Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 992 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/01/2020), n.992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20286/2016 proposto da:

C.L., N.A., P.A.,

PU.ED.GA., p.v.a., S.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

MARIO LEPORE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO GIUSEPPE

MAZZOTTA e ELISABETTA VICINI;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del

Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E

RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI

STUDI DI L’AQUILA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente successivo –

contro

B.R., C.L., N.A., P.A.,

PU.ED.GA., p.v.a., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/03/2016, R.G.N. 832/2015.

Fatto

RILEVATO

1. Che con la domanda di cui al ricorso di primo grado gli odierni ricorrenti principali, tutti medici che avevano frequentato nel periodo dal 1999 al 2006 la scuola di specializzazione presso l’Università degli studi di L’Aquila, hanno chiesto: a) in via principale, l’accertamento di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (da ora, MIUR) con le corrispondenti conseguenze economiche e contributive in base al parametro costituito dal trattamento economico previsto dalla L. n. 266 del 2005 e dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, ovvero ex art. 2099 c.c. e ex art. 36 Cost.; in via subordinata, il risarcimento del danno subito in ragione della non corretta attuazione da parte dello Stato italiano della Direttiva 93/16/CEE, da quantificare in base al parametro indicato sub a); c) in via di ulteriore subordine, l’adeguamento della borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6;

2. che la domanda è stata respinta in primo grado;

3. che con sentenza n. 247/2016 la Corte di appello di L’Aquila, dichiarato assorbito l’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, ha dichiarato il diritto, nei limiti della prescrizione quinquennale, degli originari ricorrenti appellanti principali – alla rideterminazione triennale, a carico dell’Università degli Studi di L’Aquila della borsa di studio percepita che, ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, avrebbe dovuto essere parametrata all’incremento del trattamento economico previsto dal c.c.n.l. dei medici del servizio sanitario; ha dichiarato assorbito l’appello incidentale dell’Università degli Sudi di L’Aquila, del MIUR, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3.1. che il giudice di appello, esclusa la configurabilità di un rapporto di natura subordinata, escluso che la corresponsione agli specializzandi di un’adeguata remunerazione si ponesse in rapporto di corrispettività con le prestazioni rese essendo stata prevista come mezzo per sopperire alle necessità materiali degli specializzandi, onde consentire loro di dedicarsi a tempo pieno alla formazione, ritenuto che la assenza di una definizione comunitaria della remunerazione adeguata e di una disciplina della sua determinazione precludevano ogni valutazione giudiziale in punto di adeguatezza delle provvidenze economiche erogate, ha ritenuto fondata la sola richiesta di adeguamento della borsa di studio mediante rideterminazione triennale della stessa parametrata all’incremento del trattamento economico previsto dal contratto collettivo dei medici del Sevizio sanitario nazionale, non ricompresa nel blocco degli incrementi contrattuali per il periodo successivo al 31 dicembre 1993; ha ritenuto assorbito l’appello incidentale delle Amministrazioni convenute che denunziava la omessa pronunzia da parte del primo giudice sulla eccezione di prescrizione;

4. che per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso C.L. e gli altri medici in epigrafe indicati, sulla base di un unico motivo al quale gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso;

5. che la sentenza di appello è stata impugnata in via autonoma dall’Università degli studi di l’Aquila, sulla base di un unico motivo; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo i ricorrenti in epigrafe indicati, deducendo, violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie nn. 82/76/CEE e n. 93/16 CEE, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42, L. n. 26 del 2005, art. 1, comma 300, hanno censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l’esclusione dei medici specializzandi che, come i ricorrenti, avevano concluso il percorso formativo prima dell’anno 2007, dall’estensione del trattamento retributivo più vantaggioso riconosciuto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300. Hanno sostenuto, infatti, che solo con la previsione di tale trattamento lo Stato italiano aveva dato piena attuazione alla direttiva in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. Hanno, inoltre, argomentato sull’applicabilità del termine decennale di prescrizione in relazione al richiesto adeguamento evidenziando che il relativo dies a quo, ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 4, non poteva che decorrere dai decreti attuativi adottati nell’anno 2007;

2. che con il motivo di ricorso incidentale l’Università degli Studi di L’Aquila ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen., art. 4, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 39, 41 e 46, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, artt. 234 e 249 del Trattato CEE e delle Direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362, dell’art. 13 Direttiva 82/76 CEE, dell’art. 1, comma 1, Direttiva 93/2016, del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, convertito nella L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 123, L. n. 488 del 1991, art. 22, L. n. 289 del 2002, art. 36. Ha censurato in sintesi, il riconoscimento del diritto all’adeguamento triennale delle borse di studio;

3. che il ricorso principale deve essere respinto in continuità con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti e ritenuto tale diversità di trattamento non irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina; ha, inoltre, escluso la configurabilità di una situazione di disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, in difetto di comparabilità delle situazioni giuridiche, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; ha escluso disparità di trattamento con i medici neoassunti nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto dei medici specializzandi che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (Cass. n. 449 del 2018, Cass. n. 6355 del 2018);

4. che il ricorso incidentale è fondato alla stregua della condivisibile giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia, secondo la quale l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. n. 26240 del 2019, in motivazione, Cass. n. 4449 del 2018);

4.1. che all’accoglimento del ricorso incidentale consegue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito della questione con rigetto della originaria domanda;

5. che la particolare complessità della disciplina di riferimento la quale solo con recenti pronunzie del giudice di legittimità, successive alla proposizione dei ricorsi in esame, ha trovato un approdo interpretativo nomofilattico, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;

6. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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