Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9910 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9910 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 4926-2013 proposto da:
SARTI CARLA (SRTCRL69H42H944S) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio
dell’avvocato TERESA SANTULLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROMINA FILIPPINI giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
GENIALLOYD SPA, in persona dei legali rappresentanti,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

)5

Data pubblicazione: 14/05/2015

FRANOSI LUCIA;
– intimata avverso la sentenza n. 657/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 20/12/2011, depositata il 09/05/2012;

14/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Romina Filippini difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Antonio Manganiello (delega avvocato Giorgio
Spadafora) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto dalla Sarti contro la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da sinistro stradale avanzata dalla stessa Sarti nei confronti di Lucia Franzosi e della compagnia assicuratrice per la r.c.a., Lloyd 1885 Assicurazioni S.p.A. In particolare, il giudice ha ritenuto la responsabilità esclusiva della Sarti per non avere rispettato l'obbligo di precedenza, imposto alle autovetture che, provenendo, come quella condotta dalla Sarti, dalla via Saletto, devono fermarsi per consentire il transito delle vetture che si trovano, come quella condotta dalla Franzosi, lungo la via Asinari. Ha escluso il concorso di colpa di quest'ultima, reputando, in particolare, non eccessiva la velocità tenuta nel transitare dall'incrocio dove si è verificato l'incidente. Carla Sarti propone ricorso per cassazione a mezzo di cinque motivi. Genialloyd S.p.A. si difende con controricorso. Lucia Franzosi non si difende. 2.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché, secondo la ricorrente, la Corte d'Appello, affidando al rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, la prova "unica" ed "esclusiva" delle modalità di verificazione dell'incidente, avrebbe attribuito all'atto redatto dai pubblici ufficiali una fede privilegiata che esso non ha, trattandosi di circostanze che gli autori riferiscono non per constatazione diretta, ma per presunzioni o considerazioni logiche. 2.1.- Il motivo è manifestamente infondato. Ric. 2013 n. 04926 sez. M3 - ud. 14-01-2015 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Ric. 2013 n. 04926 sez. M3 - ud. 14-01-2015 -3- La Corte d'Appello non ha affatto attribuito al verbale di accertamento dell'incidente stradale ed agli atti ad esso allegati la fede privilegiata dell'art. 2700 cod. civ., ma si è limitata a valutare le risultanze dello stesso e degli allegati —la planimetria, i rilievi delle tracce di frenata e dei danni ai mezzi, la documentazione fotografica- e li ha reputati elementi idonei per ricostruire la dinamica dell'incidente, in particolare per individuare il punto d'urto tra le vetture (secondo quanto si dirà trattando del secondo motivo). Pertanto, ha attribuito fede privilegiata soltanto ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti dopo l'arrivo sul posto, così correttamente applicando il richiamato art. 2700 cod. civ. 3.- Col secondo e col terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, si denuncia il vizio di insufficiente motivazione sull'individuazione del punto d'urto tra le due vetture (secondo motivo) e di omessa motivazione sulla condotta di guida della Sarti, sullo stato dei luoghi e sulla visibilità (terzo motivo). Entrambi i motivi sono inammissibili, per la parte in cui esorbitano dall'ambito delle censure di legittimità, reintroducendo una serie di questioni in fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione del merito della controversia. Quanto, in particolare, al secondo motivo, la ricorrente fonda la sua tesi su una diversa lettura dei medesimi mezzi istruttori (testimonianza Zanarini e perizia di parte del dott. Dragoni) e dei medesimi elementi (danni riportati dal veicolo della ricorrente, come risultanti dalle fotografie) che il giudice ha già esaminato, con motivazione che appare completa, congrua e logica. Le medesime considerazioni valgono per le deduzioni svolte col terzo motivo, sia quanto alle dichiarazioni rese dalla testimone Zanarini che quanto allo stato dei luoghi (consistendo, peraltro, la gran parte dell'illustrazione del motivo nella descrizione oggettiva di questi, senza evidenziare dove starebbe l'incompatibilità di tale dato di fatto con quanto, sul punto, motivato dalla Corte d'Appello alle pagg. 4-5 della sentenza) ed alla situazione di visibilità, tutti elementi che risultano valutati dalla Corte territoriale, sì che è da escludere che la motivazione sia omessa (risultando perciò il motivo infondato), laddove la pretesa di una diversa valutazione delle medesime risultanze, in modo da trarne conclusioni favorevoli alla tesi della ricorrente, è inammissibile in sede di legittimità, per quanto già detto trattando del secondo motivo. Al riguardo, non può che essere richiamata la copiosa giurisprudenza di questa Corte, menzionata anche nel controricorso, dovendosi, in particolare, ribadire che in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (così, da ultimo, Cass. n. 16499/09, Cass. n. 17097/10); in particolare, non può questa Corte ripercorrere l'apprezzamento che il giudice del merito ha fatto della prova Ric. 2013 n. 04926 sez. M3 - ud. 14-01-2015 -4- testimoniale, essendogli riservato, tra l'altro, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni, purché congruamente motivato (cfr., tra le tante, Cass. n. 11933/03, n. 12362/06, n. 17097/10). I motivi secondo e terzo vanno perciò rigettati. 4.- Infondato è il quarto motivo (con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2°, cod. civ., degli artt. 140, 141 e 145 del codice della strada, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), atteso che, avuto riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro come sopra operata, la Corte d'appello ha espressamente ritenuto corretta la condotta di guida della Franzosi e talmente colpevole quella della Sarti da escludere la presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054, comma secondo, cod. civ.. Ed, invero, quest'ultima norma va intesa nel senso che, nel caso di scontro tra veicoli, non è sufficiente che il giudice accerti la violazione, da parte di uno dei conducenti della violazione dell'obbligo di dare precedenza, dovendo verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se questi si sia attenuto alle norme sulla circolazione stradale ed alle regole delle comune prudenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 24860/10 e ord. n. 8409/11), potendo darsi sia la presunzione di colpa concorrente (in caso di impossibilità di tale accertamento) sia l'affermazione di una colpa concorrente (in caso di accertamento contrario al conducente del veicolo favorito). Evidentemente, se il comportamento del conducente del veicolo favorito viene apprezzato dal giudice di merito e questi, sulla base delle prove raccolte, ritenga di escludere ogni sua responsabilità, non vi è spazio perché operi la presunzione in parola. Nel caso di specie, in effetti, la Corte ha escluso che la Franzese abbia tenuto proprio la condotta di guida colpevole -per velocità eccessiva avuto riguardo ai limiti vigenti in loco ed allo stato dei luoghi- che invece la ricorrente insiste nell' attribuirle. Dato ciò, il giudizio della Corte territoriale non è in violazione dell'art. 2054 cod. civ., né in violazione dei richiamati articoli del codice della strada, che risultano interpretati correttamente. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5.- Piuttosto, in merito alla questione (di fatto) della (adeguatezza della) velocità tenuta dalla Franzese, rilevano non tanto le censure svolte col quarto motivo, quanto quelle di cui al quinto motivo, che attengono ad un asserito malgoverno della prova da parte della Corte; malgoverno delle risultanze istruttorie, che, secondo la ricorrente, avrebbe determinato il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., La motivazione sarebbe viziata perché il giudice ha desunto la velocità tenuta dalla conducente del veicolo favorito soltanto dalla lunghezza delle tracce di frenata, mentre non avrebbe tenuto conto dell'esistenza del limite di 50 km/h, della segnalazione della pericolosità dell'incrocio, della testimonianza Zanarini (secondo cui, al momento dell'urto, la vettura della Franzese si sarebbe "sollevata" nella parte posteriore), dell'entità dei danni riportati dalle vetture e della violenza dell'urto (desunta dai Carabinieri proprio in base all'entità dei danni). Il motivo è inammissibile, poiché tutti queste circostanze sono state considerate, tanto che la motivazione ne dà conto mediante il rinvio -sintetico, ma significativo della compiuta valutazione da parte del giudice di merito, cui non può certo sovrapporsene un'altra in sede di legittimità- a <>.

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per
superare le argomentazioni svolte nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente,
nell’importo di € 3.100,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2013 n. 04926 sez. M3 – ud. 14-01-2015
-5-

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2015, nella camera di

at

consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

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