Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9918 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9918 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 26222-2013 proposto da:
MINISTERO DEI L’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente nonchè contro
ANGARANO NICOLA, ALBINO GIUSEPPE, BOCCASILE
TOMMASO, BATTAGLIA DANILO, BIANCO GIACOMO,
CARAMIA PIETRO, CARAGIULO GIUSEPPE, CATINO

Data pubblicazione: 14/05/2015

PASQUALE, CATINO GIROLAMO, CIPRELLI LUIGI,
COLONNA MARCELLO, DELL’OSSO MARCO, DE DONATO
DAMIANO, DI ME0 ANGELO, DI BARI SANTE, D’ADDATO
EMILIO, DICOLANGELO RUGGIERO, DI BARI NICOLA, DE
PASQUALE TOMMASO, DE BARTOLO VITO, ERRIQUEZ

LISI ANTONIO, LOPOLITO SERGIO, LUCARELLI
FERDINANDO, MOSCHETTI ROSA, MARTINO FRANCESCO,
MASTANDREA GIUSEPPE, MASELLI LUIGI, MIOLA
ANGELO, MADDALO GIUSEPPE, PALERMO SABINO,
PAPAPICCO DAMIANO, PORRECA STEFANO, PUCCI
PAOLO, PELLEGRINO MICHELE, PETRONE CATALDO,
PICCOLO CONCETTA, RICCARDI MICHELE, TEDESCHI
NICOLA, TIMPANELLI LUIGI, UNGARI MASSIMO, VENTURA
PASQUALE, VERGARI ANGELO, TARANTINO MARIA;

intimati

avverso il decreto n. 1147/2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 3/12/2012, depositato il 18/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Ric. 2013
-2-

6222 sez. M2 – ud. 26-11-2014

MAURO, GRAVINA RAFFAELE, IACOBELLIS BENEDETTO,

FATTO E DIRITTO
Il Mitiistero dell’Economia e delle Finanze prOpone ‘ricorso ‘avverso il decreto della C:Me di
appello di Perugia che lo ha condanna:o al pagamento di erro 5250 ciascuno in favore
Angarano ed altri, rigettando quelle di Adessmidri. ed altri condannati alle speae anche per lite
temeraria in relazione alla eccessiva durata di un procedimento individuata ir. anni sei e mesi

successivi – tre anni ed ha accertato nel giudizio di primo grado la durata di cinque anni e la
pendenza dell’appello.
il ricorso denunzia: 1) error in procedendo, nullità della sentenza per violazione delr . i 1 2
cpc per omessa pronunzia sull’eccezione relativa ala manifesta infondatezza; 2) omesso
esame di fatto decisivo sulla mancanza di paterna d’animo in caso di manifesta. infondatezza;
31’ violazione della legge 89/2001 ‘e dell’art 2056 cc trattandosi di giudizic bagatellé.re. 4)
violazione dell’art. 2 1.89/2001 quanto agli standards stabiliti.
Ciò premesso si osserva:
Questa Corte si è già occupata della durata ragionevole del processo nelle varie
situazioni esaminate (Cass. n. 17686 del. 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre confarmi) e del
risarcimento dei danni (Cass. 29.7.201:3 n. 18239), precisando che in situadoni particolari
….una valutazione complessiva può costituire ragione di scostamento dai parametri di
liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CEDU purek.,è la
determinazione dell’indennizzo resti con questi compatibile ( Cass. :21.1.2014 n.. 11.95 e
Cass. 23.7.2013 n. 17883 che in materia pensionistica ha confermato ia decisione di

riconoscere un indennizzo di euro 500 l’anno), che non è indennizzabile la violazione che
non raggiunga una soglia minima di gravità (Cass.12.6.2013 n.14777).
E’ stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati
dalla CEDU e recepiti da questa Corte ( Cass. 13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex

due col conseguente riconoscimento di curo 750 per i primi tre armi ed curo 1000 per i

plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata ne[ processo presupposto ( Cass„ n..
12937./2012).
Ciò posto, premesso che vanno affermati il rigetto implicito delle eccezioni e la
configurabilità di un risarcimento anche nei caso di azione infondata,. il ricorso appare
meritevole di accoglimento in ordine al riconoscimento di un indennizixi di euto 501) per

indicativo dei parametri di riferimento in particolare nei processi amministrativi ( Cass.n.
20617/2014).
Come lamentato dal Ministero, il decretò impugnato ha espressamente ‘riconosciuto
, che. recenti decisioni della Suprema Corte ( Cass. 5914/2012, CasR. n. 8587/2012, Cass,n,
12937/2012) hanno fatto riferimento alla somma di euro 500 per anno nai procedimenti
amministrativi caratterizzati da richieste seriali di importo contenuto ma La poi applicato
parametri più alti.
E’ conseguente la decisione nel merito con compensazione delle spese del :giudizio di
legittimità
PER. QUESTI MOTIVI
La Corte :accoglie per quanto in :motivazione il ricorso e decidendo n:14 merito riduce
la condanna nella misura di euro 3000 per ciascuna parte, conferma la statuizione delle
spese della, fase di merito e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2014.

‘anno posto che la sentenza impugnata richiama ma non applica la giurisprudenza sul valore

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