Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 991 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 20/01/2021), n.991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25318/2015 proposto da:

EDI.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Montanelli n. 11, presso

lo studio dell’avvocato Paola Nazzaro (studio legale Amenta ed

associati), rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Cianci,

Franco Cianci, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende per legge;

-controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 12/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 10 novembre 2009 EDI.M S.r.l. ha proposto opposizione davanti al tribunale di Campobasso avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 8231 del 24 settembre 2008 emessa dal Presidente della Regione Molise, quale commissario delegato ex L. n. 225 del 1992 per gli eventi meteorologici ed all’adozione delle disposizioni emergenziali adottate a sostegno delle attività produttive, per la restituzione dell’anticipo dell’indennizzo erogato alla società nella misura del 75% per i danni dalla prima subiti ad un’autovettura di proprietà nel corso di un’alluvione verificatasi nel gennaio 2003.

2. La EDI.M S.r.l. ricorre con quattro motivi per la cassazione della ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo l’impugnazione una ragionevole probabilità di accoglimento.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Regione Molise.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il decreto con cui l’Amministrazione aveva richiesto la restituzione dell’indennizzo erogato era stato notificato nella mani del legale rappresentante della società e l’ordinanza ingiunzione, che nelle sue premesse dava atto di una siffatta forma di notifica, avrebbe reso nulla l’ordinanza stessa di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale che ne aveva apprezzato l’irrilevanza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5 dell’art. 2033 c.c. “nonchè dei principi in materia civilistica e processualistica”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Corte di appello di Campobasso con una interpretazione dell’art. 5 cit. contraria ai principi dell’ordinamento in materia di indebito aveva ritenuto che la mancata richiesta del residuo dovuto dell’indennizzo, pari al 25%, avrebbe determinato la perdita in capo al beneficiario del 75% del contributo percepito in anticipo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il Tribunale e la Corte di appello avevano errato nel ritenere che il fatto produttivo di danni in esito alla verificatasi alluvione non fosse illecito, non valendo in contrario senso la qualificazione di indennizzo data dalla Regione, indennizzo in ogni caso non espressivo di liberalità o provvidenza.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione della L. “1865/allegato E, sulla disapplicabilità dell’atto amministrativo”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La clausola contenuta nel provvedimento commissariale, per la quale se non si chiede il saldo si perde anche quanto si è già ottenuto, avrebbe reso l’atto, che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto disapplicare, manifestamente in contrasto con ogni principio dell’ordinamento.

5. Con il controricorso la Regione Molise eccepisce in via preliminare la nullità della notifica del ricorso introduttivo perchè effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Campobasso.

6. La questione preliminare sollevata dalla controricorrente è manifestamente infondata.

Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato, li vizio della notifica è sanato, con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 24/06/2020 n. 12410; Cass. 12/03/2015 n. 4977).

7. Nel resto i motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte di cassazione è un’ordinanza adottata dalla Corte di appello di Campobasso ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e, per principio, solido nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado salvo che nell’ipotesi e nei limiti in cui, per il percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, configuri una decisione fondata su una autonoma ratio decidendi sostanziale o processuale (vd. Cass. 19/09/2019 n. 23334; Cass. 22/05/2019 n. 13835).

I motivi di ricorso sfuggono all’indicato paradigma non attingendo direttamente la decisione di primo grado, sulle cui ragioni è caduta l’ordinanza del giudice di appello di inammissibilità.

dell’impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., e non provvedendo, in ogni caso, a segnalare, nel portare indistinta contestazione al provvedimento impugnato, quali parti della motivazione di appello godono di autonomia rispetto al provvedimento di primo grado sì da integrare distinte e censurabili ragioni della decisione.

8. Il ricorso è pertanto inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere le spese di lite a controparte secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Molise le spese di lite che liquida in Euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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