Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9917 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31007-2019 proposto da:
R.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
ACACIE, 13 C/O CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
DI GENIO, rappresentata e difesa dagli avvocati FELICE AMATO,
TOMMASO AMATO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27237/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di Cassazione con sentenza n. 27237 del 2018 ha respinto il ricorso proposto da R.M.T. nei confronti dell’INPS e, per quanto ancora rileva, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge;
2. avverso tale sentenza R.M.T. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
3. l’Inps ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. a sostegno della revocazione R.M.T. ha dedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte nel condannare la stessa al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di Euro 200,00 per esborsi, così supponendo come esistente un fatto, cioè che l’Istituto avesse sopportato e documentato tali esborsi per la costituzione in giudizio, in realtà inesistente;
6. l’INPS ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per revocazione spedito il 19.10.2019, a fronte della sentenza revocanda depositata il 26.10.2018, quindi senza il rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 391 bis c.p.c.;
7. preliminarmente deve darsi atto che in data (OMISSIS) l’attuale ricorrente R.M.T., per il tramite dei legali, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Istituto controricorrente;
8. la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; Cass. n. 4446 del 1986, Cass. Ord. n. 23840 del 2008);
9. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;
10. quanto alle spese, difetta l’accettazione della controparte nelle forme di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4. Tuttavia, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
11. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021