Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9911 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.N. (OMISSIS), P.A.
(OMISSIS), P.S. (OMISSIS), P.
P., P.G. (OMISSIS), P.
A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALESCI VINCENZO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
UNIFOL ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore ad negotia
Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAIO ALBERTO giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
J.S., V.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 333/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^
SEZIONE CIVILE, emessa 14/1/2005, depositata il 07/02/2005, R.G.N.
5125/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ANTONIO LUIGI GROSSI per delega dell’Avvocato ENRICO
CAROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 febbraio 2005, ha respinto l’appello proposto dai germani P.N., A., S., P., G. e A.M., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 16 ottobre 2001, che aveva liquidato i danni relativi alla morte del congiunto P. F., condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore della assicuratrice Unipol. Nella fase di appello erano rimaste contumace Y.S., proprietario del mezzo che investiva il P. e V.G., che ne era alla guida.
2. Contro la decisione hanno proposto ricorso gli eredi P., notificando il ricorso alla Unipol ma non alle controparti, come risulta dal riscontro degli atti allegati al ricorso.
La Corte rilevato che non sussiste la prova della notifica al V. ed allo Y., con ordinanza del 21 settembre 2009 ha rinviato la causa a nuovo ruolo dando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza per le suddette notifiche. La Cancelleria della Corte, fatte le comunicazioni, ha certificato che in data 21 gennaio 2010 nessun atto di integrazione risulta notificato e depositato. All’Udienza del 8 marzo 2010 era presente il difensore della Unipol che non aveva interesse ad ottemperare alla notifica. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il principio del contraddittorio, stabilito dall’art. 101 c.p.c., correlato con gli artt. 3 e 24 Cost., esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo ed anche nella fase del giudizio di cassazione (Cass. 20 novembre 2005 n. 26040 e 28 novembre 2003 n. 18245). Nel caso di specie risultando inadempiuto l’ordine di integrazione nei confronti di litisconsorti necessari (il conducente ed il proprietario assicurato) e solidali, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, in favore della Unipol, liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i Prefetto in solido a rifondere le spese di questo giudizio di Cassazione alla Unipol, che liquida in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010