Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9917 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 674/2013 proposto da:

R.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CAPRIOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO RIGHINI;

– ricorrente –

contro

G.N., B.R. DECEDUTO E PER ESSO EREDI

BE.GA., B.F., BE.GA., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1403/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 1403/2012 della Corte di Appello di Bologna con ricorso fondato su due ordini di motivi;

non hanno svolto attività difensiva le parti intimate; il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato meoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- La Corte, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, ritiene di procedere pur in assenza del completo adempimento degli oneri connessi alla notifica del ricorso effettuata nei confronti di ” B.F., figlio del de cuius, dunque erede legittimo del memdesimo”.

2.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione/errata applicazione degli artt. 2729, 2697, 1074 e 1388 c.c.”, nonchè l’ulteriore vizio di “omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Quanto alla doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della gravata decisione il motivo è inammissibile in quanto presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

In ordine al dedotto vizio di violazione di legge esso si risolve in una censura su un apprezzamento ed, in particolare, sulla valutazione dell’espressione “Ti allego atto di appello…..” e, quindi, del tenore di alcuni documenti – n. e 16 – prodotti da parte oggi intimata.

Più specificamente parte ricorrente, pur riconoscendo espressamente che “la Corte di Appello ha… correttamente individuato i principi regolatori della materia” contesta, in sostanza, la valutazione per cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’incarico per cui è causa fosse stato ritenuto conferito dall’odierno ricorrente.

La censura si risolve, quindi, in apprezzamento di fatto svolto correttamente da Giudici merito e che non comporta, quindi, le fondatezza delle doglianze.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura sia il vizio di “violazione/errata applicazione di legge, in ispecie art. 167 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6 del D.M. n. 585 del 1994”, che l’ulteriore vizio di “omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Quanto alla doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della impugnata sentenza, il motivo – per il medesimo ordine di argomentazione innanzi sub 1. già esposto – è inammissibile.

In relazione al lamentato vizio di violazione di legge esso intende contestare il quantum richiesto dal legale oggi intimato ed a suo tempo ricorrente per D.I..

Viene contestato – testualmente (a pag. 20 del ricorso) – l'”opinamento” della Corte territoriale e prodotti (alle successive pp. 23 e ss.) una serie di pretesi diritti del domiciliatario ed un prospetto di liquidazione.

Con nessuna delle due dette deduzioni parte ricorrente contrasta in modo idoneo e pertinente le rationes della gravata decisione (mancata contestazione, misura dei diritti ed onorari congrua come valutata dal primo giudice e ritenuta conforme da Consiglio dell’Ordine).

3.- Il ricorso va, quindi, rigettato.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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