Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9914 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8430-2009 proposto da:

MAGLIFICIO GAMMA DI GNOATO BRUNO e C. SAS (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante sig. G.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIS LODOVICO giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LAGO SERRAMENTI SRL (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESAVENTO

ROBERTO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 27/06/2007, depositata il 13/02/2008;

R.G.N. 732/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GIOIOSO RAFFAELLO (per delega dell’Avvocato NUZZACI

VITTORIO);

udito l’Avvocato MARZIONI CARLO (per delega dell’Avvocato PESAVENTO

ROBERTO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18.4.1994 la Srl Lago esponeva che nella notte del 19 agosto 1993, nella porzione del capannone, in parte già da essa occupato, che era stata concessa in locazione alla società Maglificio Gamma, si era sviluppato un incendio che aveva procurato danni alla struttura ed aveva altresì, sia pure parzialmente, distrutto le sue merci, i suoi attrezzi ed i suoi macchinari. Ciò premesso, conveniva in giudizio la S.n.c. Maglificio Gamma e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti. La convenuta si costituiva contestando solo nel quantum la pretesa avanzata ed, in esito al giudizio, il Tribunale di Bassano del Grappa condannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell’attrice. Avverso tale decisione proponeva appello la Maglificio Gamma dolendosi anche in ordine all’affermazione della propria responsabilità ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva anche la società appellata, la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 13 febbraio 2008 rigettava l’impugnazione proposta perchè, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata. Avverso la detta sentenza la Maglificio Gamma ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la Lago Srl.. La società ricorrente ha infine depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve soffermarsi l’attenzione sulla eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., formulata dalla controricorrente, sulla base del rilievo che la ricorrente aveva indicato “come parte resistente Lago Serramenti Srl individuandola con partita Iva n. (OMISSIS)” mentre “parte nel processo di primo grado e della successiva fase di appello è (era stata) invece la società Lago Srl con sede in (OMISSIS) con partita Iva n. (OMISSIS)” (pagg. 5 e 6 del controricorso). Ciò posto – così continua la controricorrente – il ricorso sarebbe inammissibile, essendo stato in esso indicato un soggetto completamente diverso da quello dei precedenti gradi di giudizio.

L’eccezione è infondata. Al riguardo, vale la pena di premettere che, secondo il consolidatissimo orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicchè l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti (Cass. n. 57/2005, conf. n. 13580/04, n. 15598/04, n. 17873/04, n. 10226/03). Ed è appena il caso di sottolineare come l’erronea indicazione de qua, nel caso di specie, non risulta aver arrecato alla società resistente alcun effettivo pregiudizio all’esercizio del suo diritto di difesa, impedendo o anche solo menomando lo svolgimento della sua attività difensiva. Nè la resistente è stata in grado di fornire a riguardo la benchè minima indicazione utile, come sarebbe stato invece necessario, al fine di attribuire un contenuto concreto ed oggettivamente credibile alla sua doglianza. Ne deriva l’assoluta infondatezza dell’eccezione proposta.

Esaurita tale questione preliminare, passando all’esame della prima doglianza svolta dalla società ricorrente, va osservato che, deducendo il vizio di violazione di legge (artt. 183 e 184 c.p.c. vecchio rito e 2009 c.c.), la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto nuova nel giudizio di appello, e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda volta ad ottenere la declaratoria di assenza di responsabilità. Invero, la Corte di merito avrebbe trascurato – così continua la ricorrente – che essa aveva, allegato, alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, della documentazione atta a dimostrare l’assenza della sua responsabilità;

che la Lago nulla aveva eccepito a riguardo accettando il contraddittorio; che il giudice di primo grado, rilevato che la Lago Srl non aveva preso posizione sul punto, aveva richiamato il principio della sanatoria applicabile al caso di specie; che pertanto il giudice d’appello, nel ritenere nuova la domanda, aveva violato l’art. 2909 c.c. posto che non era stato appellato il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato e dichiarato la sanatoria.

Inoltre – e quest’ultimo rilievo sostanzia la seconda doglianza anch’essa per violazione dell’art. 345 c.p.c. – la Corte avrebbe trascurato che l’accertamento della responsabilità ex art. 1588 c.c. era stato espressamente richiesto dalla società attrice con la conseguenza che nessun nuovo tema di indagine e di decisione poteva ritenersi introdotto dalla appellante.

Quindi, con gli ultimi due motivi, entrambi articolati sotto il profilo del vizio per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente ha lamentato che la Corte non avrebbe motivato adeguatamente nè sull’accettazione del contraddittorio nè sul fenomeno meteorologico quale causa dell’incendio, limitandosi a richiamare la statuizione di primo grado, giudicata corretta, senza svolgere una effettiva motivazione.

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi, fondati sul comune presupposto che la domanda di accertamento negativo di responsabilità non sarebbe nuova e non avrebbe introdotto un tema di accertamento nè un tema decisionale nuovi. Le censure sono inammissibili ancor prima che infondate.

A riguardo, al fine di comprendere con maggiore chiarezza i termini della controversia, giova premettere che, così come risulta dalla sentenza impugnata, con il primo motivo di appello, l’unico riguardante il cd. an debeatur, la Maglificio Gamma aveva lamentato che la responsabilità per l’incendio fosse stata solo presunta, ai sensi dell’art. 1588 c.c., quando invece erano stati forniti idonei elementi di prova per escludere la sua responsabilità. Con la conseguenza che il Tribunale avrebbe sbagliato nell’accogliere la domanda di risarcimento proposta dall’attrice.

Ora, a fronte di tale doglianza, la Corte di appello ha ritenuto di rigettare il motivo di gravame sulla base di una pluralità di ragioni distinte, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione. Ed invero, ha ritenuto innanzitutto l’inammissibilità della doglianza per un duplice ordine di considerazioni: 1) la domanda formulata in appello costituiva domanda nuova, come tale vietata ai sensi dell’art. 345 del previgente codice di rito in quanto in primo grado la convenuta aveva contestato solo il quantum 2) la contestazione limitata al quantum del giudizio di primo grado ha (aveva) indotto infatti la parte attrice a prescindere dalla propria difesa in merito all’accertamento e al riscontro della responsabilità (pag. 6).

Inoltre, ha ritenuto l’infondatezza della doglianza in quanto la convenuta non aveva assolto l’onere, posto a suo carico ai sensi dell’art. 1588 c.c. di provare, in concreto e in positivo, che l’incendio si era verificato per fatto ad essa non imputabile.

La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia come soltanto una delle ragioni, poste dalla Corte di appello a base della sua decisione, esattamente la prima, sia stata censurata con il ricorso per cassazione dalla ricorrente, la quale si è ben guardata, invece, dal censurare le altre due rationes decidenti, fondate l’una sull’applicazione del principio giurisprudenziale della non contestazione, l’altra sul mancato assolvimento, da parte della s.a.

Maglificio Gamma, dell’onere probatorio posto a suo carico, non contrapponendo alcuna specifica argomentazione alle ragioni poste dalla Corte territoriale a base della propria decisione. Ed è appena il caso di sottolineare che quando un capo della decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, sia fondato su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerlo sul piano logico-giuridico, è necessario che la censura si rivolga contro ciascuna di esse in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere fermo il capo della decisione basato su di esse. Ciò, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. (ex multis Cass. n. 12372/06). Ed invero, “la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla “ratio decidendi” non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass. n. 14740/05, n. 2970/81, n. 2928/82).

Giova aggiungere che, inoltre, non meritano di essere condivise le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno del dedotto vizio motivazionale. Ed invero, deve considerarsi a riguardo che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, solo quando si limiti ad aderire alla sentenza impugnata, senza esplicitare le specifiche ragioni di confutazione delle doglianze formulate. Al contrario, nel caso di specie, la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni che la inducevano a disattendere il motivo di impugnazione, relativo all’an debeatur.

Ed invero, al di là della inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità – domanda ritenuta inammissibile in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di appello – occorreva considerare che la convenuta non aveva comunque assolto l’onere di provare, in concreto e in positivo, che l’incendio si fosse verificato per causa ad essa non imputabile, non avendo fornito a tal fine nessun valido elemento nè in primo nè in secondo grado, idoneo a vincere la presunzione di colpa fissata a suo carico dall’art. 1588 c.c.. Peraltro, lo stesso perito del P.M. nell’ipotizzare che la causa dell’evento fosse derivante da fenomeni meteorologici – così scrive la Corte di merito – si era espresso soltanto “in termini probabilistici” nè la sua ipotesi meritava credito alla luce delle diverse valutazioni del perito di parte attrice e della mancanza di contestazione in merito all’esistenza di un sistema di riscaldamento a gas nella zona del capannone che le era stata locata. Ciò, senza considerare che la mancata contestazione dei fatti addotti dall’attore aveva reso inutile provarli in quanto ormai non erano più controversi, così assolvendosi la parte deducente dal relativo onere probatorio Invero, già in virtù del principio giurisprudenziale della non contestazione, elaborato ancor prima della cd. normativizzazione dell’onere, posto a carico del convenuto, di prendere posizione sui fatti addotti dall’attore a fondamento della domanda – onere introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, dall’art. 167 c.p.c., comma 1 ed, a fortiori, ancor prima della successiva codificazione del principio di contestazione specifica, previa modifica dell’art. 115 c.p.c., comma 1 con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, nel giudizio di appello non è consentito rimettere in discussione la sussistenza e l’articolarsi degli elementi costitutivi del fatto materiale (vale a dire, azione e/o omissione, evento e nesso di relazione causale) così come erano stati dedotti nel giudizio di primo grado dall’attore e non contestati specificamente dal convenuto, essendo ormai sottratti ad ogni verifica probatoria per difetto di contestazione specifica.

Il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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