Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9914 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9914 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 13523-2013 proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA in persona del PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. indicato in ricorso
80224030587), elettivamente domiciliata in ROMA, via dei
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legiy,
– ricorrente contro

ALLEVATO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTUENSE, 104, presso lo “studio A. DE ANGEIJS”,
rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTA BUONOMO e
MICHELE CORRERA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 14/05/2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”;

intimati

avverso la sentenza n. 171/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dì
11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Roberta Buonomo, difensore della controricorrente,
che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
I. — È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 18.12.13, regolarmente
notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza
della Corte di appello di Napoli n. 171 del 24.1.13, del seguente
letterale tenore:
«1. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre,
affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, con la quale, in riforma della sentenza del tribunale di Napoli,
è stata essa sola (e non anche gli altri originari convenuti, il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”) condannata al pagamento della somma di € 20.141,82,
oltre interessi dal 27.10.99 al saldo, in favore di Giovanna Allevato, a
titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento dello Stato
italiano alle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE in tema di giusta
remunerazione dei periodi di frequenza di scuole di specializzazione
post laureatn in medicina.
La sola Allevato resiste con controricorso.
2. — Il ricorso va trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
Ric. 2013 n. 13523 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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NAPOLI del 15/01/2013, depositata il 24/01/2013;

artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. ed essendo oltretutto soggetto
all’art. 360-bis cod. proc. civ. – parendo potervi essere accolto, sia pure
soltanto per quanto di ragione.
3.

– La ricorrente si duole: col primo motivo,

indifferenziatamente richiamandosi ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod.

europee e di difetto assoluto di motivazione, negando la sussumibilità
del corso di specializzazione frequentato dalla controparte entro quelli
individuati a livello comunitario e censurando sia la liquidazione del
danno come debito di valore, sia l’omessa considerazione della carenza
di prova sull’effettiva frequenza di un corso con caratteristiche
analoghe a quelle previste dalla normativa comunitaria inadempiuta;
col secondo motivo, di violazione di norme di diritto, in ordine alla
mancata qualificazione del debito come di valuta ed alla decorrenza
degli interessi. Dal canto suo, la controricorrente deduce dapprima
l’inammissibilità delle avverse doglianze, sia perché proposte per la
prima volta in sede di giudizio di legittimità, sia perché non attinenti a
tutte le ragioni del decidere, per poi invocarne comunque
l’infondatezza.
4. – Va premesso che la questione è stata affrontata con dovizia
di argomentazioni da questa Corte a partire dalle sentenze nn. 10813,
10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (tutte confermate dalla
copiosa successiva giurisprudenza; riguardo alla quale basti qui
menzionare, tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868,
21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275,
23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566,
23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581,
23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738,
23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092,
Ric. 2013 n. 13523 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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proc. civ., di violazione di numerose norme di diritto interne ed

24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820,
24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012:
1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064,
5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006,
21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721,

22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157,
1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279,
8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198,
15199, 15205, 15663, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479,
19686, 19687, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367, 21368).
5. – Ciò posto, va osservato che dei motivi di ricorso è
inammissibile il primo: in disparte i dubbi indotti dalla congiunta
formulazione di una doglianza ai sensi di ben tre delle ipotesi previste
dall’art. 360 cod. proc. civ., non risulta dal ricorso in quali espressi
termini ed in quale degli atti dei gradi di merito la questione sarebbe
stata sottoposta – vuoi dall’odierna ricorrente, peraltro rimasta
contumace, vuoi da almeno altro dei convenuti (e salva la questione
dell’utilizzabilità della relativa contestazione ad opera di altra parte) all’attenzione dei giudici, essendo manifestamente generico ed
improprio il richiamo alle “pertinenti contestazioni svolte dalla difesa
erariale”; mentre quanto all’onere della prova la corte territoriale
manifestamente motiva sulla sua sussistenza in capo al soggetto
inadempiente (così escludendosi la paventata carenza di motivazione;
e, per di più, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte
(per tutte: Cass. 11 novembre 2011, n. 23577; Cass. 27 gennaio 2012,
n. 1182) e manca una specifica impugnativa di tale argomentazione.
6. – È tuttavia fondato il secondo motivo (considerato
congiuntamente con il profilo del primo motivo in ordine alla natura
Ric. 2013 n. 13523 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042,

del credito).
6.1. Esclusa la novità di una questione relativa ad
un’applicazione dei criteri di liquidazione operata soltanto con la qui e
oggi gravata sentenza, può qui bastare, con richiamo alle ampie
argomentazioni già sviluppate in Cass. 11 novembre 2011, n. 23558 o

riaffermare il principio, ivi raggiunto ed al quale ritiene il Collegio
necessario assicurare continuità, per il quale si tratta di un peculiare
diritto (para-)risarcitorio, con successiva quantificazione equitativa, la
quale — da un lato — ha quale parametro le indicazioni contenute nella
L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di
procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo
nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il
31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali
idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive
comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e —
dall’altro — comporta esclusivamente gli interessi — e così non anche la
rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso
dell’art. 1224 cod. civ. e della giurisprudenza sul punto maturata — e
dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto che, con la
monetizzazione avutasi con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione
risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta.
6.2. Ne consegue che del tutto corretta è la determinazione della
sorta capitale del quantum in riferimento al parametro suddetto, ma è
erronea la decorrenza dei soli accessori riconosciuti, cioè degli interessi
al tasso legale, ancorata alla data di entrata in vigore della legge del
1999 e non invece a quella della domanda giudiziale, ovvero a quella di
un eventuale precedente atto interruttivo. Al riguardo, non soccorre
l’adduzione di un atto interruttivo del 4.8.01, non avendo la
Ric. 2013 n. 13523 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, o in Cass. 12 febbraio 2013, n. 3279,

controricorrente adempiuto all’onere di indicare nel controricorso il
tenore testuale dell’atto e la sede processuale di produzione, al fine di
consentire a questa Corte, senza altri accertamenti di fatto,
un’eventuale decisione nel merito.
7. Della gravata sentenza, nella parte in cui liquida il

interessi diversa da quella di cui sub 6.1, va quindi proposta al Collegio
la cassazione in relazione a questa sola censura accolta, con rinvio alla
stessa corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché,
riesaminato il merito e verificata l’esistenza e l’idoneità dell’atto
interruttivo addotto dalla controricorrente, ridetermini la decorrenza
degli interessi dalla data della domanda giudiziale, ovvero
dall’eventualmente valido anteriore atto di interruzione della
prescrizione».

Motivi della decisione
II. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il
difensore della controricorrente ha depositato memoria ed è comparso
in camera di consiglio per essere ascoltato.
III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento le argomentazioni
sviluppate nella memoria della controricorrente, per essere appunto
consolidato l’orientamento sulla natura del credito anche in forza delle
pronunzie successive a quelle richiamate nella relazione (basti qui
ricordare quelle: dell’anno 2014: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688,
2689, 2693, 2785, 2786, 2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442,
3867, 3868, 3869, 3872, 4994, 4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445,
6246, 7475, 8508, 8863, 13760, 14379, 14380, 15751, 15891, 16798,
Ric. 2013 n. 13523 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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risarcimento in favore dell’originario attore con decorrenza dei soli

18020, 18021, 18104, 18220, 19330, 19441, 19442, 19704, 19837,
19861, 21067, 21967, 22094, 22095, 22097, 22480, 22521, 22591,
23520, 23521, 23634, 23635, 23636, 23637, 23638, 23639, 26631;
dell’anno 2015: 827, 828, 829, 830, 831, 832, 2708; anche ex art. 360-

bis, co. 1, n. 1, cod. proc. civ.: Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6066).

ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla
stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Non può, infine, trovare applicazione, essendo il ricorso stato
accolto ed esente la ricorrente dal versamento del contributo, l’art. 13
comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione nell’ipotesi di rigetto o
declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza in
relazione alla censura accolta e rinvia alla corte di appello di Napoli, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso 1~ a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

IV. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il

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