Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9919 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11466-2013 proposto da:

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA JACOPUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLO CAPUNZO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, ASL/(OMISSIS) NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata l’ordinanza n. 4557/2013, resa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. proposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 per liquidazione competenze professionali, con ricorso fondato su cinque ordini di motivi; non hanno svolto attività difensiva le parti intimate;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1273 e 1292 c.c. e dell’art. 102 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Viene, col motivo qui in esame, sollevata la questione della legittimazione passiva della Regione Campania, legittimazione esclusa col provvedimento impugnato e – viceversa – ritenuta sussistente dalla parte ricorrente.

Il motivo non è fondato.

Con la decisione gravata non è stata violata alcuna delle norme innanzi riportate ed invocate dal ricorrente.

Invero il preteso contrasto “con la normativa attinente i mutamenti nel lato soggettivo passivo delle obbligazioni” non è configurabile.

L’anzidetta Regione non poteva ritenersi tenuta al pagamento dei debiti fuori bilancio già delle UU.SS.LL. stante il chiaro disposto normativo della Delib. della Giunta di quella Regione stessa 21 marzo 2008: alla luce del tenore di quella Delib. i detti debiti potevano esser fatti cariche alla Regione medesima solo se “già liquidati con atti dei Commissari liquidatori” ed inseriti in apposito prospetto.

Il debito per cui si controverte non rientra, nè poteva rientrare ratione temporis il quel novero.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di norme di legge.

Il ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe violato le disposizioni in tema di calcolo degli onorari (per errato riferimento allo scaglione di riferimento).

Il motivo è fondato e va accolto.

Alla parcella oggetto dell’ordinanza impugnata andava applicato lo scaglione riferito al corretto valore della controversia (Lire 5.302.000.000 ovvero Euro 2.738.254,47).

Nella fattispecie, col provvedimento gravato, si è fatto erroneamente riferimento allo scaglione per un valore compreso fra Euro 1.549.400,01 e Euro 2.582.300,00 e non, invece, a quello successivo e correttamente applicabile nell’ipotesi.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di norme di legge.

Col motivo si lamenta l’esclusione dell’aumento dovuto ad una pretesa cospicua attività stragiudiziale.

Il motivo non è fondato.

Il provvedimento gravato rende adeguatamente conto che, nell’impossibilità di apprezzare la detta asserita attività e di qualificarla in termini di strumentalità e complementarietà, non si poteva procedere alla liquidazione nel senso preteso dall’odierno ricorrente.

Nell’occasione il Tribunale ha fatto compiuta applicazione di principio già sancito da questa Corte (Cass. cvi., Sez. Seconda, Sent. 13 giugno 2007, n. 13847), nè l’odierno ricorrente ha allegato idonea prospettazione atta ad indurre un mutamento del principio.

Il motivo va, quindi, respinto.

4.- Con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-ter c.p.c., comma 7 in ordine al combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Parte ricorrente lamenta che non sia stata disposta alcuna liquidazione di competenze e spese del procedimento da ultimo svoltosi innanzi al Tribunale e definito con il gravato provvedimento.

La censura è fondata in quanto andava provveduto – a differenza di quanto statuito dal medesimo Tribunale – anche alla liquidazione di “interessi e spese del presente procedimento”.

Il motivo deve, quindi, essere accolto.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 1224 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Viene, in particolare, posta la questione degli interessi e della loro decorrenza, asserendo che vi è stata errata determinazione del dies a quo di decorrenza dei medesimi interessi.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, col provvedimento impugnato, dopo aver dato atto nel provvedimento impugnato che “vi è stata messa in mora”, ha disposto erratamente la debenza degli” interessi legali da oggi al saldo”.

In tali termini la doglianza è fondata ed il motivo in esame va accolto.

6.- Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al secondo, quarto e quinto motivo, con conseguente annullamento del gravato provvedimento e rimessione al Tribunale a quo in diversa composizione, che provvederà a decidere la controversia uniformandosi a quanto innanzi affermato.

PQM

LA CORTE

accoglie il secondo, quarto e quinto motivo del ricorso, rigettati il primo ed il terzo motivo, cassa -in relazione ai motivi accolti- l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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