Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 992 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 20/01/2021), n.992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25728/2015 proposto da:

CO.EL.MO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Aureliana n. 2, presso lo

studio dell’avvocato Antonio Umberto Petraglia, rappresentata e

difesa dall’avvocato Giancarlo Gargione giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero delle Attività

Produttive, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 217/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

pubblicata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 217 del 2015, pubblicata il 17 marzo 2015, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione da CO.EL.MO. a r.l. proposta avverso la sentenza n. 1420 del 2007 con cui, il locale tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa ex R.D. n. 639 del 1910, con cui il Ministero delle Finanze, a seguito del decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, aveva ingiunto alla società CO.EL.MO. il pagamento della somma di Lire 229.142.000 per inadempienze relative al contributo ottenuto ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 32 (contenente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), per la realizzazione di un insediamento nell’area industriale di (OMISSIS).

La Corte territoriale ha ritenuto esatta la valutazione compiuta dal primo giudice circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del collegio arbitrale adito dalle parti come previsto dalla clausola compromissoria, di cui all’art. 18 del disciplinare che regolava la concessione del contributo L. n. 219 cit., ex art. 32 all’appellante.

Il lodo arbitrale del 30 maggio 2003, passato in giudicato, aveva infatti deciso la medesima controversia proposta dinanzi al giudice ordinario.

L’appellante aveva pertanto richiesto, nelle conclusioni della Corte territoriale, una valutazione sul merito della controversia, preclusa dall’adottata pronuncia arbitrale e la richiesta di nullità, con conseguente revoca dell’ordinanza-ingiunzione, era del tutto infondata, perchè la declaratoria di difetto di giurisdizione aveva fatto venir meno l’efficacia del titolo ingiuntivo, nel carattere assorbente dell’accertamento intervenuto giusta l’adottata pronunzia arbitrale, rispetto alla richiesta di revoca.

2. Avverso l’indicata sentenza ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, CO.EL.MO. a r.l. cui resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 806,615,27 c.p.c. e del R.D. n. 639 del 1910, art. 3.

Nella natura complessa dell’ordinanza-ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 con funzione di formale accertamento del credito -fondato sui potere di autodeterminazione ed autotutela dell’ente, secondo prerogative proprie della p.A. – e di titolo esecutivo, il giudizio di opposizione dà luogo ad un procedimento di cognizione diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere in via esecutiva dalla pubblica amministrazione e nella natura esecutiva del procedimento in cui si inserisce l’opposizione deve trovare applicazione il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 che deroga ai criteri generali del foro erariale.

Nel giudizio di opposizione la cognizione del giudice ordinario ricomprende non solo la verifica di legittimità dell’atto impositivo impugnato ma si estende, secondo le deduzioni delle parti, alla cognizione del merito della pretesa al fine di riconoscerle, o meno, fondatezza. Per siffatti contenuti la domanda di nullità/illegittimità del titolo esecutivo per vizi afferenti alla sua formazione non può essere attribuita alla competenza arbitrale trattandosi di lite non compromettibile in arbitri ex art. 806 c.p.c.

L’arbitrato è possibile alternativa al processo di cognizione ordinaria per l’accertamento di diritti che rientrano nella disponibilità delle parti, restando pertanto escluse le azioni esecutive, comprese quelle di opposizione, che restano attribuite alla competenza funzionale ed inderogabile dell’autorità giudiziaria.

Il ricorrente aveva denunciato con l’opposizione all’ingiunzione profili di nullità relativi alla formazione dell’atto ed alla sua idoneità ad integrare un titolo esecutivo, nella indeterminatezza e contraddittorietà del suo contenuto: l’ordinanza era stata emessa R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2 per il recupero di contributi pubblici; nella parte finale si indicava quale rimedio impugnatorio il ricorso D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 16 che attiene alle sole ingiunzioni fiscali, alla carenza del potere impositivo in capo al Ministero ed al difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, deducendosi, poi, nel merito, che l’opponente aveva avviato autonoma procedura arbitrale ex art. 12 del disciplinare.

Andava infatti distinto il merito della pretesa creditoria derivante dal rapporto insorto tra la ricorrente ed il Ministero delle Attività Produttive, che la sottoscrizione della clausola arbitrale sottraeva alla cognizione del giudice straordinario, e la validità dell’ordinanza-ingiunzione e la sua idoneità a costituire un legittimo titolo nell’ambito della procedura esecutiva.

La permanente esistenza dell’ordinanza-ingiunzione, non ancora revocata nonostante l’intervenuta pronuncia in sede arbitrale nel merito favorevole, sosteneva l’interesse ad agire della ricorrente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 806 c.p.c. sui limiti oggettivi di cornpromettibilità della controversia. La clausola compromissoria contenuta nell’art. 12 del Disciplinare era stata sottoscritta dal Ministero delle Attività Produttive con la ricorrente società e regolava il rapporto privatistico tra loro in essere, relativo all’investimento del contributo pubblico nell’area industriale.

Il Ministero delle Finanze, terzo delegato alla riscossione dall’ente creditore, era subentrato nel rapporto ed il giudice doveva affermare la propria giurisdizione sulla questione della validità formale e della legittimità del provvedimento ingiuntivo per vizi propri, trattandosi di soggetto terzo, estraneo alla clausola arbitrale ed al quale quest’ultima non era opponibile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il Tribunale di Salerno non aveva pronunciato ritenendo la propria carenza di giurisdizione per la presenza di una clausola arbitrale nel cui ambito di operatività era stata ricondotta, illegittimamente, anche l’opposizione ex art. 3 R.D. cit.

La Corte di appello aveva invece motivato il difetto di giurisdizione in ragione del giudicato intervenuto sul lodo che sarebbe stato pronunciato sulla medesima fattispecie oggetto dell’azione promossa davanti al giudice ordinario.

Il difetto di giurisdizione e l’eccezione di giudicato – deduce il ricorrente – sono tra loro incompatibili ed infatti il difetto di giursdizione, presupposto processuale, impedisce all’autorità giudiziaria di esaminare l’eccezione di giudicato mentre quest’ultimo deve determinare il giudice a definire in rito la domanda proposta e presuppone l’astratto potere di decidere.

La Corte di merito nel rilevare il difetto di giurisdizione, sulla base di una pronuncia arbitrale passata in giudicato che avrebbe regolato la medesima fattispecie avrebbe determinato una contraddizione difficilmente vincibile tra dispositivo e motivazione.

4. Peri proposti motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, viene in considerazione il rapporto esistente tra il lodo arbitrale irrevocabile che azionato secondo la convenzione di previsione sia caduto su pretesa della p.A. rispetto alla quale quest’ultima aveva già provveduto a formare, in autotutela, una ordinanza ingiunzione rispetto alla quale pendeva giudizio di opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

5. La soluzione adottata dalla Corte di appello di Salerno con l’impugnata sentenza – nella parte in cui si dà atto che sul merito della pretesa oggetto dell’ordinanza-ingiunzione emessa in auto-accertamento dalla p.A. sul diritto dell’Amministrazione erogante, a ripetere le somme corrisposte al privato a titolo di contributo L. n. 219 del 1981, ex art. 32 è caduto il giudicato per essere stata la pretesa azionata in giudizio già compromessa in arbitri e decisa con lodo non più impugnabile e che tanto legittima il giudice ordinario, investito dell’opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 a dichiarare null’altro che il proprio difetto di giurisdizione, non potendo egli più pronunciare sui merito della domanda a tanto impedito dal formatosi giudicato – è errata e non vale a dare risposta a tutte le questioni poste dalla lite.

Dall’indicata pronuncia resta infatti non coperta la questione, definita dai rapporti tra i giudizi, arbitrale ed ordinario di opposizione introdotto con citazione notificata il 31 marzo 2000, circa alla sorte da riservarsi all’ordinanza ingiunzione emessa in autotutela dalla p.A. R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2 e notificata il 23 febbraio 2000 che, pur superata nei suoi contenuti di merito dall’accertamento arbitrale intervenuto per lodo depositato il 31 agosto 2005, non per questo è stata nella sua valenza di titolo esecutivo, con l’automatismo richiamato nell’impugnata sentenza, posta nel nulla.

Di contro a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, con malgoverno delle norme preposte a dare definizione all’ipotesi in cui si assista alla coesistenza sul medesimo diritto di due distinti titoli l’uno dei quali, in quanto ancora sub iudice, non definitivo, è necessario che il giudice ordinario dinanzi al quale pende il giudizio di accertamento del secondo titolo, nella specie l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione R.D. n. 639 cit., ex art. 2 pur prendendo atto della definitività dell’accertamento operato nella sede arbitrale, pronunci sul titolo dinanzi a sè ancora in contestazione.

Il giudice ordinario dovrà, segnatamente, precisare se vi sia da adottare, nella disciplina ratione temporis applicabile, la revoca dell’ingiunzione fiscale e tanto per prevenire dei titoli, l’uno non più impugnabile, e l’altro ancora in formazione, conflitti in sede esecutiva, fermo restando, nel resto, l’accertamento sul diritto.

Pertanto rispetto ai due giudizi, l’uno arbitrale sulla pretesa di merito, e l’altro sulla medesima pretesa creditoria, ma vestito delle forme di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 3 residua in capo a chi abbia preso parte ad entrambi un interesse a vedere accertate nel secondo le sorti del titolo ingiuntivo-fiscale, senza che l’accertamento sulle sottese ragioni di dare ed avere tra le parti, comunque intervenuto nel giudizio arbitrale definito con lodo non più impugnabile, valgano ad esautorare del giudizio ancora pendente davanti al giudice ordinario, ogni altro contenuto.

6. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di di appello di Salerno, in diversa composizione, che si pronuncerà sulle sorti dell’ordinanza ingiunzione emessa R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2 dal Ministero delle Finanze, provvedendo a regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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