Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9919 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 883-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GUGLIELMO

MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMANA SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO N. 7, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO SANSONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO SANSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3865/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3865 pubblicata il 29.10.2019 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del reclamo principale di Romana Service srl e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da P.A., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato l'(OMISSIS), dichiarando inefficace l’impugnazione proposta;

2. la Corte territoriale ha dato atto che il licenziamento, intimato in data (OMISSIS), era stato impugnato dalla lavoratrice con fax inviato l'(OMISSIS) alla datrice di lavoro e che il ricorso in giudizio era stato depositato l'(OMISSIS), oltre il termine di 180 giorni fissato dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, e poi dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38;

3. ha precisato, richiamando precedenti di legittimità, che il termine di 180 giorni decorre dalla data di trasmissione dell’atto scritto di impugnazione stragiudiziale; che quest’ultima può essere proposta con qualsiasi mezzo idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; che nel caso di specie il fax, sia pure privo di un foglio e della firma della dipendente (che tuttavia non ne aveva mai negato la paternità), era stato spedito ed era pervenuto alla società reclamante l'(OMISSIS), come si ricava dalla relativa relata (rectius: rapporto di consegna); che il fax aveva il medesimo contenuto della lettera raccomandata spedita il (OMISSIS);

4. avverso tale sentenza P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; la società Romana Service srl ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, e poi dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38;

7. ha censurato la sentenza impugnata là dove ha desunto dal rapporto di consegna del fax, che riproduce il primo foglio privo delle sottoscrizioni della parte e del legale, la certezza sul contenuto di ciò che è stato effettivamente trasmesso; e ciò sebbene la società avesse omesso di depositare l’impugnativa completa ricevuta a mezzo fax, come ordinato dal giudice della fase di opposizione;

8. ha rilevato come la Corte di merito non avesse considerato che si era ritenuto di anticipare l’impugnativa a mezzo fax, mancante della parte contenente il mandato speciale al difensore, conferito dalla lavoratrice solo il giorno seguente ((OMISSIS)), in coincidenza con l’invio della lettera raccomandata; quest’ultima costituisce l’unico dato certo sulla proposizione dell’impugnativa;

9. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla nullità del licenziamento per motivo ritorsivo, oggetto di reclamo incidentale ritenuto assorbito dal rigetto del reclamo principale;

10. il primo motivo di ricorso è infondato;

11. nel testo applicabile ratione temporis, la L. n. 604 del 1966, art. 6, stabilisce: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (poi centoottanta), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”;

12. costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, e modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, decorre dalla data di trasmissione dell’atto scritto d’impugnazione del licenziamento, di cui al citato art. 6, comma 1, e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (v. Cass. n. 20666 del 2018; Cass. n. 20068 del 2015);

13. l’impugnativa stragiudiziale può essere proposta “con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”, come previsto dall’art. 6 cit., o anche per il tramite di un rappresentante o del difensore previamente munito di apposita procura (v. Cass. n. 1444 del 2019; Cass. n. 23603 del 2018; Cass. n. 25118 del 2017);

14. l’impugnativa in oggetto può anche essere presentata tramite telegramma (v. Cass. n. 24660 del 2008; Cass. n. 19689 del 2003);

15. nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, la rituale comunicazione a mezzo fax della integrale lettera di impugnativa (“dal rapporto di ricezione del fax risulta inviata anche la seconda pagina”), recante la firma e della lavoratrice e del difensore, lettera del medesimo contenuto di quella poi trasmessa tramite raccomandata;

16. le censure mosse col primo motivo di ricorso, se pure formulate come violazione di legge, investono nella sostanza la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e sono, come tali, inammissibili;

17. in proposito, è utile ribadire che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio motivazionale, nei ristretti limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cass. n. 7394 del 2010, Cass. n. 8315 del 2013, Cass. n. 26110 del 2015, Cass. n. 195 del 2016), E’ dunque inammissibile una censura che fondi il presunto errore interpretativo di diritto su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della decisione, attraverso una alternativa interpretazione delle risultanze di causa;

18. il secondo motivo di ricorso risulta assorbito;

19. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

20. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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