Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9918 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22100-2013 proposto da:

EURODOMUS 93 SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PRINZI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2613/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 2613/2013 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ed alla relativa motivazione della sentenza.

La doglianza di cui al motivo inerisce, nel suo complesso e nella sostanza, alla valutazione – in fatto, svolta per di più correttamente, dalla Corte Territoriale – in ordine alla idoneità della lettera del 27 ottobre 2006 a fungere da valido esercizio di recesso dal contratto di conferito incarico professionale.

Il motivo attinge, quindi, per un verso ad una valutazione di merito non riesaminabile in questa sede e, per altro verso, intende impropriamente perseguire un riesame della sufficienza della motivazione neppure più consentito dall’applicabile norma di cui al nuovo dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge per errato ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della gravata decisione costituisce motivo inammissibile poichè presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

3.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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