Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9922 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13511-2019 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACINTO

CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO TOTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3922/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione proposta da C.T. contro l’intimazione di pagamento notificatale in data 4.2.2015 da Equitalia Sud S.p.A., per conto dell’Inps, relativa (tra l’altro) a un credito per contributi previdenziali, oggetto di due cartelle di pagamento;

1.1. la Corte d’appello ha escluso la prescrizione dei crediti contributivi, per essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale. Al riguardo, ha osservato che tanto le cartelle sottostanti all’intimazione che l’intimazione medesima erano state regolarmente notificate. Equitalia Sud spa aveva prodotto in giudizio, per ogni notifica, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate che recavano la firma della C.; per la notifica di una delle cartelle, invece, il procedimento notificatorio si era perfezionato con il sistema della compiuta giacenza. Per la Corte territoriale, la contestazione di conformità dei documenti in oggetto agli originali, formulata all’udienza del 7.7.2016, era generica e di stile;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, con due motivi, C.T.;

2.1. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso;

2.2. l’Inps ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

3. è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nonchè dell’art. 2943 c.c., in combinato disposto con l’art. 214 c.p.c. e con l’art. 2719 c.c.;

1.1. complessivamente, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrata la notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento. Contesta la valenza probatoria degli atti prodotti da Equitalia Sud spa in fotocopia, di cui aveva tempestivamente eccepito la non conformità agli originali, formulando richiesta di esibizione. Assume che gli avvisi di ricevimento prodotti da Equitalia recavano numeri di riferimento non corrispondenti alle cartelle di pagamento opposte;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, degli artt. 137 e 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 3;

2.1. anche il secondo motivo censura, nella sostanza, la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto notificati gli atti di Equitalia Sud Spa, con efficacia interruttiva del termine di prescrizione;

3. i motivi possono congiuntamente esaminarsi per presentare analoghi profili di inammissibilità;

3.1. tanto l’intimazione di pagamento quanto le cartelle esattoriali, con le relative relazioni di notificazione, non risultano depositate unitamente al ricorso per cassazione e neppure risultano specificamente localizzate negli atti processuali;

3.2. in tal modo, risultano violati gli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n.4 a pena di inammissibilità e di improcedibilità (Cass., sez. un. 8077 del 2012 e successive conformi). Deve, al riguardo, evidenziarsi che, seppure a pag. 11 del ricorso in cassazione è riportato in parentesi, accanto ai vari documenti, un numero identificativo (rispettivamente “doc.3″,”doc.4″,”doc.5”), lo stesso, senza ulteriori specificazioni, risulta inidoneo a soddisfare gli oneri di allegazione e documentazione richiesti;

4. degli stessi limiti di ammissibilità soffre anche la deduzione di non corrispondenza degli avvisi di intimazione di pagamento alle cartelle esattoriali oggetto di giudizio: i primi (id est: gli avvisi di intimazione) non risultano trascritti nelle parti necessarie a reggere le censure, mentre costituisce orientamento costante quello secondo cui ove la parte asserisca l’errata valutazione di atti documentali, è tenuta a procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto nel ricorso al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni sulla base del ricorso, senza che la Corte di legittimità ricorra ad ulteriori indagini integrative (Cass. Sez. n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

5. considerazioni analoghe valgono, infine, anche per le censure che investono la statuizione di genericità del disconoscimento della conformità delle fotocopie degli atti acquisiti al processo agli originali, poichè la ricorrente non ha trascritto nè ha prodotto in giudizio il verbale dell’udienza del 7.7.2016 in cui avrebbe eccepito la non la conformità all’originale delle fotocopie; in tal modo, è impedito alla Corte di valutare ex actis la veridicità prima ancora che la fondatezza della sua censura;

6. in ultimo, è solo il caso di osservare come, in base alla indicazione ricavabile dalla sentenza, il Giudice del merito si sia conformato alla giurisprudenza di questa Corte e ritenuto generico il disconoscimento espresso in termini di “non conformità delle copie fotostatiche depositate in atti (…) con riserva di disconoscere la sottoscrizione”, trattandosi di dichiarazione che non esprime, in modo inequivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia (Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 24323 del 2018; di recente, VI sez., n. 18361 del 2020 in motivazione, p. 6.1);

6. le spese seguono la soccombenza in favore di ADER e si liquidano come da dispositivo;

6.1. nulla deve provvedersi nei confronti INPS, in difetto di sostanziale attività difensiva;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente una somma pari all’importo del contributo unificato, ove versato (dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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