Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9915 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PANICO ANTONIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) dell’Avvocato F.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso

lo studio dell’avvocato PROPERZI PATRIZIA, che la rappresenta e

difende con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2004 del TRIBUNALE di NAPOLI Sede

Distaccata di MARANO, emessa e depositata il 26/11/2004; R.G.N.

402/P5/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26 novembre 2004, il Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Marano – decidendo sull’appello proposto da P. D. avverso la decisione del locale giudice di pace (che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta contro G.G. e la compagnia di assicurazione Assitalia), dichiarava improcedibile l’appello per nullità dell’atto di riassunzione.

Rilevava il Tribunale che l’appello era stato originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Napoli con citazione a comparire per il 25 marzo 1999. La causa era stata regolarmente iscritta a ruolo, ma all’udienza del 7 febbraio 2001 era stata cancellata dal ruolo, ai sensi dell’art. 309 c.p.c..

L’atto di riassunzione era stato poi presentato al Tribunale di Marano, anzichè dinanzi al Pretore di Napoli, nel frattempo divenuto competente a decidere l’appello proposto avverso una decisione del giudice di pace.

In ogni caso, l’appello doveva essere ritenuto improcedibile in quanto proposto dinanzi al Tribunale di Marano, anzichè a quello di Napoli, che aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Secondo l’art. 307 c.p.c., il giudizio deve essere riassunto nel termine di un anno dinanzi al medesimo giudice che ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

La sentenza impugnata rileva poi che nel caso di specie non era neppure possibile disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, ai fini della assegnazione della causa al giudice ritenuto territorialmente competente, non trattandosi di un caso di ripartizione degli affari interni, ma di incompetenza funzionale del giudice adito in riassunzione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il P. con unico motivo.

La società Assitalia ha depositato controricorso tardivo (notificato in data 31 maggio 2006), al solo fine di essere informata della udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 quater, 112, 307, 341 c.p.c., art. 83 ter disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3, 4 e 5.

La sanzione della nullità dell’atto di riassunzione (erroneamente) ravvisata dal Tribunale non era rilevabile di ufficio.

In tal modo, il giudice di appello aveva travalicato il limite fissato dall’art. 112 c.p.c., ponendo a base della propria decisione una questione non rilevabile di ufficio.

Inoltre, l’art. 50 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 56, ha sottratto alla competenza collegiale del Tribunale la decisione degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace, attribuendola al Tribunale in funzione monocratica.

Tra l’altro, la riassunzione non avrebbe mai potuto essere proposta dinanzi all’organo collegiale, non più competente a decidere l’appello.

L’appello non poteva neppure essere proposto dinanzi al Pretore, considerato che le preture circondariali erano state sostituite dalle sezioni distaccata del Tribunale, a seguito del D.Lgs. n. 51 del 1998.

Inoltre, la decisione impugnata si poneva in contrasto con il principio dell’effetto conservativo della impugnazione, di cui all’art. 342 c.p.c..

Correttamente, dopo la cancellazione della causa, il P. aveva riassunto l’appello dinanzi al giudice unico, nel frattempo divenuto competente a decidere la controversia.

La sezione distaccata del Tribunale di Marano faceva parte del Tribunale di Napoli, e dunque sarebbe stato in ogni caso possibile disporre la remissione della causa al giudice competente.

Osserva il Collegio.

Le censure formulate dal ricorrente sono fondate nei limiti di seguito precisati.

L’appello avverso la sentenza del giudice di pace, in base alla disposizione dell’art. 341 c.p.c., comma 2, all’epoca vigente, doveva essere proposto al Tribunale del circondario.

La nuova formulazione dell’art. 341 c.p.c., ha confermato la disposizione precedente, mentre l’art. 350 stesso codice, al primo comma, ha stabilito che l’appello contro le sentenze del giudice di pace, ex art. 341 cod. proc. civ., è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica (Cass. 29 gennaio 2004 n. 1658).

Correttamente, dunque, il P. aveva impugnato la decisione del giudice di pace dinanzi al Tribunale di Napoli.

Nessuna conseguenza, infine, può derivare dal fatto che lo stesso appellante, nel termine di legge, abbia riassunto il processo dinanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano, anzichè dinanzi al Tribunale di Napoli.

Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto che il processo avrebbe dovuto essere riassunto dinanzi allo stesso Tribunale di Napoli dove era pendente prima della cancellazione (ed ha, per altro verso, espressamente escluso la possibilità di una trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. c.p.c.).

A conforto della propria decisione, il Tribunale di Napoli-Marano ha richiamato, una decisione di questa Corte (n. 9906 del 2000) che riguarda una ipotesi assai diversa da quella in esame: quella della riassunzione del processo dinanzi ad un giudice diverso da quello investito del processo già cancellato.

In tal caso, questa Corte ha ritenuto corretta la statuizione della nullità dell’atto riassuntivo del processo.

Nel caso in esame, invece, non si poneva alcun problema di identificazione del giudice competente e di competenza per territorio, considerato che il Tribunale di Napoli-Marano non costituisce altro che una sezione distaccata del Tribunale di Napoli.

Si richiama il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale: “La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 quater, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 15, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio – prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza” (Cass. 8 novembre 2002 n. 15752, cfr. anche Cass. 24 gennaio 2006 n. 1309, 3 ottobre 2005 n. 19299, 31 maggio 2005 n. 11572, 28 gennaio 2005 n. 1814, 18 settembre 2003 n. 13751, 8 novembre 2002 n. 15752, 14 giugno 2001 n. 8025, 11 gennaio 2000 n. 194, 1 ottobre 1997 n. 9582, 13 luglio 1993 n. 7694).

Secondo Cass. n. 19299 del 2005 cit. “La ripartizione delle cause tra la sede centrale del Tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 quater, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 15, costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, prevista, per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che l’eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina un’incompetenza del giudice adito ma può e deve trovare rimedio attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinchè provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dal citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 128”.

La sentenza impugnata che non si è adeguata a principio (dichiarando la improcedibilità dell’appello) deve essere pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Napoli anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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