Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9916 del 15/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25037-2019 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO
10, presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA GULISANO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 381/2015 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
depositato il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. G.C., premesso di aver lavorato alle dipendenze della (OMISSIS) srl, dall’ottobre 2009 all’aprile 2010 e dall’agosto 2010 al novembre 2012, ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento, in via privilegiata, per la somma di Euro 67.492,55;
2. avverso il decreto del giudice delegato, che ha ammesso solo in parte i crediti vantati dalla lavoratrice, quest’ultima ha proposto opposizione che il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto con decreto depositato il 18.7.2019;
3. il Tribunale ha ritenuto che l’istruttoria non avesse fornito alcun valido riscontro alle allegazioni della ricorrente sul periodo di lavoro svolto, a prescindere dall’esistenza di un regolare contratto di assunzione, sulle mansioni espletate e sugli orari di lavoro in concreto osservati e che, pertanto, non risultasse assolto l’onere di prova posto a carico della ricorrente;
4. avverso tale decreto G.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; il Fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto difese;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il Tribunale omesso di pronunciare su ciascuna delle domande autonomamente formulate e relative allo svolgimento di attività lavorativa nei periodi dall’1.10.09 al 24.4.10 e dall’1.8.10 al 3.11.12, con le mansioni di cui al livello IV del CCNL Commercio, con violazione dei limiti temporali dell’orario di lavoro (a tempo pieno) e conseguente diritto alle differenze retributive e di fine rapporto nonchè al risarcimento del danno;
7. col secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle risultanze della c.t.u. contabile, nonchè violazione del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 41, e del CCNL Terziario Confcommercio, per avere il Tribunale omesso di analizzare la relazione del consulente tecnico e persino di menzionarne le conclusioni, senza indicare alcuna ragione;
8. i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perchè logicamente connessi, sono infondati;
9. il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice, onerata, non avesse dimostrato i fatti allegati (periodo ed orario di lavoro e contenuto delle mansioni svolte), costituenti causa petendi delle domande proposte, relative a differenze retributive, trattamento di fine rapporto e risarcimento danni e, riguardo a quest’ultima domanda, neppure il danno concretamente subito;
10. in tal modo il collegio di primo grado si è pronunciato sulla domanda proposta, nei singoli aspetti, giudicandola infondata per mancata prova dei fatti costitutivi allegati, risultando irrilevante rispetto a tale decisum l’esito della c.t.u. contabile svolta, inidonea a sopperire al difetto di prova dei fatti allegati;
11. i rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poichè investono il giudizio di inattendibilità della teste V.A., non risultano pertinenti rispetto ai motivi di ricorso proposti;
12. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;
13. non si fa luogo alla regolazione delle spese atteso che il Fallimento non ha svolto difese;
14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021