Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9910 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7066/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.Y., domiciliato in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di

Cagliari, depositata il 23 gennaio 2012, n. 3/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Leuzzi Salvatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.Y. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale la decisione emessa il 4 dicembre 1990 dalla Commissione di secondo grado di Cagliari che aveva rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento volti al recupero di importi IVA dovuti in relazione agli anni 1982 e 1983.

– La Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato con la sentenza in epigrafe la cessazione della materia del contendere, ritenendo che, a seguito della presentazione da parte del contribuente, di dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 69 del 1989, artt. 14-19, conv. con modificazioni dalla L. n. 154 del 1989, il rapporto tributario cui si correlavano gli atti impositivi dovesse reputarsi esaurito.

– L’Agenzia propone ricorso per cassazione articolato su un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 69 del 1989, artt. 14-19, conv. in L. n. 154 del 1989, avendo la CTR erroneamente ritenuto che a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa il rapporto tributario si fosse esaurito e la pretesa fiscale estinta, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

– Il motivo è fondato e va accolto.

– Ritiene la Corte che la doglianza formulata dall’Agenzia si palesi fondata dal momento che la Commissione Tributaria centrale non ha vagliato il profilo della permanenza della controversia relativamente alla differenza tra l’accertato e quanto dichiarato in via integrativa dal contribuente.

– Questa Corte ha invero condivisibilmente affermato che le dichiarazioni integrative presentate, in base al D.L. n. 69 del 1989, art. 14, conv. con modificazioni in L. n. 154 del 1989, in presenza di un accertamento dell’Ufficio non definitivo, a norma dell’art. 17, ancorchè siano in linea, quanto all’ammontare dei redditi indicati, con i coefficienti presuntivi previsti dalla stessa disposizione e perciò preclusive di controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi -, non determinano l’estinzione del rapporto per la differenza tra l’accertato e il minore importo dichiarato, limitandosi a produrre effetti favorevoli per il contribuente fino alla concorrenza del reddito derivante dai coefficienti (v. Cass. n. 19441 del 2003; Cass. n. 12606 del 2006).

– La dichiarazione integrativa, in costanza di un accertamento non definitivo, ha prodotto effetti favorevoli per il contribuente sul piano sanzionatorio fino alla concorrenza del reddito derivante dai coefficienti, ma ha lasciato in piedi il rapporto per la differenza. E questa differenza, nel caso di un giudizio, deve costituire oggetto della valutazione del Giudice, secondo le ordinarie regole che disciplinano l’accertamento ed il contenzioso, sfuggendo essa finanche agli effetti del condono.

– In virtù del sopra esposto principio, al quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene, il ricorso per Cassazione in esame, siccome manifestamente fondato, deve essere accolto.

– La sentenza impugnata che ha fatto applicazione di una regula iuris diversa deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, ivi comprese quelle relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa alla CTR della Sardegna in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, ivi comprese quelle relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 maggio 2020

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