Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9910 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3514-2019 proposto da:

T.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO COCITO;

contro

REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA NOVARA, C.M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1069/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1069, pubblicata il 24.7.2006, ha respinto l’appello di T.A.M., confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte dalla stessa nei confronti della Regione Piemonte, della Provincia di Novara e di C.M.S.;

2. avverso tale sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, e notificato alla Regione il (OMISSIS), alla Provincia e alla C. in data (OMISSIS); le parti intimate non hanno svolto difese;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col motivo di ricorso la T. ha dedotto nullità della sentenza d’appello per mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado, n. 26/2005 pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Novara, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 5;

5. ha premesso che, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 2, la regola della conversione delle nullità in motivi di impugnazione non opera quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice;

6. ha sostenuto che il difetto di sottoscrizione del giudice determina la nullità radicale e insanabile della sentenza, non emendabile col procedimento di correzione di errore materiale e nemmeno con la rinnovazione da parte dello stesso organo giudiziario che, una volta emessa la pronuncia, ha esaurito il suo potere giurisdizionale;

7. ha dato atto di come il giudizio di appello si sia svolto senza che venisse rilevata la mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado;

8. ha allegato di avere, con atto di citazione depositato il 2.12.2016, convenuto in giudizio la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e C.M.S. al fine di far accertare il difetto di sottoscrizione della sentenza n. 26/2005 e di ottenere la declaratoria di nullità della stessa; che con sentenza n. 3871/2016 il Tribunale di Novara ha dichiarato la nullità della precedente sentenza priva di sottoscrizione del giudice;

9. la parte ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di nullità della sentenza d’appello, derivante dalla nullità della sentenza emessa dal Tribunale, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 2;

10. il ricorso non può trovare accoglimento;

11. in base all’art. 161 c.p.c., comma 1, la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione; il comma 2 esclude l’applicazione di tale previsione nell’ipotesi in cui la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice;

12. nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 22705 del 2010; Cass. n. 21049 del 2006; Cass. n. 3161 del 2006; Cass. n. 4468 del 2003; Cass. n. 15424 del 2000) è costante l’affermazione secondo cui la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata cioè da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che possa ovviarsi nè con il procedimento di correzione degli errori materiali nè con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che – emessa la pronuncia – ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale;

13. da ciò consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, dell’art. 360c.p.c., n. 4, e dell’art. 383 c.p.c., u.c., e quest’ultimo, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia, senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronuncia;

14. si è poi precisato che la cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio (ad esempio, per mancanza della sottoscrizione o nelle ipotesi a questa assimilabili individuate dalla giurisprudenza, come in caso di sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, v. Cass. n. 2766 del 2020; Cass. n. 6261 del 2014; Cass. n. 30067 del 2011), in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’autonoma azione di accertamento negativo (“actio nullitatis”), con la conseguenza che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, senza sanarla, e dunque emanando un atto valido (v. Cass. n. 27428 del 2009; n. 26040 del 2005; n. 8442 del 2003; n. 10784 del 1999);

15. la facoltà di accertamento negativo tramite actio nullitatis non esclude, tuttavia, che i vizi di nullità assoluta o inesistenza giuridica possano essere fatti valere, tempestivamente, con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione dell’atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge, di cui all’art. 363 c.p.c. (v. Cass. n. 27428 del 2009 e le altre sopra citate);

16. quindi la sentenza anche se gravemente viziata, come nell’ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice, può essere esclusivamente rimossa o attraverso l’impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l’appello o con il ricorso per cassazione) – e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dall’art. 161 c.p.c., comma 1, per le nullità a carattere relativo – oppure con la proposizione di un’autonoma “actio nullitatis”, trattandosi di nullità assoluta;

17. tali rimedi, dell’actio nullitatis e dei normali mezzi di impugnazione, si pongono come alternativi (v. Cass. n. 27428 del 2009 e n. 26040 del 2005 cit.);

18. ove la nullità insanabile sia fatta valere attraverso l’appello o il ricorso per cassazione, è necessario che ciò avvenga secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione, quindi tempestivamente, nel rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (v. Cass. n. 8442 del 2003 e Cass. n. 10784 del 1999 cit.);

19. nel caso di specie, il ricorso per cassazione, al fine di far valere la nullità della sentenza d’appello derivata dalla mancanza di sottoscrizione della sentenza di primo grado, è stato proposto con atto notificato alle controparti nel gennaio 2019, rispetto alla sentenza di secondo grado pubblicata nel 2006, quindi ampiamente dopo il decorso dei termini di decadenza per l’impugnativa;

20. nè sul mancato rispetto dei termini per impugnare può avere incidenza l’actio nullitatis nel frattempo esercitata dalla attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, data la autonomia e il rapporto di alternatività tra i due rimedi;

21. in ragione del mancato rispetto dei termini per impugnare, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile;

22. non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto le controparti non hanno svolto difese;

23. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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