Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9915 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 27/05/2020), n.9915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9451-2019 proposto da:

ABACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

SALVER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e

difende;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 2657/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONI DISTACCATA di LECCE, depositata il

04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La soc. Salver spa proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU per l’anno di imposta 2010, notificato in data 5.8.2011 dalla So.Ge.T. spa (affidataria del servizio di riscossione e delle entrate del Comune di Brindisi), relativo al complesso immobiliare industriale della complessiva superficie di mq 16,431, sito in (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dall’imposizione fiscale le aree dove si producevano rifiuti speciali tossici e nocivi e non riconoscendo, con riferimento ai rifiuti urbani e speciali assimilati, la riduzione del 30%.

3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello distinguendo le superfici tassabili da quelle escluse dall’imposta applicando la riduzione del 30%, in considerazione del fatto che la società aveva fornito la prova di aver provveduto per l’anno 2010 allo smaltimento a proprie spese dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione, Abaco spa (subentrata a So.Ge.T. spa) sulla base di un unico.

La soc. Salver spa si è costituita depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di impugnazione lamenta la ricorrente violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, in combinato disposto con il Regolamento comunale in materia di Tarsu nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR non solo non ha fatto buon uso della normativa primaria e secondaria, anche con riferimento all’obbligo di denuncia, ma ha, altrettanto scorrettamente, fondato il proprio convincimento sulla delimitazione delle aree assoggettate all’imposta da quelle escluse dalla Tarsu su una consulenza tecnica espletata in un diverso giudizio tra le stesse parti ma avente ad oggetto una diversa annualità Viene inoltre contestato che il contribuente abbia fornito sufficienti elementi probatori per il riconoscimento della riduzione.

2. Ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell’immediata evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione dell’applicabilità del regime di denuncia ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993, ex art. 70, anche con riferimento ai locali dove si producono rifiuti speciali assimilati per i quali si chiede la riduzione essendo gli stessi avviati a smaltimento a spese del contribuente.

5. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA