Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9914 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

RDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3737/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Atzori e

dall’Avv. Enrico Salone, elettivamente domiciliato in Roma, via

Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna depositata il 21 dicembre 2012, n. 55.01.12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– L’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale, nel giudizio di rinvio riassunto dall’ente a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16006 del 2009, con la quale era stata annullata la sentenza della CTR, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto dell’invalidità della sua notifica, invalidità contraddetta dalla Suprema Corte.

– In seguito alla riassunzione, la CTR ha rigettato nel merito l’appello agenziale contro la sentenza della CTP di Cagliari, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale veniva recuperata a tassazione l’IVA dovuta dall’odierno controricorrente, imprenditore edile e immobiliare, per l’anno 1984.

– Il ricorso per cassazione erariale è affidato a tre motivi;

– Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, avendo la CTR trascurato di considerare “le circostanze descritte nella motivazione dell’avviso impugnato… circa l’utilizzo dei conti correnti formalmente intestati ai fratelli G., da parte del contribuente” – cui detti rapporti bancari si palesavano, pertanto riferibili -, essendosi il giudice d’appello concentrato, di contro, sull’aspetto irrilevante dell’insussistenza di una “società di fatto” tra gli anzidetti germani e l’odierno controricorrente.

– Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la CTR tralasciato di valorizzare le movimentazioni bancarie operate dal V. per il 1984 come ascrivibili alla sua attività d’impresa, nel cui quadro egli figurava solo formalmente quale procuratore del venditore;

– Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. e del divieto del ne bis in idem, avendo la CTR ritenuto la sussistenza del giudicato esterno in ragione di pronunce emesse in esito a giudizi concernenti la posizione del contribuente rispetto ad imposte dirette.

– Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, che invero scadeva – sulla base di un elementare calcolo matematico – nella giornata del 5 febbraio 2014, datata in cui si colloca la sua avvenuta notifica.

– I primi due motivi, suscettibili per connessione logica di trattazione unitaria, si rivelano infondati.

– Ambedue le doglianze segnalano, infatti, un deficit motivazionale della sentenza.

– Le stesse, tuttavia, tendono ad ottenere una rivisitazione nel merito dei fatti oggetto di causa, ancorchè detta operazione sia preclusa al sindacato di legittimità esplicabile in questa sede.

– Il giudice d’appello ha motivatamente escluso, sia la riferibilità dei rapporti bancari intestati ai germani G. alla sfera dell’odierno controricorrente, sia l’esercizio da parte sua, nell’anno di riferimento (1984), di un’attività di compravendita di immobili per conto proprio.

– Sotto il primo aspetto, la CTR ha ritenuto chele movimentazioni dei rapporti anzidetti non fossero riconducibili al V., che rispetto all’alveo di essi si mostrava estraneo. Al riguardo è stato valorizzato il dato dell’argomentata insussistenza di un sodalizio societario tra il controricorrente e gli intestatari dei rapporti in parola e l’inidoneità a fondare la riconducibilità negata dalla CTR del profilo – generico ed evanescente – da quest’ultima testualmente definito “convergenza di interesse”.

– Nella specie, il giudice regionale ha avuto modo di evidenziare – con argomentazione che ben lascia intendere la propria ratio decidendi – la non ascrivibilità all’odierno controricorrente, sulla base dell’elemento saliente rappresentato dalla posizione di estraneità rispetto ad essi oltre che da quello – convergente ed esplicativo dell’assenza di un sodalizio societario tra il V. e i titolari dei conti.

– In tal senso, è messo in luce in sentenza che “la verifica bancaria effettuata nei confronti di soggetti terzi rispetto al contribuente, unico soggetto ad accertamento, non appare legittima, poichè dai movimenti bancari effettuati dai G. non può dedursi che essi siano da imputare al contribuente terzo”.

– Il medesimo giudice ha, d’altronde, sottolineato già in premessa che “l’accertamento ha riguardato una società di fatto tra il V. e i due fratelli G., dal momento che è lo stesso ufficio che qualifica questi ultimi “soci” e, sulla base, di tale qualifica effettua l’accertamento sui conti loro intestati”.

– Ancora, la CTR ha posto in risalto come, difettando una società di fatto tra il V. e gli intestatari dei conti, una cointeressenza non meglio qualificata sul piano giuridico, tra i predetti non valesse a fondare l’imputabilità al primo di movimentazioni riferibili in via esclusiva agli altri.

– Infine, il giudice regionale – sebbene l’Agenzia adombri il contrario – ha accertato l’insussistenza di elementi suscettibili di dimostrare che “nel 1984 V. abbia svolto attività di compravendita di immobili in conto proprio”. In questo quadro, giova ribadire che spetta al giudice del merito in via esclusiva dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova in luogo di altri. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa lettura, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate da detto giudice poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da quest’ultimo è, come detto, preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017). Del resto, con la proposizione del mezzo di impugnazione, il ricorrente non può spingersi a contrapporre un difforme apprezzamento in fatto rispetto a quello reso dai giudici d’appello, posto che lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può riguardare il convincimento in sè stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati (Cass. n. 14929 del 2012; Cass. n. 5205 del 2010).

– Infondato è anche il terzo motivo.

– Suo tramite la ricorrente contesta la statuizione del giudice d’appello secondo cui “le sentenze… passate in giudicato” datate “17.11.1997 e 19.6.1998 relative a IRPEF e ILOR 1984” costituiscono “un punto fermo”, suscettibile di ridondare nel presente giudizio afferente all’IVA.

– Osserva il collegio che, ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato è suscettibile di fare stato, e quindi il riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi.

– La preclusione è, infatti, esclusa soltanto qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello irrevocabilmente deciso con la sentenza passata in giudicato.

– Nel caso di specie, al netto della diversificazione ontologica e temporale dei rapporti fiscali, il fatto storico certamente coperto dal giudicato – quindi idoneo a costituire un minimo comune denominatore – tra di essi è il dato riguardante la ritenuta insussistenza di una società di fatto tra il V. e i germani G.. Detto fatto storico è incontrovertibile, quindi insuscettibile d’essere rimesso in discussione nella prospettiva dell’accertamento dei profili fiscali correlati alla posizione dell’odierno ricorrente in rapporto ai germani G., quale che sia la tipologia di imposta specificamente in discussione. L’apprezzamento dell’inesistenza del sodalizio societario è in altri termini postulato idoneo a ridondare nel quadro dei rapporti fiscali controversi, investendoli a prescindere dalla loro specifica struttura e dalla relativa matrice cronologica.

– Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, secondo la misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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