Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9917 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9917 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 25027-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
GIUSTIZIERO MASSIMO, PONTILLO SALVATORE, CERASA
ANDREA, AIELLO GIUSEPPE, SCIALDONE RAFFAELE,
NORDOLILLO ALFREDO, RULLI ETTORE DONATO, CRISCI

Data pubblicazione: 14/05/2015

GIUSEPPE, ALFIERI FRANCESCO, PACIFICO ANTONIO,
COL6RICO DONATO, CUSIMANO ETTORE, DELEDDA
GIOVANNI, ISOLA PASQUALE, CAROTENUTO ANTONIO,
DI SUMMA ANGELO, CRISPO BENEDETTO, DE PIETRO
PAOLO, RAGUSO GIROLAMO, CAPASSO SALVATORE,

PINAZZI LUCA, CIAMPONE RENATO, PICCHI DAMIANO, DI
MARTINO SALVATORE, PALMISANO VITO ANGELO
PIETRO, GIACCO ANTIMO, DIMONTE COSIMO DAMIANO,
VISCO STEFANO, LEO LUCA, BAGNI MICHELE, CATINO
ANTONIO, BIANCHINI CLAUDIO, D’ANGELO DOMENICO,
ESPOSITO CORCIONE SEBASTIANO, CAMILLETTI
GIANCARLO, GRIPPA ANGELO, ESPOSITO GABRIELE,
COSTANTINI PIETRO, DAL BELLO ALDO, SECHI
GIOVANNINO, CIOCIA ARMANDO, GUMINA GENNARO,
SCHITO ANTONIO, CAUSI MASSIMILIANO, PRANZO
ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
UMBERTO CORONAS giuste procure speciali in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

controricorrenti e ricorrenti incidentali

avverso il decreto n. 477/2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 14/01/2013, depositato il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
Ric. 2013 n. 25027 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

PERINI ALBERTO, SERRANO ROCCO, FELICI GIUSEPPE,

udito l’Avvocato Coronas Salvatore difensore dei controricorrenti e
ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale.

Ric. 2013 n. 25027 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-3-

FATTO E DIRITTO
il Ministero dell”Economia e delle finanze propone ricorso per cassazione avverso il decreto
della Corte di appello di Perugia che lo ha condannato a pagwe euro 25(X) ‘a ciascuna. narte
oltre interessi e spese al 50%, liquidate nell’intero in euro 300 per la dural:a inagionevole
di. un procedimento determinata in anni cinque.

• riconosciuto un uguale risarcimento alle parti e per non aver tenuto conto che il paterna
d’animo non sussisteva per lo meno dalla data del consolidamento della giurisprudenza
sfavorevole alle ‘tesi di controparte.
Gli intimati svolgono ricorso incidentale deducendo 1) violazione della legge 89/2001 e della
CEDU; 2) vizi di motivazione; 3) violazione dell’art. 91. cpc per la mancata distrazione e la
Violazione dei minimi tariffari 4) violazione dell’art. 92 per la compensazione parziale
Ci.ò premesso si osserva:
Il ricorso principale si limita a premettere in fatto che gli odierni intimati proponevano
istanza di equa riparazione accolta sia pure in parte.
Stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto me:no dal contesta
dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motis4„ “id est”
dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e dello

5,'”;:sso

provvedimento impugnato, deve necessariamente essere desumibile urta prt ci sa cognizione
dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del. processo e delle
posizioni assu.nte dalle parti:, delle decisioni adottate e delle ragioni d:i esse„ in modo da
consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della ponata
delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n..18648, 29
luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392„ 19 luglio 2001 n.
9777 etc.)

ricorso denunzia violazione della legge 89/2001 e dell’art. 2697 cc per essere stata

Nella specie, pur ove non si voglia considerare cletennin.ante l’assoluta carenza deffla
premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile . ana chiara e

completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano
della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di. ricostruire i’ ‘iter” processiate., le
ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, 1:111 domande ed

eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.
Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettaziorie delle ragioni della orignt iria demar[da,
delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricors3 va dicIi.rrt,
inammissibile ex art. 366/1 n. 3 c.p..c.
Il ricorso incidentale tardivo, perché notificato il 6.12.2013 rispetto ad un provs Ted:imerc:3 del
.

19.3.2013, diventa inefficace.

Le spese

ai lite vanno, conseguentemente, compensate.

Stante l’esenzione dal contributo non si applica l’art. 13 comma I quater del (lp li 5,200.2.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed. inefficace l’incide ntale.,
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2014. .

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al

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