Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9912 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS), A.M.

(OMISSIS), A.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato NOBILI MAURIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCACCI BALESTRAZZI MASSIMO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA (OMISSIS), in persona

del suo procuratore speciale Avv. R.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 39, presso lo studio

dell’avvocato SCHIAVONE EUGENIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

LLOYD NAZIONALE SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINITRATIVA

(OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore Avv. C.

N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32,

presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.N.C. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4924/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa l’8/7/2004, depositata il 16/11/2004. R.G.N.

5425/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MAURIZIO NOBILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno (OMISSIS) sulla (OMISSIS) ((OMISSIS)) la Fiat 127 condotta da G.A. (proprietà di N.C. G.) eseguiva una conversione ad U invadendo la carreggiata opposta, attraversando l’incrocio con il semaforo rosso. Tale manovra costringeva la conducente della Lancia Thema, D.G.L. a tentare una manovra di emergenza per evitare lo scontro frontale; la Lancia usciva fuori dalla sede stradale e la conducente decedeva.

2. In seguito al sinistro gli eredi della D.G., il marito A.C. ed i due figli, M. (ventenne all’epoca dei fatti) e R. (undicenne) convenivano dinanzi al Tribunale di Roma G.A., conducente della fiat 127, la proprietaria del veicolo N.C.G. e l’Assicuratrice Lloyd nazionale assicurazioni spa, con citazione del 19 febbraio 1992 e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni derivati dall’incidente che riferivano alla responsabilità esclusiva del conducente della Fiat.

La causa era interrotta per la messa in liquidazione dell’assicuratrice ed era poi riassunta con nuova citazione da parte degli attori, i quali citavano in giudizio la impresa designata Ina Assitalia.

Si costituivano i convenuti e contestavano il fondamento delle pretese, anche in relazione alla dinamica del sinistro. La causa era istruita con prove orali, documentali e per interpello del conducente dell’auto.

3.11 Tribunale di Roma, con sentenza del 20 marzo 2001, accertava la responsabilità esclusiva di G.A. nella determinazione dell’incidente e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni per ciascuna delle parti lese (il vedovo ed i due figli) (vedi amplius in dispositivo) oltre che alla rifusione delle spese di lite.

In data 9 ottobre 2001 l’Ina provvedeva a liquidare agli attori il massimale di L. 700 milioni.

4. Contro la decisione erano proposti due distinti appelli: un appello della LLoyd Nazionale in liquidazione sia per l’an che per il quantum debeatur; un secondo appello era proposto da N.C. G., in proprio e quale erede di G.A. sempre in punto di concorso di colpa. Appello incidentale era svolto dagli eredi A. per la migliore liquidazione dei danni. Gli appelli erano riuniti e decisi dalla Corte di appello.

La Corte di appello, con sentenza del 16 novembre 2004, in riforma della decisione del tribunale accertava il concorso di colpa di D.G.L., alla guida della Lancia Thema, in relazione alla velocità elevata e alla mancata adozione di adeguate misure di cautela in avvistamento della manovra di conversione (ff 2 della motivazione) e determinava in concreto il concorso nella misura del 25%; procedeva quindi alla determinazione dei danni ed in particolare del danno morale, che era rideterminato considerando l’incidenza di detto concorso; compensava le spese di lite nella misura di 1/3 ponendo il resto a carico dei convenuti.

5. Contro la decisione ricorrono gli eredi A. deducendo due motivi di censura; resistono le assicurazioni con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, risolvendosi il primo motivo in una censura sulla dinamica del fatto e sul prudente apprezzamento delle prove ed il secondo un una censura sui criteri equitativi di valutazione del danno morale.

6.1. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi illustrativa dei motivi, seguita dalla valutazione in punto di diritto.

Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 2697, 2727, 2729 c.c. ed il vizio della motivazione, contraddittoria e insufficiente su punto decisivo (ff. 13 a 20 del ricorso) e si sostiene, sulla base delle prove raccolte, una diversa ricostruzione del fatto storico dannoso, che rendeva evidente la responsabilità esclusiva dei conducente che aveva effettuato la conversione ad U. Si sostiene che la velocità della Lancia non aveva influenza causale sulla determinazione dell’evento e che la colpa della conducente, benchè minore, era stata data come presunta ,mentre occorreva considerarla in concreto ma in base ad elementi di prova fondati.

Nel secondo motivo (ff 20 a 23 del ricorso) si deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2959 c.c., in correlato disposto con gli artt. 1226 e 2056 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto. Si cita un consolidato orientamento di questa Corte secondo cui anche per il danno morale vale il principio della integralità del risarcimento e non già l’applicazione automatica e pro quota delle tabelle.

6.2. In senso contrario si osserva, quanto al primo motivo, particolarmente esteso ed argomentato, che la lettura della meno estesa ma sintetica motivazione della Corte di appello fonda l’accertamento del concorso di colpa in concreto, considerando che la De Giorgio, pur avvistando tempestivamente la imprudente manovra di conversione, mantenne la velocità di corsa con una reazione inappropriata circa il governo del mezzo uscito di strada, con effetti letali per la conducente stessa. Non si tratta a ben vedere di prova presuntiva, ma di prova oggettiva, ricostruita sulla base del rapporto di polizia giudiziaria e sulla dinamica della condotta dei mezzi antagonisti, secondo un prudente ed analitico apprezzamento delle prove, che è insindacabile in questa sede.

6.3. Quanto al secondo motivo, si osserva, che la sopravvenuta sentenza nomofilattica delle Sezioni Unite n. 26972 non modifica sul punto gli orientamenti pregressi, nel senso che in presenza di reato, il danno morale debba essere integralmente risarcito (punto 3.4.1, correlato al punto 3.11 ed al punto 4,8 del cd. preambolo sistematico) e non considerato in “automatico”, ma la censura nei termini in cui è stata proposta, risulta infondata, posto che i giudici dell’appello erano investiti della questione relativa alla rideterminazione del danno morale parentale, ed hanno rideterminato il danno tenendo conto della situazione familiare,dei parametri tabellari, e del fattore correttivo della presenza del concorso di colpa del danneggiato.

Le censure sul punto non evidenziano nè la violazione di legge nella stima equitativa del danno, nè la illogicità ed incompletezza del ragionamento valutativo.

7. Il ricorso deve essere rigettato, ma la delicatezza e la peculiarità del caso trattato, costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti in lite.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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