla norma denunziata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. In caso contrario non ricorre alcun apprezzabile motivo, di carattere pratico o giuridico, per derogare alla disciplina generale delle notificazioni, che è ispirata all’opposto principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell’atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilità”. Il procedimento notificatorio di cui all’art. 142 c.p.c., comma 1, costituisce, in conclusione, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile, nei sensi specificati, eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili od in base alla disciplina del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

8. E’ stato, già, condivisibilmente affermato (Cass. n 17682 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata) che quando, come nella specie, difetti la prova – di cui è onerato il notificante – dell’impossibilità di notificare in base alle convenzioni internazionali od ai sensi del D.P.R. 200 del 1967, artt. 30 e 75, la notifica eseguita nelle forme dell’art. 142 c.p.c., comma 1, è nulla, ma non inesistente (la circostanza che la ricorrente invochi indistintamente entrambe dette categorie non integra alcuna ragione d’inammissibilità come erroneamente dedotto dalla controricorrente in seno alla memoria). Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno, infatti, chiarito la categoria dell’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi, qui non ravvisabili, in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali (individuati nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna) idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

9. La sentenza va, pertanto,cassata, restando assorbito ogni altro motivo, con rinvio, affinchè venga accertato, per gli effetti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2 – che consente la proposizione dell’impugnazione anche dopo la decorrenza del termine annuale, in presenza di un presupposto oggettivo (la nullità della citazione introduttivo del giudizio, della sua notificazione o degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) e di uno soggettivo (l’effettiva ignoranza della pendenza del processo) – la ricorrenza della condizione soggettiva della SA Don Ferdinando rappresentata dalla mancata conoscenza del processo, a causa della nullità della notifica, e l’onere della relativa prova spetterà alla medesima Società guatemalteca (Cass. n. 19574 del 2015; n. 20307 del 2012 e cfr. Cass. SU n.14570 del 2007, che distingue al riguardo tra ipotesi di notifiche nulle o inesistenti).

10. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, provvederà, anche, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbiti altri cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018

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