Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9915 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20231/2012 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER PUTATURO;

– ricorrente –

contro

P.E., M.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

PANETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati VITTORIO SUPINO,

LORENZINA IEZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1045/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Federica MANZI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PUTATURO Walter difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PANETTA Massimiliano, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato IEZZI Lorenzina difensore dei resistenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato M.V. e P.E., convennero innanzi al Tribunale di Chieti S.R. deducendo di essere proprietari di un fabbricato destinato ad abitazione, sito nella zona di (OMISSIS), posto al confine con il terreno di proprietà del convenuto, il quale aveva in più riprese ampliato il proprio immobile in guisa che esso non rispettava più la distanza minima dal confine che il regolamento edilizio fissava in 5 mt.

Chiedevano pertanto la condanna del convenuto all’arretramento del manufatto fino alla distanza suddetta.

Il Tribunale di Chieti dichiarò che l’immobile realizzato dal convenuto in ampliamento del fabbricato preesistente, nonchè il garage che aveva sostituito i due manufatti in muratura realizzati in forza di concessione edilizia in sanatoria erano illegittimi e condannò conseguentemente il convenuto alla demolizione della parte di fabbricato posta a distanza dal confine inferiore a quella legale ed al risarcimento dei danni, determinati in 5.000,00 Euro.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza n. 1045/2011, confermò integralmente la sentenza di primo grado, affermando che le disposizioni del PRG dovevano ritenersi prevalenti su quelle del Piano Territoriale del Consorzio industriale, in forza delle quali, secondo la prospettazione del ricorrente, era stata rilasciata la concessione edilizia.

A fronte, dunque, della difformità del manufatto realizzato dallo Schiazza rispetto alle disposizioni del PRG, conformi alle norme del D.M. n. 1444 del 1968, doveva ritenersi l’illegittimità delle stesse ed il conseguente obbligo di demolizione.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo S.R..

M.V. ed P.E. hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Territoriale e del PRG dell’Area industriale Valle del Pescara, nonchè violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando altresì la carenza motivazionale della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la statuizione della Corte d’Appello che ha affermato la prevalenza delle norme del PRG del Comune di Chieti su quelle del Piano Consortile. Secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, l’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del Piano Consortile, che prevedeva una distanza di soli 3 metri dal confine, ed in forza del quale era stata rilasciata la concessione, consentiva, per quei particolari gruppi di fabbricati, tra cui rientrava anche quello per cui è causa, in deroga alle disposizioni del PRG ed in conformità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., l’erezione del fabbricato a distanza inferiore a quella di 5 metri dal confine.

Le censure, che, in quanto connesse, vanno unitariamente esaminate, sono destituite di fondamento.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, che sono redatti seguendo (in quanto applicabili) i criteri e le direttive indicati dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, per i piani territoriali di coordinamento, contengono l’individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale ed implicano vincoli di carattere conformativo che non discendono direttamente dal piano del consorzio, quantunque approvato dal Comune, ma dalla concreta attuazione data al piano dallo stesso Comune, mediante adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona. (Cass. 7616/2009; 5861/2011).

I ricorrenti sostengono, peraltro, che nella specie sarebbe integrata l’ipotesi derogatoria contemplata nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, ove le costruzioni siano inserite nel medesimo piano particolareggiato, o nella medesima lottizzazione.

Pure tale deduzione è infondata.

L’invocato D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., come affermato da Corte Cost. 23 gennaio 2013 n. 6, pur provvisto di efficacia precettiva ed inderogabile, costituisce espressione di una sintesi normativa, che consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale solo nei limiti ivi indicati.

Tale disposizione non è dunque applicabile al caso di specie, non potendo equipararsi le disposizioni dei Piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata, funzionali a conformare un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, a quelle del Piano Territoriale del Consorzio Industriale.

Come già evidenziato i Piani Territoriali regionali dei Consorzi Industriali, che producono gli stessi effetti giuridici del Piano territoriale coordinamento di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 5, determinano nei Comuni in cui il territorio sia compreso il mero obbligo di adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici ai sensi del successivo art. 6 stessa legge.

Essi, dunque, non costituiscono fonte diretta dell’assetto urbanistico del territorio comunale, che è sempre riconducibile al PRG, che costituisce, unitamente a Piani particolareggiati e piani di lottizzazione, che del primo sono i principali strumenti attuativi, l’unica fonte diretta dell’assetto urbanistico del territorio comunale.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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