Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9913 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22628/2013 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Pannella,

elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale, in

Roma, via Labicana n. 58;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con

sede in Napoli, via R. Bracco, n. 20;

– intimata –

Direzione Provinciale I Uff. Controlli Napoli, in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in Napoli, via Diaz n. 11;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania depositata il 3 luglio 2012, n. 127/33/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto dell’appello promosso dal contribuente medesimo nei confronti della sentenza della CTP di Napoli, che ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento correlata ad avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005, non impugnati ancorchè notificati in data 9-10 giugno 2008. Gli avvisi in parola scaturivano dalla verifica fiscale condotta nei riguardi della società cooperativa OCRAM a s.l., della quale il C. figurava essere socio lavoratore e a carico della quale si appuravano fatturazioni per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 1.096.764, con connessa effettuazione di detrazioni indebite e conseguente debenza di maggiori importi a titolo di IVA e di Ires.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2518 c.c., imputando alla CTR di avere trascurato che le notificazioni degli avvisi di accertamento cui si collega la cartella di pagamento che veicola la pretesa impositiva “seppure esistenti, non implicano la responsabilità dei soci”;

– Con il secondo motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, degli artt. 2514 e 2462 c.c. e dell’art. 2476 c.c., comma 7, nonchè l’omessa motivazione su un fatto decisivo”, per avere la CTR mancato di considerare che il C., quale socio lavoratore, non era suscettibile d’essere chiamato a rispondere dei debiti della cooperativa, dovendosi, pertanto, accertare l’inesistenza del debito tributario attribuitogli.

– I due motivi, suscettibili per nesso logico di trattazione unitaria, si rivelano inammissibili.

– La riscossione coattiva erariale è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973; quest’ultimo è stato toccato da stratificate modifiche, apportatevi dalla L. n. 337 del 1998, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, dal D.Lgs. n. 193 del 2001, dalla L. n. 311 del 2004 e dal D.L. n. 203 del 2005; esso è stato anche inciso dall’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010.

– A tenore del D.L., art. 29, lett. a) ed e), ora richiamato l’avviso di accertamento è atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate, ai fini della ripresa di imposte sui redditi, Iva e Irap, che diviene esecutivo al decorso del termine utile per la sua impugnazione (60 giorni dalla relativa notifica) e svolge anche funzione di precetto.

– Ne discende che, ove consti un avviso di accertamento, l’avvio dell’esecuzione neppure presuppone la notifica della cartella esattoriale – che finisce per costituire un mero atto di conferma e di “rinforzo” – presentando l’avviso in parola già l’indicazione del credito accertato e l’intimazione ad adempiere, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento spontaneo, si darà corso all’espropriazione.

– In questo quadro, se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, s’incarica di attribuire alla giurisdizione fiscale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, il D.Lgs. n., successivo art. 19, comma 1, anzidetto si cura di fornire il novero degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, includendovi proprio l’avviso di accertamento.

– L’impugnabilità di cui all’art. 19 controbilancia, peraltro, nel sistema le limitazioni all’accesso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 57, alle opposizioni esecutive; lo fa anche fissando al comma 3 due regole fondamentali: quella che consente (ed onera) d’impugnare gli atti enumerati soltanto per vizi propri; l’altra che permette di impugnare, in uno con l’atto notificato al contribuente, pure l’atto che lo precede e di cui, tuttavia, sia stata omessa la notifica.

– Tanto premesso, nel caso che occupa, sono pacifiche due circostanze salienti: la prima sta in ciò, che gli avvisi di accertamento cui è collegata la cartella di pagamento sulla quale si controverte nel presente giudizio sono sorretti da idonea notifica al C. proprio in funzione dell’ascrivibilità a costui di debiti tributari; la seconda risiede in ciò, che gli avvisi di accertamento – come dichiarato in ricorso dal medesimo contribuente – non sono tempestivamente impugnati, avendo il ricorrente scientemente ritenuto non dovervi procedere.

– In definitiva, nel presente giudizio – e con i motivi che ne articolano il ricorso – il contribuente non si duole dell’omessa notifica degli avvisi di accertamento, quale presupposto della cartella di pagamento, ma mira ad adombrare in rapporto a quest’ultima l’illegittimità di profili afferenti alla sussistenza sostanziale di un debito tributario, già accertato da atti impositivi autonomamente impugnabili, eppure giammai contestati.

– Giova allora rilevare che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella esattoriale usata per dolersi di vizi (già) inerenti gli avvisi di accertamento che la precedono, notificati e non opposti nei termini (di recente v. Cass. n. 13102 del 2017). Va, infatti, ribadito che “il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa poi essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice” (Cass. n. 18448 del 2015; Cass. n. 22810 del 2015);

– L’insussistenza del debito tributario lamentata avuto riguardo alla posizione del contribuente odierno nella compagine della cooperativa, al di là della sua sostenibilità in concreto, si palesava, già in astratto, vizio proprio degli avvisi che hanno preceduto la cartella ora avversata; pertanto, l’asserito vizio avrebbe dovuto necessariamente essere dedotto con l’impugnazione di tali atti.

– Il ricorso va, in ultima analisi, dichiarato inammissibile; le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate nel presente giudizio, che liquida in Euro 7.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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