Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9913 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21410-2006 proposto da:

ORACLE ITALIA SRL (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

Avvocato C.A.P., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato MOSCATO

PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERSI

FABRIZIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MITEDIL DUE SPA IN LIQ. EUROSERVIZI SRL;

– intimati –

sul ricorso 25875-2006 proposto da:

TIRRENA COMPAGNIA ASSICURAZIONI IN L.C.A., (OMISSIS), in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore Avv. I.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

ORACLE ITALIA SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato MOSCATO PIETRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERSI FABRIZIO

giusta mandato a margine del controricorso a ricorso incidentale;

– controricorrente –

e contro

EUROSERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 13/4/2005, depositata il 26/05/2005;

R.G.N.2009/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato PERSI FABRIZIO;

udito l’Avvocato COSTA MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 25.9.1996 la Mitedil Due Spa conveniva in giudizio la J. D. Edwards Italia Spa esponendo che nel luglio 1996 era venuta a conoscenza che due piani dell’edificio denominato “(OMISSIS)” di sua proprietà, sito nel Centro Direzionale “(OMISSIS)” erano stati occupata dalla società convenuta.

Chiedeva pertanto che quest’ultima fosse dichiarata occupante senza titolo dell’immobile con contestuale condanna al rilascio dello stesso ed al pagamento di un equo compenso. Si costituiva la convenuta la quale deduceva di aver preso possesso dell’immobile solo dopo averne trattato la locazione con la Edilgest Servizi che curava l’amministrazione dell’immobile per conto della Mitedil versando a tale mandataria un acconto sul corrispettivo pattuito e che solo successivamente aveva scoperto che la Mitedil non aveva sottoscritto il contratto. Ciò premesso, chiamava in causa la Edilgest la quale si costituì facendo proprie le ragioni della convenuta. Con sentenza parziale n. 13084/00 il Tribunale di Milano dichiarava la convenuta occupante senza titolo, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio, rigettava la domanda attrice di risarcimento danni, accoglieva la subordinata riconvenzionale della convenuta per aver ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto, condannava quindi la Mitedil al risarcimento dei danni in favore della J. D. Edwards e riservava la liquidazione delle spese al definitivo.

Avverso tale decisione la Mitedil proponeva appello principale mentre la J.D. Edwards proponeva appello incidentale nei confronti del Fallimento Euroservizi Srl, già Edilgest Servizi. Tornata in bonis quest’ultima, l’appellante incidentale provvedeva all’inteigrazione del contraddittorio nei confronti di Euroservizi. In seguito sì costituiva la Peoplesoft Italia S.p.a. incorporante la J. D. Edwards.

In esito al giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 26 maggio 2005, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Miteldil Due nei confronti di Peoplesoft Italia S.p.a. (già J. D. Edwards Italia Spa) ed Euroservizi S.r. (già Edilgest Servizi), condannava Peoplesoft Italia al pagamento della somma di Euro 673.608,77 oltre rivalutazione monetaria secondo Indici Istat costo della vita e interessi legali sulle somme, anno per anno rivalutate, dalle scadenze al saldo; condannava Euroservizi a restituire a Peoplesoft Italia la somma di Euro 39.061,40 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; confermava nel reso la sentenza; compensava tra le parti le spese del grado.

Avverso la detta sentenza Oracle Italia srl (già Peoplesoft Italia S.p.a., già J. D. Edwards Italia) ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resiste con controricorso la Compagnia Tirrena di Assicurazioni in l.c.a. quale successore della Mitedil Due Spa, che propone a sua volta ricorso incidentale in due motivi. La ricorrente ha infine depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Sempre in via preliminare, deve soffermarsi l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in l.c.a., sollevata dalla Oracle Italia S.r.l. sulla base della considerazione che la cessione dell’immobile “(OMISSIS)”, dalla Mitedil Due S.p.a. alla Compagnia Tirrena, avvenuta in data 20 settembre 2002, non spiegherebbe alcuna rilevanza ai fini della legittimazione della nuova proprietaria. E ciò, in quanto il diritto della Mitedil trovava la sua fonte prima e diretta in un (preteso) fatto illecito attribuito alla J. D. Edwards Italia Spa e quindi direttamente nella legge, per cui resterebbe ” estraneo alla vicenda della cessione del diritto di proprietà, il quale può costituire il mero presupposto fattuale del diritto al risarcimento del danno, ma non certo il titolo giuridico legittimante che risiede solo ed esclusivamente nella legge”.

L’eccezione è con tutta evidenza infondata facendo derivare la trasmissibilità o meno di un diritto, non già dalla legittima disponibilità e dalla volontà del suo titolare, ma dalla fonte di acquisizione del diritto come se l’acquisto derivante dalla legge, di per sè solo, attribuisse al diritto acquisito il carattere della successiva indisponibilità, come avviene per taluni diritti fondamentali della persona che non sono disponibili in sede di autonomia negoziale. Ciò posto, poichè il diritto al risarcimento danni non appartiene alla ristrettissima categoria dei diritti indisponibili, deve ritenersi l’infondatezza dell’eccezione formulata dalla Oracle Italia, alla luce dell’atto di cessione agevolata dei beni, intercorso tra la Mitedil Due e la Compagnia Tirrena, nel quale all’art. 4 le parti contraenti convenivano il trasferimento di tutti i diritti e di tutte le azioni connesse alla proprietà del complesso immobiliare “(OMISSIS)”, oggetto a sua volta di trasferimento.

Esaurita tale questione preliminare, procedendo all’esame del ricorso principale, deve premettersi che la prima doglianza, svolta dalla ricorrente Oracle Italia Srl, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla asserita violazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c. e art. 112 c.p.c.; il secondo, fondato sulla omessa, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, la Corte territoriale – così scrive la ricorrente -nel confermare la decisione di primo grado in punto di responsabilità precontrattuale della Mitedil da un lato e nel ritenere l’illecita occupazione dell’immobile da parte di JDE dall’altro, avrebbe omesso di applicare i principi vigenti in materia di concorso di colpa del danneggiato nella verificazione dell’evento lesivo. Peraltro, non avrebbe motivato sul punto in maniera adeguata o lo avrebbe fatto in maniera contraddittoria perchè dopo aver affermato la buona fede di JDE nell’immettersi nei locali la aveva gravata del relativo risarcimento danni.

Inoltre, la Corte – ed il rilievo sostanzia la successiva doglianza per violazione degli artt. 2697, 2043, 2056 e 1223 c.c. nonchè per omessa e contraddittoria motivazione – avrebbe trascurato che la Mitedil non aveva fornito prova alcuna del danno derivante dall’occupazione senza titolo e non ha fornito alcuna motivazione adeguata e coerente a riguardo.

Le due ragioni di doglianza, che vanno trattate unitariamente in ragione dell’intima connessione che le lega, sono entrambe infondate.

Ed invero, deve rilevarsi in primo luogo che il riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1 contenuto nel primo motivo di impugnazione, appare improprio alla luce della considerazione che la norma appena richiamata postula l’unicità del danno, anche se eziologicamente riconducibile all’attività concorrente di più coautori, uno dei quali è lo stesso danneggiato, mentre, nel caso di specie, il danno è duplice e, non solo, deriva da comportamenti diversi ed autonomi, maturati in contesti differenti, ma investe altresì nei suoi effetti pregiudizievoli sia l’una che l’altra parte del rapporto processuale.

Nè sussiste il vizio motivazionale dedotto come risulta chiaro dalla lettura della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito spiega che “altro è affermare che J.D. Edwards ha diritto al ristoro dei danni subiti per aver ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto con Mitedil Due, e quindi per una responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, che si è rifiutata di stipulare il contratto … ed altro è affermare che Miteldil Due ha diritto a un equo indennizzo per la occupazione senza titolo dell’immobile perchè si tratta di responsabilità diverse, che ben possono coesistere, avendo la loro origine da comportamenti diversi ed autonomi. La responsabilità di Miteldil Due deriva dalla sua decisione di rifiutarsi di stipulare il contratto in violazione dell’art. 1337 c.c.; la responsabilità di J D Edwards Italia deriva dalla sua decisione di continuare ad occupare l’immobile pur a fronte del rifiuto di Miteldil Due di stipulare il contratto di locazione e quindi senza averne il diritto”.

Quanto alla seconda doglianza, torna opportuno chiarire che, contrariamente all’assunto della ricorrente, i giudici di seconde cure hanno accolto solo la domanda di pagamento di una somma a titolo di compenso per la durata dell’occupazione senza titolo mentre hanno invece disatteso la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità dell’immobile che avrebbe potuto essere venduto, dei danni consistenti nel pagamento degli oneri accessori relativi alla attivazione degli impianti tecnologici, dei danni riguardanti il costo dei lavori necessari per la remissione in pristino dei lavori occupati.

Ciò posto, giova sottolineare che il persistente godimento di un immobile altrui, non solo in difetto di un titolo che lo legittimi ma soprattutto ad onta del rifiuto del dominus di concederlo in locazione, così come è avvenuto nella vicenda in esame, costituisce nello stesso tempo sia un arricchimento illecito, di cui viene a beneficiare l’utilizzatore, riguardando un bene richiesto in locazione, avente un determinato prezzo di mercato che si evita di pagare, sia un concreto pregiudizio, agevolmente quantificabile, dell’altrui patrimonio. Merita quindi di essere condiviso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato. (Cass. n. 10498/06, n. 7692 e n. 13630 del 2001; n. 1294/2003).

Passando alla terza doglianza, articolata sotto il duplice profilo della violazione di legge (art. 1243 c.c., comma 2, artt. 1241 e 1242 c.c., artt. 35, 36 e 112 c.p.c.) e della omessa motivazione, va premesso che la stessa si fonda sul rilievo che la Corte territoriale da un lato ha confermato la sentenza di condanna generica della Mitedil al risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. a favore della JDE, e dall’altro ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado condannando la JDE al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. a beneficio della prima e provvedendo alla liquidazione del quantum.

Di conseguenza, la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 1243 c.c., comma 2 in materia di compensazione giudiziale dichiarando la sospensione della condanna per il credito già liquido; avrebbe altresì omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello incidentale, il sesto, con cui era stato dedotto che in ogni caso il danno lamentato ex adverso avrebbe dovuto essere necessariamente compensato con quello sofferto dall’appellata, e non avrebbe infine reso alcuna motivazione sul punto in violazione del disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anche tale censura, nei suoi molteplici profili, è infondata. A riguardo, va innanzitutto rilevato che la sospensione della condanna ha un semplice carattere cautelativo e rientra nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, peraltro, non era stato neppure richiesto dalla debitrice, in quanto la stessa, come risulta dalla doglianza riportata, si era semplicemente limitata ad invocare la declaratoria di compensazione dei debiti-crediti contrapposti, di per sè subordinata alla ricorrenza dei presupposti di legge. Ed è appena il caso di sottolineare che solo l’espressa richiesta di sospensione della eventuale condanna, se avanzata, avrebbe imposto un diniego motivato da parte del giudice del merito.

In secondo luogo, deve osservarsi che il vizio di omessa pronuncia, integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, si verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa e, pertanto, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di appello, laddove nel caso di specie la richiesta di declaratoria di compensazione (eventuale) dei crediti-debiti contrapposti non costituiva una ragione di censura della sentenza di primo grado ma una mera istanza difensiva.

Infine, deve considerarsi che il vizio di omessa motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando il mancato esame investa un punto decisivo della controversia ovvero quando ricorra un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Ciò posto, è appena il caso di osservare come nel caso di specie la censura formulata non riesca ad individuare nei termini specifici suindicati il vizio motivazionale dedotto, con la conseguenza che il motivo di ricorso deve essere necessariamente rigettato.

Passando all’esame del successivo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1219 e 2043 c.c., deve rilevarsi che con tale doglianza la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la rivalutazione monetaria sull’importo liquidato e l’applicabilità degli interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate anzichè sulla sorte rivalutata con decorrenza dalla data della sentenza. Anche tale doglianza deve ritenersi infondata, alla luce del consolidatissimo orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (tra le tantissime Cass. 18028/010, n. 5671/010, n. 5054/09 a partire da S.U. 1712/95).

Con la quinta doglianza proposta in via subordinata, deducendo il vizio di violazione di legge (artt. 420, 414 e 447 bis c.p.c.), parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello rigettato il motivo di appello incidentale (con cui era stato dedotto che la Mitedil in sede di ricorso in riassunzione aveva proposto inammissibilmente una domanda nuova), ritenendo che l’atto di riassunzione può contenere domande nuove. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe trascurato che la riassunzione costituisce la prosecuzione dell’unico ed originario processo e che il rito del lavoro, applicabile alle controversie locative, come quella de qua impedisce la proposizione di domande nuove.

La censura è inammissibile. A riguardo, vale la pena di premettere che la Corte di appello ha motivato la sua decisione a riguardo su un duplice ordine di ragioni assumendo non solo l’infondatezza del motivo perchè l’atto di riassunzione può contenere una domanda nuova (Cass. n. 9671/97) ma anche la sua inammissibilità in quanto la domanda nuova formulata dalla Mitedil in via subordinata, volta alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, era stata comunque superata a seguito dell’accoglimento della domanda principale (essendo stato affermato dal Tribunale e confermato da questa Corte che nessun, valido contratto di locazione è stato stipulato).

Ciò premesso, va tenuto presente che quando un capo della decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, sia fondato su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerlo sul piano logico-giuridico, è necessario che la censura si rivolga contro ciascuna di esse in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere fermo il capo della decisione basato su di esse.

Ciò, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta. (cfr ex multis Cass. n. 12372/06).

Resta da esaminare l’ultima doglianza, proposta anch’essa in via subordinata, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 1703, 1708, 1387, 1388, 1392, 1350 e 1572 c.c.) nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria, la quale si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello, nel disattendere il secondo motivo di impugnazione, avrebbe trascurato le risultanze processuali dalle quali risultava che era stato concluso, per facta concludentia, tra JDE e la Edilgest, in rappresentanza della Mitedil, un contratto di locazione verbale di durata infranovennale.

Anche tale ragione di doglianza non può essere ritenuta ammissibile.

Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Giova aggiungere che lo stesso controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come ha già avuto modo di statuire questa Corte, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il ricorso principale, siccome infondato, deve essere pertanto rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale, proposto dalla Compagnia Tirrena Assicurazioni in l.c.a., va osservato che la prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti e della motivazione difettosa e contraddittoria, nonchè della violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1453 c.c. e dell’omessa motivazione, si fonda sulla considerazione che la Corte di appello sarebbe incorsa in un primo errore di interpretazione dei contratti per aver “esaminato i rapporti tra Mitedil Due ed Edilgest per trame conclusioni automatiche anche nei rapporti tra Mitedil Due e J.D. Edwards” benchè il tema della violazione dei rapporti contrattuali assunti da Mitedil e Edilgest non avesse mai costituito oggetto della controversia. Ciò, senza considerare – così continua la ricorrente – che “per l’ipotesi che potesse in qualche modo ritenersi superato il motivo di censura sopra dedotto – il ragionamento della Corte di Appello nel merito sarebbe ugualmente viziato per la violazione delle norme menzionate in rubrica perchè non era vero che in base al contratto Mitedil Due era tenuta a sottoscrivere tutte le proposte contrattuali che la Edilgest avesse sottoposto alla sua attenzione”.

Inoltre – il rilievo sostanzia la successiva doglianza sempre per violazione dell’art. 1362 e ss. sotto altro profilo e per omessa motivazione – la JD Edwards non poteva invocare a proprio favore l’illegittimità del comportamento della Mitedil Due riguardo alla mancata stipula del contratto di locazione perchè un minimo di diligenza e di prudenza avrebbero dovuto indurla a considerare che la proposta concordata con Edilgest era molto diversa da quella che avrebbe dovuto essere in base agli accordi Mitedil Due Edilgest per cui non vi erano possibilità che fosse accettata.

I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi, essendo entrambi fondati sul comune presupposto dell’erronea interpretazione delle clausole contrattuali, sono innanzitutto inammissibili, per difetto di specificità, non avendo la ricorrente assolto, neppure in minima parte, l’onere di indicare nè quali sarebbero il canone o i canoni legali di ermeneutica contrattuale violati, nè il punto ed il modo in cui l’interpretazione datane dalla Corte si sarebbe discostata dai predetti criteri. Al contrario, la ricorrente si è limitata a contrapporre – inammissibilmente – interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse – rispetto a quelle proposte dal Giudice di merito, fornendo una sua personale interpretazione della vicenda contrattuale ed attribuendo a alcune clausole un valore ed un significato differenti da quelli attribuitigli dalla Corte di merito.

In secondo luogo, le doglianze sono infondate, non sussistendo l’asserito vizio di motivazione omessa e/o contraddittoria. Ed invero, premesso che il vizio dedotto può dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia oppure quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, oppure manchi tra le premesse e la conclusione poi adottata dal giudice il necessario rapporto di consequenzialità logica, che deve essere a base del corretto procedimento sillogistico, deve sottolinearsi che, nel caso di specie, i rilievi del ricorrente non denunciano effettivi vizi motivazionali ma sono volti inammissibilmente a sollecitare a questa Corte una nuova valutazione delle risultanze processuali. Ed è appena il caso di sottolineare come sia preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ne deriva che anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. Il tenore dell’adottata decisione, con il rigetto di entrambi i ricorsi riuniti, giustifica ampiamente la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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