Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9910 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 16/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25646-2016 proposto da:

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 25646/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con

ordinanza del 07/11/2016 nel procedimento vertente tra:

G.A.M., EQUITALIA SUD S.P.A. e la PREFETTURA DI

CASERTA, ed iscritto al n. 68/2016 R.G. dell’esecuzione di

quell’ufficio.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CELENTANO Carmelo, che, visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, indichi la competenza del giudice di pace

territorialmente competente, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che G.A.M. ha proposto, dinanzi al Giudice di pace di Caserta, opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo allo stesso notificato dalla Equitalia Sud s.p.a., quale agente per la riscossione di taluni importi riferiti al mancato pagamento di sanzioni amministrative relative alla violazione di norme del codice della strada;

che, a sostegno dell’opposizione proposta, l’opponente ha dedotto, tra gli altri motivi di censura, la mancata notificazione, nei propri confronti, della cartella di pagamento e dei verbali di contestazione delle violazioni asseritamente commesse;

che, con sentenza emessa in data 9/7/2015, il Giudice di pace di Caserta ha declinato la propria competenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritenuto competente;

che, con ordinanza resa in data 7/11/2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo funzionalmente competente il Giudice di pace;

che, in particolare, il tribunale, sul presupposto che l’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo costituisse unicamente l’occasione per la contestazione dei presupposti stessi del credito ex adverso vantato (non avendo il G. mai avuto occasione di esercitare le proprie prerogative di difesa nei confronti delle contestazioni dell’ente impositore), ha rilevato come la competenza sull’opposizione del G. spettasse al Giudice di pace, siccome giudice funzionalmente competente a conoscere delle controversie in materia di sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada;

1) la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del Giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento;

2) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle stesse Sezioni Unite;

che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione delle ridette questioni da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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