Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9911 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8250-2019 proposto da:

COMUNE di LICITA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

LEOTTA;

– ricorrente –

contro

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FRAGAPANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 700/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 700 pubblicata il 27.8.2018, in parziale accoglimento dell’appello di D.C.A. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti di lavoro conclusi dal medesimo col Comune di Licata ed ha condannato quest’ultimo al risarcimento dei danni, liquidati in una somma pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. la Corte territoriale, uniformandosi ai principi enunciati dalla S.C. nella sentenza n. 25672 del 2017, ha ritenuto non realizzata la finalità formativa dei contratti conclusi in base alla legge regionale e gli stessi qualificabili come ordinari rapporti di lavoro subordinato a termine, con conseguente illegittimità derivante dal superamento del limite temporale di 36 mesi;

3. avverso tale sentenza il Comune di Licata ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; D.C.A. ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso il Comune di Licata ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 342,345 e 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 3, comma 1, lett. b);

6. ha premesso che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili realizza un rapporto speciale di matrice assistenziale e con finalità formativa; che tuttavia, in base al concreto svolgimento della prestazione, il rapporto può essere qualificato come di lavoro subordinato;

7. ha affermato che il ricorrente in primo grado non aveva mai contestato la qualificazione del rapporto come riconducibile a lavori socialmente utili, ma solo censurato l’abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato; che pertanto la Corte di merito, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 cit., ha valorizzato un fatto costitutivo diverso da quello dedotto in giudizio dal lavoratore, e comunque nuovo in quanto dedotto per la prima volta in appello;

8. in subordine, il Comune ricorrente ha censurato la sentenza per non aver considerato l’attività di agente di polizia municipale svolta dal D.C. come idonea ad impegnarlo ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 3, comma 1, lett. b);

9. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello, in ragione del rigetto di tutte le domande proposte dal D.C., avrebbe dovuto, secondo il criterio di soccombenza, condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite;

10. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto addebita alla sentenza d’appello un vizio di ultrapetizione nonchè la violazione del divieto di ius novorum, senza tuttavia provvedere a trascrivere, almeno nelle parti rilevanti, gli atti processuali (il ricorso introduttivo di primo grado e il ricorso in appello) necessari a far emergere i vizi dedotti;

11. stesse considerazioni valgono quanto alla censura formulata in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 3, comma 1, lett. b), non risultando in che termini e in quali atti processuali sia stata allegata la circostanza dello svolgimento di attività di polizia municipale da parte del D.C., di cui non vi è traccia nella decisione impugnata;

12. parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto si basa su un assunto, la totale soccombenza del D.C. nel giudizio di appello, non corrispondente alla realtà; la sentenza d’appello ha accolto i motivi di impugnazione dal secondo al quinto ed ha respinto il primo ed il sesto motivo;

13. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

14. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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