Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9912 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9912 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 5806-2013 proposto da:
CESCA DANIELE ( CSNDNL56C16H501S) GIANCOTTI
ANTONELLA

GNCNNL59L61C3529

GIANCARLO

MDGGCR58D13H501Q)

MODUGNO
SCHIPANI

ALESSANDRA (SCHLSN61E59C352H) elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MATTEO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINIS ERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;
– intimati –

Data pubblicazione: 14/05/2015

avverso la sentenza n. 224/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29/10/2010, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dì
11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo

380-bis cod. proc. civ. e datata 10.10.13, regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte
di appello di Roma n. 224 del 16.1.12, del seguente letterale tenore:
«1. — Daniele Cesca, Antonella Giancotti, Giancarlo Modugno
ed Alessandra Schipani ricorrono, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato
rigettato il loro appello avverso la reiezione della domanda, anche da
loro intentata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, di condanna di
questi al pagamento della giusta remunerazione — od al risarcimento
del danno consistente nella mancata percezione di quella — per il
tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione di
medicina prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 257/91, per
inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE. Gli intimati non notificano
controricorso.
2. — Il ricorso va trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt.
375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. — parendo potervi essere accolto.
3. — I ricorrenti si dolgono: col primo motivo (rubricato “violazione e
falsa applicazione del Decreto legge n. 257/1991; Legge n. 379/1999;
Direttiva CE 362/75 e 82/76; art. 2946 cod. civ.”), della
individuazione dell’ exordium praescriptionis nella data di entrata in vigore
del d.lgs. 257/91 — dopo un riferimento a quella di frequenza dei corsi
Ric. 2013 n. 05806 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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I. — È stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell’art.

di specializzazione irregolari – anziché da quella della successiva legge
n. 379 del 1999, in relazione alla notificazione in primo grado della
domanda del 3.5.05; col secondo motivo (di “violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 e 117 Cost.”), della violazione del principio
della preminenza del diritto comunitario su quello interno anche ai fini

4. – Va premesso che la questione è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni da questa Corte a partire dalle sentenze nn. 10813,
10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (tutte confermate dalla
copiosa successiva giurisprudenza; riguardo alla quale basti qui
menzionare, tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868,
21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275,
23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566,
23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581,
23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738,
23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092,
24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820,
24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012:
1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064,
5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006,
21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721,
21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042,
22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157,
1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279,
8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198,
15199, 15205, 15663, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479,
19686, 19687, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368).
5. – Ciò posto, va osservato che i motivi di ricorso, congiuntamente
considerati, sono fondati: va infatti confermato il consolidato
Ric. 2013 n. 05806 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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dell’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale.

orientamento espresso nelle richiamate pronunzie, in ordine alla natura
contrattuale della responsabilità dello Stato per omesso adeguamento
alla normativa comunitaria, alla conseguente durata decennale del
relativo termine prescrizionale ed all’individuazione del dies a quo nella
data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370; e

la sopravvenuta norma di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12
novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la
direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato — in quanto norma che, in difetto di espressa previsione, non
può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 10 gennaio 2012
(Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
6. — Della gravata sentenza va quindi proposta al Collegio la
cassazione, con rinvio alla stessa corte di appello di Roma, in diversa
composizione, affinché esamini la pretesa degli odierni ricorrenti senza
ritenerla prescritta ed applicando, quali parametri di giudizio in punto
di an e di eventuale quantum, quelli elaborati dalla richiamata copiosa
giurisprudenza di questa Corte, pure provvedendo, in considerazione
dell’esito complessivo della lite, sulle spese del giudizio di legittimità».

Motivi della decisione
II. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuno ha
depositato memoria o è comparso in camera di consiglio per essere
ascoltato.
III. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
Ric. 2013 n. 05806 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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risultando irrilevanti le disposizioni e interpretazioni successive, tra cui

diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le cui conclusioni, del resto, nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
Va pure aggiunto che la giurisprudenza richiamata in relazione è
stata confermata anche da numerose pronunzie successive (basti qui

2693, 2785, 2786, 2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867,
3868, 3869, 3872, 4994, 4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246,
7475, 8508, 8863, 13760, 14379, 14380, 15751, 15891, 16798, 18020,
18021, 18104, 18220, 19330, 19441, 19442, 19704, 19837, 19861,
21067, 21967, 22094, 22095, 22097, 22480, 22521, 22591, 23520,
23521, 23634, 23635, 23636, 23637, 23638, 23639, 26631; dell’anno
2015: 827, 828, 829, 830, 831, 832, 2708; con statuizione di principi ai
sensi dell’art. 360-bis, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., Cass., ord. 20 marzo
2014, n. 6066).
IV. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla
stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Non trova, infine, applicazione, essendo il ricorso stato accolto,
l’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.

1, co. 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione nell’ipotesi di rigetto o
declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza in
relazione alla censura accolta e rinvia alla corte di appello di Roma, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

Ric. 2013 n. 05806 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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ricordare: dell’anno 2014: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689,

dalla 1. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso 3. 4~, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

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