Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9910 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5027-2009 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DORIANA VENEZIANI, TULLIO PESCE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO – SEZIONE 1^

CIVILE, emessa il 12/12/2008, depositata il 12/01/2009, R.G.N.

1365/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2-1-2008 l’avv. P.F. conveniva davanti al Tribunale di Torino, ai sensi della 1. 117/88, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta gravemente colposa dei magistrati dott. Pi. e dott. F., rispettivamente Pubblico Ministero e G.I.P. presso il Tribunale di Genova, nell’esercizio delle loro funzioni ne procedimento penale R.G.N. 1067/96 a suo carico.

Assumeva di aver subito due gradi del succitato giudizio in assenza di ipotesi delittuose a sostegno dei reati (art. 110 c.p., comma 1, artt. 319, 477, 480 e 640 c.p.) contestatigli dall’accusa; che la sua assoluta estraneità alla vicenda, emersa fin dalle indagini preliminari ,avrebbe dovuto condurre ad una decreto di archiviazione relativamente alla sua posizione. Al contrario prima il P.M., con la richiesta di rinvio a giudizio, e successivamente il G.I.P., con il decreto che aveva disposto il giudizio, incorrendo in plurimi ed inescusabili errori di percezione e violazioni di norme di legge, integranti colpa grave nella condotta, avevano sottoposto l’avv. P. ad un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione in primo grado.

Il P.M. dott. Pi. aveva poi impugnato detta sentenza assolutoria, commettendo ulteriori errori di percezione e violazioni di legge, tanto evidenti che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova rinunciò al gravame e l’appello fu dichiarato inammissibile.

Con decreto del 16/10/08 il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile il ricorso per l’irrituale forma di proposizione della domanda introduttiva. Avverso tale decreto l’avv. P.F. proponeva reclamo L. n. 117 del 1988, ex art. 5, comma 4, alla Corte d’Appello di Torino che, con decreto depositato il 12-1-2009, dichiarava la decadenza del ricorrente dalla domanda di risarcimento del danno perchè proposta oltre il termine di due anni dalla sentenza del 26-3/24-6-2004 del Tribunale di Genova di assoluzione del ricorrente ex art. 530 c.p.p., comma 2, perchè il fatto non sussiste. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione P. F. sorretto da sette motivi.

Non contraddice con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si costituisce oltre il termine fissato ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 in relazione alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, per avere la Corte di Appello di Torino ritenuto che il termine di decadenza di cui al suddetto art. 4, comma 2, decorresse dal deposito della sentenza assolutoria di primo grado, mentre la domanda di risarcimento si riferiva anche all’appello proposto dal P.M. ed al successivo grado di giudizio trattandosi quindi di attività giurisdizionale,dolosa o gravemente colposa ,svolta da più magistrati nello stesso giudizio, avente carattere unitario, si era in presenza di un unica fattispecie illecita produttiva di danno ed il termine di decadenza decorreva dalla data di deposito della sentenza che concludeva l’ultimo grado del giudizio;

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, per avere la Corte di Appello di Torino ritenuto che il termine di decadenza ivi previsto era applicabile alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., al rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. ed all’appello proposto dal P.M. avverso la sentenza dì assoluzione dell’imputato.

Afferma in particolare che l’art. 4, comma 2, suddetto non riguarda tutti i comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dal magistrato con dolo e colpa grave (art. 2, comma 1, stessa Legge) ma solo ed esclusivamente i provvedimenti “cautelari o sommari”. Il comma non menziona altri provvedimenti differenti e quindi il termine decadenziale di due anni, previsto dall’ultimo periodo di detto secondo comma dell’art. 4, riguarda unicamente l’azione risarcitoria inerente ai provvedimenti cautelari o sommari, con la conseguenza che per il danno dedotto dall’avv. P.F., fondato sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M, sul rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. e sull’appello del P.M., non trovando applicazione detto termine di deeadenza, si rientra nella ordinaria disciplina processuale, senza alcun termine di decadenza e coi soli termini di prescrizione, ampiamente rispettati;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 in relazione alla L. n. 117 del 1988, art. 4 per avere la Corte d’Appello di Torino ritenuto che il termine di decadenza di cui al suddetto art. 4 decorresse dal deposito della sentenza assolutoria di primo grado anche in relazione alla responsabilità del P.M. per aver proposto appello avverso la sentenza di assoluzione;

4) omessa o insufficiente motivazione in ordine alla reiezione della domanda relativa al risarcimento dei danni cagionati dall’appello proposto dal P.M. dr. Pi., con colpa grave, avverso la sentenza assoluzione dell’imputato.

5) omessa o insufficiente motivazione in ordine alla pronunciata natura di decadenza di ordine pubblico e conseguente pronuncia d’ufficio della decadenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 345 c.c. per aver ritenuto la Corte di poter pronunciare di ufficio la decadenza in quanto di ordine pubblico e di conseguenza irrinunciabile;

7) violazione dell’art. 329 c.p.c. per aver la Corte di appello pronunciato su un capo della sentenza non oggetto di appello incidentale.

1.1. Preliminare è l’esame del quinto e sesto motivo del ricorso con cui si denunzia la erroneità della pronuncia della Corte di Appello che aveva rilevato di ufficio la decadenza dall’azione di risarcimento sul presupposto erroneo che quella di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, fosse una decadenza di ordine pubblico, non rinunziabile dalla parte.

1.2. A tale proposito questa Corte rileva che la L. n. 117 del 1988, art. 5 prevede che:

“Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2.

A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata”.

1.3. Di conseguenza è la stessa previsione normativa che affida al giudice il controllo dell’ammissibilità dell’azione, anche in relazione al rispetto del requisito di cui all’art. 4, che dispone il termine entro cui l’azione di l risarcimento deve essere proposta.

Pertanto era compito della Corte di Appello, evocata con impugnazione su una pronunzia di inammissibilità del ricorso, verificare il rispetto dei termini di proposizione dell’azione, essendo, come affermato dalla stessa Corte, materia sottratta alla disponibilità delle parti.

2. In relazione al primo motivo di ricorso si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, fatto costitutivo dell’azione per responsabilità civile ex L. n. 117 del 1988 è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave che ha cagionato un danno ingiusto. Pertanto non può essere considerata unitariamente l’azione asseritamene colposa o dolosa compiuta da più magistrati nel corso di un unico procedimento deve di conseguenza ritenere, come ha fatto la Corte di Appello, la decisione conclusiva dei vari gradi di giudizio quale momento da cui calcolare il termine di decadenza.

3.1. In relazione al secondo motivo di ricorso questa Corte osserva che la L. n. 117 del 1988, art. 4, n. 2 prevede che “L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile”.

3.2. L’interpretazione di questa Corte della norma è nel senso che, quando l’azione risarcitoria sia fondata sull’adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti e, comunque, non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, e non dall’esaurimento del grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, che costituisce presupposto dell’azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi (Cass., n. 18329/02; 76/01; 8260/99; 13496/99; 2186/97).

3.3. Quindi per i provvedimenti resi dai giudici nella fase istruttoria del processo ed a chiusura della stessa, non assoggettabili a specifici rimedi perchè non previsti, il momento a far data dal quale il termine biennale deve essere computato è quello della data in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie per la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e per il decreto di citazione a giudizio del G.I.P., atti non assoggettabili a specifici rimedi di impugnazione, il momento a far data dal quale il termine biennale deve essere computato non può essere fissato oltre la data del 26-3-2004,data in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Genova. Rispetto a tale data la domanda di risarcimento,proposta con ricorso del 2-1-2008, risulta tardiva ,come affermato dalla Corte di Appello di Torino.

4.1. In relazione alla doglianza formulata con il terzo e quarto motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, si rileva che anche l’atto di appello del P.M. è un provvedimento non autonomamente impugnabile e di conseguenza la domanda di risarcimento doveva proporsi entro due anni dalla sentenza che chiudeva relativa fase, sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 23-1-2006.

Rispetto a tale provvedimento l’azione di risarcimento ,proposta con ricorso del 2-1-2008,risulta tempestiva.

Di conseguenza la Corte di Appello di Torino ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso perchè tardivo anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno causato dall’atto di impugnazione del P.M..

4.2. Devono a questo punto essere ricordate le particolari regole del controllo di legittimità del decreto di inammissibilità emesso dal Giudice di merito, regole espresse ed implicite nel disposto della L. n. 117 del 1988, art. 5, commi 4 e 5. Dalla espressa previsione di una diretta pronunzia di ammissibilità conseguente all’annullamento del decreto di inammissibilità e della correlata immediata remissione al Tribunale per la prosecuzione (nel merito) discende infatti l’indiscutibile assegnazione alla Corte di Cassazione tanto del giudizio rescissorio di ammissibilità quanto del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, se pur generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, quanto, ancora, del correlato potere di lettura degli atti del processo, l’uno e l’altro essendo momenti indispensabili perchè la Corte di legittimità possa, in dissenso dal Giudice del merito, dichiarare “…

ammissibile la domanda” (art. 5, comma 4).

Il controllo di cui trattasi – la cui estensione è segnata dall’art. 5, comma 3 della Legge (termini e presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 e “fumus” di fondatezza) – sarà, per definizione, puntuale e fattuale per ciò che concerne l’osservanza delle condizioni tutte di cui all’art. 4 e generale ed astratto per quel che riguarda i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 in correlazione con la natura della fase in discorso, diretta ad ostacolare la proposizione di azioni pretestuose e manifestamente infondate.

4.3. In relazione all’atto di impugnazione del P.M., il ricorrente ha dedotto che a fronte di una assoluzione tanto netta per entrambe le imputazioni perchè il fatto non sussiste, quantunque motivata con le due diverse formule dell’art. 530 c.p.p., comma 1 e art. 530 cpv.

c.p.p., egli si è visto trascinato anche nel giudizio di appello, su impugnazione proposto dal P.M. dott. Pi. in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 314 c.p., impugnazione ancora una volta assolutamente estranea alla posizione processuale del P., essendo motivata sulla base di argomentazioni inerenti alla sussistenza giuridica del reato di peculato in ordine alla disponibilità delle lastre per referti radiologici e quindi del tutto avulsa rispetto alle motivazioni addotte dal Tribunale per giustificare l’assoluzione del P. da tutti i reati contestati.

Sostiene che la palmare gravissima proposizione dell’impugnazione riferita alla posizione del P., impugnazione ritenuta infondata dallo stesso Procuratore Generale che aveva rinunciato all’appello proposto, gli aveva comportato danni anche patrimoniali ed alla vita di relazione.

4.4. Questa Corte ritiene che al di là della dedotta generica insussistenza del reato, il ricorrente non individua quali siano gli elementi per dare contenuto alla dedotta colpa grave,che secondo la L. n. 117 del 1988 si sostanzia: nella grave violazione di legge determinata da negligenza inscusabile; nell’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;nella negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Il ricorrente fonda la domanda sulla circostanza che il Procuratore Generale abbia rinunziato al ricorso, senza tenere conto che tale rinunzia rientra nella normale dialettica processuale, anche fra organi dell’Ufficio dell’accusa. Inoltre ,dagli atti processuali emerge una vicenda delittuosa complessa ai danni delle assicurazioni, con un numero rilevante di imputati coinvolti , per alcuni dei quali è intervenuta condanna anche in grado di appello, con una pluralità di deposizioni testimoniali accusatorie nei confronti dell’attuale ricorrente, che giustificano la proposizione dell’impugnazione da parte del P.M., per cui il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato tenendo conto che non è stato neanche specificatamente dedotto, oltre che provato, un comportamento che possa rientrare nella colpa grave.

5. Il ricorso è invece fondato in relazione al motivo n. 7 con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 329 c.p.c per aver la Corte di Appello pronunciato su un capo della sentenza non oggetto di appello incidentale. Infatti il Tribunale di Torino, nel respingere il ricorso, aveva compensato le spese del grado. La Corte di Appello invece, pur non essendo stato impugnato il capo sulla compensazione delle spese processuali, aveva condannato l’avvocato P.F. alle spese del primo e secondo grado.

Di conseguenza il decreto impugnato deve essere cassato nella parte in cui ha condannato P.F. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Il limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha condannato P. F. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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