Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9915 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21466-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 20,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6732/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 6732 pubblicata il 4.1.19, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello dell’INPS confermando la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di C.L. alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione ultradecennale all’amianto;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in due motivi; C.L. ha resistito con controricorso tardivamente notificato (il controricorso è stato notificato in data 4.12.2019, a fronte della notifica del ricorso per cassazione perfezionatasi in 9.7.19); entrambe le parti hanno depositato memoria, ma la memoria di parte controricorrente risulta inammissibile (v. Cass. n. 23921 del 2020);

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per avere la Corte di merito confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva “per l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail”, anzichè per il solo periodo di concreta esposizione, accertato, in conformità alla domanda del lavoratore, come relativo agli anni dal novembre 1979 al marzo 2001;

5. col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione sollevata dall’Istituto col ricorso in appello (alle pagine 5, 10 e 14 debitamente trascritte) quanto alla applicabilità nel caso di specie del coefficiente di 1,25 previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. dalla L. n. 326 del 2003 (domanda all’Inail del (OMISSIS)), anzichè di quello pari a 1,5 di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

6. il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 26923 del 2016; n. 18863 del 2016; n. 4950 del 2002) secondo cui “Il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè, in pratica, l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall’altro, che l’intero periodo lavorativo” deve essere inteso – alla luce delle finalità della L. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte Cost., nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi”;

7. nel caso di specie, la stessa sentenza d’appello afferma che ” C.L. è stato esposto all’amianto, in concentrazione media annua superiore a 0,1 ff/cc (100 ff/litro) come valore medio su otto ore al giorno per il periodo indicato in ricorso” e dà atto che il predetto aveva proposto domanda per il riconoscimento del beneficio “per esposizione ultradecennale all’amianto subita nel corso del periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Atitech dal (OMISSIS) al (OMISSIS) come operaio meccanico addetto alla manutenzione degli aeromobili presso l’hangar di Capodichino”;

8. tuttavia, il tenore del dispositivo della sentenza d’appello, di rigetto dell’impugnazione e conferma della sentenza di primo grado, senza altra specificazione, rende necessario l’accoglimento del motivo di ricorso in esame;

9. anche il secondo motivo è fondato;

10. l’Istituto ricorrente ha allegato di avere, col ricorso in appello (debitamente trascritto nelle parti rilevanti e depositato), censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il coefficiente di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, anzichè quello inferiore (1,25) introdotto, a far data dal (OMISSIS), dalla L. n. 326 del 2003, e applicabile ai soli fini di determinare l’importo delle prestazioni pensionistiche;

11. la sentenza impugnata ha statuito che “la parte appellante non ha mosso contestazioni in ordine all’applicabilità del coefficiente di rivalutazione indicato dal primo giudice, e quindi sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8”, essendosi limitata a contestare l’esposizione qualificata del lavoratore alle polveri di asbesto;

12. tale espressa statuizione non è ostativa alla configurabilità del vizio dedotto col motivo di ricorso in esame: in primo luogo, perchè la misura del coefficiente di rivalutazione è un requisito legale che integra la fattispecie costitutiva del diritto alla rivalutazione contributiva, sicchè va accertata dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalla contestazione della controparte, valendo il principio della non contestazione per i soli fatti e non per la sussunzione dei fatti nella norma;

13. inoltre, perchè questa Corte ha precisato che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, (v. Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 17109 del 2009; Cass. n. 15496 del 2007);

14. nel caso di specie risulta integrata la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sul motivo di appello dell’Istituto;

15. per le considerazioni svolte il ricorso risulta fondato; la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA