Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9921 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE COLLEGNO (OMISSIS), in persona del Segretario Direttore

Generale Dott. T.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN

CANDIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato VERRIENTI LUCA giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SOCIETA’ (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 289/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 3^ Civile, emessa l’11/01/2008, depositata il 27/02/2008;

R.G.N. 1639/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato VERRIENTI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il tribunale di Torino, decidendo con sentenza del 28.2.2005 sull’opposizione della societa’ Reale Mutua di Assicurazioni al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 113.992,36 emesso nei suoi confronti su ricorso del comune di Collegno (che aveva fatto valere la polizza fideiussoria rilasciata dalla societa’ assicuratrice a garanzia di obbligazioni assunte da una cooperativa edilizia per la realizzazione di opere di urbanizzazione), dichiaro’ inammissibile l’opposizione ed esecutivo il decreto per la ravvisata nullita’ della procura alle liti rilasciata sulla copia notificata del decreto ingiuntivo, siccome priva di data e dell’indicazione nominativa del difensore investito della rappresentanza processuale.

2.- Ad opposte conclusioni e’ giunta sul punto la corte d’appello di Torino, che ha ritenuto valida la procura in ragione della certezza della anteriorita’ della stessa alla costituzione della parte in giudizio e della identificazione dell’avvocato che aveva redatto l’atto di opposizione con quello cui la procura era stata conferita.

Nel merito, l’opposizione della societa’ di assicurazione e’ stata accolta per intervenuta prescrizione del credito del comune.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Collegno affidandosi ad un unico motivo, a conclusione della cui illustrazione e’ posto il seguente quesito di diritto: “se, nel caso in cui la opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta in forza di procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e questa sia priva della indicazione del nominativo del difensore e/o della data di rilascio, la procura sia nulla e invalida, con conseguente inammissibilita’ della opposizione a decreto ingiuntivo”.

La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Il comune ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Sono denunciate, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, affermandosi l’invalidita’ della procura speciale alle liti apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo in quanto priva dell’indicazione del nome del difensore e della data alla quale era stata conferita; e sostenendosi, in ragione di tale invalidita’, la nullita’ dell’opposizione e del procedimento.

2.- La corte d’appello, premesso che secondo la giurisprudenza consolidata la procura ad litem per il giudizio di opposizione puo’ essere rilasciata anche in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e che sulla relativa affermazione del tribunale si era ormai formato il giudicato, ha ritenuto che anche nel caso di specie potesse trovare applicazione il principio secondo il quale la procura priva del nome del difensore non e’ nulla quando non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione dello stesso, come senz’altro accade quando la sottoscrizione apposta in calce al testo della procura sia stata autenticata dal difensore e la procura sia incorporata nell’atto (di opposizione) redatto dal medesimo difensore, ma come puo’ essere anche ove la procura sia rilasciata in calce alla copia notificata del decreto, se possano escludersi ragionevoli dubbi sull’esistenza dello ius postulandi in capo al difensore. E tali dubbi dovevano appunto escludersi in relazione ai rilievi: a) che il difensore che aveva autenticato la procura sulla copia notificata del decreto ingiuntivo depositata in sede di iscrizione a ruolo e quello che aveva redatto l’atto d’opposizione, richiamandola, erano la stessa persona; b) che l’anteriorita’ della procura alla costituzione in giudizio, secondo quanto richiesto dall’art. 125 c.p.c., comma 2, poteva inferirsi dal fatto che il cancelliere aveva accettato senza rilievi la costituzione della societa’ opponente.

2.1.- Osserva tra l’altro il ricorrente che Cass. 20061/08 ha enunciato il principio secondo il quale la procura alle liti esige, per la sua validita’, l’indicazione del nome dell’avvocato cui viene conferita, od almeno che tale nominativo sia desumibile dal contesto dell’atto, come allorche’ sia apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio; quando, invece, la procura sia redatta in calce alla copia notificata di un atto proveniente ex adverso, l’omessa indicazione del nome dell’avvocato cui viene conferita e’ causa di nullita’, a nulla rilevando che la sottoscrizione della procura risulti autenticata dal difensore.

Ma tale principio risulta superato, ex coeteris: – da Cass. n. 8903/10, la quale ha statuito che la mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullita’ dell’atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed ai contesto in cui esso e’ inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivita’ processuali da lui compiute (nella specie e’ stata considerata valida la procura apposta nella copia notificata di un decreto ingiuntivo, priva dell’indicazione del difensore, ritenendosi che quest’ultimo fosse chiaramente individuabile nel nominativo dell’avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura, contenente l’elezione di domicilio presso il suo studio, e che successivamente si era effettivamente costituito in giudizio, depositando tale copia notificata munita della procura).

– da Cass. n. 12528/10, che ha considerato valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente a decreto ingiuntivo in calce alla notificatagli copia dell’atto, depositato all’atto della sua costituzione in giudizio, si’ da potersene ritenere implicitamente l’anteriorita’ rispetto a tale momento (art. 125 c.p.c., comma 2).

– da Cass. n. 16403/10, che ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per l’incertezza della anteriorita’ del conferimento della procura da parte dell’opponente rispetto alla notificazione dell’opposizione ed alla costituzione del difensore nel relativo giudizio. a Tale orientamento va anche in quest’occasione confermato, affermandosi che e’ valida la procura ad litem conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell’atto di citazione), quand’anche priva di data e dell’indicazione nominativa del difensore, se l’atto di opposizione (o di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.

Va infine ribadito che quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l’esistenza e la tempestivita’ della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale (cfr. Cass. nn. 3998/04 e 11782/06).

3.- Il ricorso e’ respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA