Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9913 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
STAC PLASTIC SPRAY SRL (OMISSIS) in persona del Presidente e
legale rappresentante Sig. M.V., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
CANALE GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PELARGONIO IRENE ELETTRA giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 637/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 4^
SEZIONE CIVILE, emessa il 16/2/2005, depositata il 16/04/2005, R.G.N.
460/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI per delega dell’Avvocato
GUIDO CANALE;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 24 gennaio 2001 la s.r.l. STAC PLASTIC SPRAY convenne dinanzi al Tribunale di Torino il Dr. P.N. e ne chiese la condanna al risarcimento danni per Euro 146.180 oltre il pagamento di Euro 4648,00 per il pagamento di una polizza fideiussoria. Tale richieste erano in relazione ad un avviso di rettifica notificato dall’Amministrazione delle finanze, avendo la società erroneamente applicato il beneficio di sospensione di imposte IVA per gli anni 1995-1998 avvalendosi dello status di impresa esportatrice, sulla base dei consigli forniti dal P., commercialista. Il P. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società per lite temeraria.
2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 13 giugno 2003. rigettava le domande attrici e condannava la Stac alla rifusione delle spese di lite.
3. Contro la decisione proponeva appello la Stac chiedendo la riforma della decisione; resisteva il P. e con appello incidentale insisteva per la condanna per lite temeraria.
4. La Corte di appello di Torino,con sentenza del 16 aprile 2005 così decideva: rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la Plastic deducendo tre motivi di censura, resiste la controparte con controricorso e memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.
Per chiarezza espositiva si provvede dapprima alla loro sintesi descrittiva, e quindi si esporranno le ragioni relative alla loro infondatezza.
6.1. Nel primo motivo si deduce error in iudicando in relazione all’art. 252 c.p.c., comma 2, sulla valutazione di attendibilità dei testimoni ed il vizio della motivazione insufficiente o contraddittoria sulla attendibilità del teste F.. Si assume che in difetto di eccezione tempestiva da parte del professionista ovvero del suo difensore, la Corte di appello non poteva ritenere il teste inattendibile.
Nel secondo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione, insufficiente e contraddittoria nell’esame di prove documentali ed anche delle prove relative a conversazioni telefoniche tra il professionista e la società, da cui desumere la esistenza di un rapporto di consulenza, in ordine al regime IVA, (ff 16 a 19 del ricorso).
Nel terzo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione in relazione all’esame delle prove testimoniali. Il motivo si sofferma a lungo sulla deposizione della teste F. che ha confermato che fu il P. a confermare che la società poteva acquistare in esenzione IVA. Si assume che la Corte di appello non avrebbe tenuto in alcun conto tale deposizione.
7. In senso contrario si osserva che il primo motivo nella sua ristretta formulazione, riferita alla valutazione della inattendibilità del teste F., risulta privo di autosufficienza dovendo riprodurre in esteso l’intera testimonianza resa ed il verbale di udienza da cui risultino le richieste preliminari del giudice che precedono l’esame e se la deposizione sia avvenuta sull’accordo delle parti. Inammissibile è il motivo in punto di denuncia di vizio della motivazione in relazione a tali circostanze, posto che il vizio dirimente è per error in iudicando.
Inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività il denunciato error in iudicando, atteso che la valutazione complessiva delle prove risulta compiuta ed apprezzata dalla Corte di appello (ff. 14 a 18) con un apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede. (Cfr. Cass. 11 aprile 1998 n. 2834 e Cass. 2006 n. 21412, tra le significative).
Il secondo motivo, pur contenendo la censura analitica delle prove documentali e delle deposizioni rese, criticando la logicità della valutazione, risulta per la seconda volta privo di autosufficienza, come invece richiede la formulazione della critica, e non disvela le ragioni da cui desumere che tali omissioni possano ritenersi decisive, se non riproduce in estese atti, è documenti e deposizioni sul contenuto delle telefonate intercorse tra le parti in lite, al fine di rendere evidente il rapporto giuridico intercorso tra professionista e società. (Cfr. in termini Cass. 12 settembre 2005 n. 18109 e 15 febbraio 2005 n. 3038).
Il terzo motivo, che deduce ancora il vizio della motivazione, si sofferma ampiamente sulla deposizione resa dalla F., ma pur essendo questa volta dotato di autosufficienza (vedi in particolare la deposizione a ff. 21 del ricorso), risulta privo di decisività non essendo corretta la censura in ordine alla pretesa considerazione del contenuto della decisione.
Ed in vero la Corte di appello esclude la decisività di tale deposizione in considerazione della esclusione della attendibilità (ff 17 a 18 della motivazione) e non si tratta dunque di omessa motivazione ma di valutazione in un più ampio anche se insoddisfacente contesto probatorio (ff 18 a 21 della motivazione), sfavorevole alla tesi della imputabilità, per colpa professionale, del P., non essendo dimostrata la esistenza del rapporto contrattuale di assistenza professionale continuata sino alla presentazione delle dichiarazioni al fisco.
Al rigetto del ricorse segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Stac Plastica Spray s.r.l. a rifondere al P.N. le spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 6200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010