Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9912 del 24/04/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9912 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Romajt/k/L?
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DtPOSITATO 1F4 CANCELLE.R1A
2 i, .APR 201
11 .udizietio
A

Data pubblicazione: 24/04/2013

v

Ct 3336/09 (Avv. Corsini I.)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 5407/09
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C .F . 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

Ricorrente
contro
Casucci

Vittoria

rapp.to

e

difeso

come

in

atti

resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 184/28/2007 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bari .
PREMESSO
Che con nota del 10/08/12 prot. 32622 la Direzione Provinciale di Taranto
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 29/10/2012

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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