Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9921 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12644-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DI

NOVELLA, 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELA FERRERA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA

GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 10964/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata i122/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., attivato per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per l’assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222 del 1984, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite, in ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, dei requisiti sanitari in data anteriore ((OMISSIS)) alla notifica del ricorso ((OMISSIS));

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione S.B., sulla base di unico motivo, illustrato con successiva memoria;

l’Inps ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;

le censure investono la statuizione di compensazione delle spese di lite; il riferimento è al “fatto storico” rappresentato dalla “mancata conoscenza” del riconoscimento del requisito sanitario in un momento precedente all’instaurazione della lite;

parte ricorrente ne assume la decisività ai fini del regolamento delle spese e, al riguardo, osserva come costituisca circostanza pacifica che l’unica comunicazione ufficiale dell’INPS (modello TE08 d liquidazione della prestazione) sia stata ricevuta il (OMISSIS), in epoca successiva al deposito del ricorso. Viceversa, il documento valorizzato dal Tribunale, ai fini della decisione impugnata, era atto di natura interna all’Istituto, mai comunicato alla parte;

il motivo è fondato;

il procedimento è disciplinato, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c., nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto il (OMISSIS)), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

alle ipotesi tipizzate dalla norma, va aggiunta – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento – quella in cui “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

si è già osservato come resti tuttora valido (v., tra le altre, Cass. n. 29130 del 2019 in motivazione) il principio – enunciato dalle Sezioni Unite nell’arresto del 22.2.2012 n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. n. 22333 del 2017) in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente anteriormente al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 – secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

in un recente arresto, questa Corte ha giudicato “la comunicazione”, in data anteriore alla notifica del ricorso, del riconoscimento, in sede amministrativa, dei requisiti sanitari, valida ragione di compensazione, in quanto avente caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle proprie delle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore, con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale (v. Cass. n. 803 del 2021);

in detto precedente si è, in particolare, ritenuto “non (…) privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell’atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale” e tuttavia “coltivato (id est: intenzionalmente coltivato)” il giudizio pur “divenuto in gran parte superfluo (…) al solo fine del recupero delle spese legali”;

anche nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese in ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, del requisito sanitario utile “prima della notifica del ricorso”;

nondimeno, il Giudice ha trascurato di confrontarsi con il fatto storico, decisivo, relativo al momento in cui la parte ha acquisito la “conoscenza” del riconoscimento medesimo. Dal verbale di udienza, in cui è stata pronunciata l’ordinanza impugnata, risulta solo il deposito del cd. “modello TE08 di liquidazione” del (OMISSIS), successivo alla notifica del ricorso, avvenuta in data (OMISSIS). Il riferimento, nel provvedimento di regolazione delle spese, al fatto che “il requisito sanitario per cui è causa (sia) stato riconosciuto in data (OMISSIS)” non è accompagnato dalla verifica di intervenuta conoscenza della determinazione dell’Ente, necessaria perchè sia integrata una situazione come quella esaminata nella pronuncia n. 803 del 2021, idonea a giustificare l’esercizio, da parte del Giudice del merito, del potere discrezionale di compensazione delle spese di lite;

il provvedimento del Tribunale di Roma va, pertanto, cassato e la causa rinviata ad altro Giudice affinchè provveda a regolamentare nuovamente le spese del giudizio di ATP, in applicazione dei principi esposti;

il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di Legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro Giudice, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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