Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 991 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/01/2020), n.991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13416/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA PETROLA’;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1352/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/11/2015, R.G.N. 2580/2013.

Fatto

RILEVATO

1. Che M.L., premesso di avere frequentato la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l’Università degli Studi di Palermo nel triennio dal dicembre 1982 al dicembre 1985 e di non avere percepito, per la frequenza di detto corso di specializzazione, la borsa di studio introdotta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991, a partire dall’anno accademico 1991/1992, ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e del Ministero della Salute, al pagamento della somma di Euro 33.311,47 a titolo di borsa di studio ovvero di risarcimento del danno subito a causa del tardivo recepimento della normativa comunitaria (direttive 75/362 e 75/363 successivamente modificate dalla direttiva 82/76) che aveva sancito il diritto dei medici specialisti di tutti gli Stati membri ad un’adeguata remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione;

2. che la domanda è stata respinta in primo grado con statuizione confermata in seconde cure;

3. che la Corte di appello di Palermo, rilevato che l’ambito devolutole concerneva la sola pretesa risarcitoria e non anche la pretesa avente ad oggetto il pagamento della borsa di studio, ha respinto la relativa domanda sul rilievo che il M. aveva iniziato a frequentare la scuola di specializzazione in epoca anteriore al termine fissato dalla Direttiva comunitaria n. 82/76 affinchè gli Stati membri conformassero le proprie legislazioni all’obbligo di remunerare i medici specializzandi (31.12.1982); tanto escludeva la fondatezza della pretesa risarcitoria in conformità delle indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale l’inadempimento dello Stato italiano per la tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno della normativa comunitaria nella materia in esame si configurava solo in relazione ai medici che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990/91; ha ritenuto inammissibile il motivo di appello inteso a censurare la sentenza di prime cure che aveva ritenuto comunque infondata la domanda sul rilievo che la specializzazione “medicina dello sport” non era ricompresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362; ciò in quanto tale motivo risultava fondato su considerazioni che concernevano la diversa specializzazione “medicina del lavoro” e, quindi, inconferenti con le ragioni alla base del decisum del giudice di primo grado;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.L. sulla base di un unico motivo; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e del Ministero della Salute hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., delle direttive comunitarie n. 362/1975, n. 363/1975 CEE e n. 82/76 CEE, D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 1 e 8, D.M. 31 ottobre 1991, D.M. 25 novembre 1994 e dell’art. 2043 c.c.; censura la sentenza impugnata sul rilievo che la specializzazione medicina dello sport era ricompresa fra quelle indicate nel D.M. 25 novembre 1994, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1; lamenta, inoltre, la errata valutazione delle prove rappresentate dall’esistenza della normativa comunitaria primaria e regolamentare che ricomprendeva il titolo specialistico della “medicina dello sport” tra quelli ammessi ai benefici previsti dalla normativa comunitaria. Contesta la ritenuta inconfigurabilità dei presupposti risarcitori legati al termine – 31.12.1982 – entro il quale lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi alle Direttive, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia; evidenzia che il rigetto della pretesa risarcitoria si poneva in contrasto con il principio di applicazione retroattiva delle misure di attuazione della norma comunitaria;

1.1. che il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha affermato che il primo giudice aveva respinto la pretesa del ricorrente sul rilievo che nei confronti del M. non era configurabile un inadempimento dello Stato italiano in quanto questi aveva frequentato la scuola di specializzazione anteriormente al 31.12.1982, termine entro il quale lo Stato italiano era tenuto a conformarsi alla direttiva comunitaria 82/76 (sentenza, pag. 2, primo cpv). Ha, inoltre, osservato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto ” comunque” infondata la domanda perchè la specializzazione ” medicina dello sport “, il cui corso era stato frequentato dal M., non era ricompresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 Direttiva 75/362 (v. pag. 2, ultimo cpv e pag. 3, secondo cpv). Da tanto si evince che la sentenza di primo grado era fondata su due autonome rationes decidendi: a) l’assenza della configurabilità dell’inadempimento in capo allo Stato Italiano in ragione della data di inizio del corso di specializzazione frequentato dal M.; b) la non riconducibilità della specializzazione “medicina dello sport” tra quelle previste negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362;

1.2. che la sentenza di appello ha ritenuto tale seconda ratio decidendi non validamente censurata dal motivo di gravame articolato dal M. per essere lo stesso incentrato su una specializzazione, ” medicina del lavoro “, diversa da quella posta dal giudice di primo grado alla base del decisum. La specifica statuizione di inammissibilità del motivo di appello per inidoneità dello stesso ad inficiare l’autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, di per sè sola idonea a sorreggere il rigetto dell’originario ricorso, non risulta validamente contrastata dall’odierno ricorrente che sviluppa le proprie censure come se il giudice di appello si fosse espresso nel merito e non avesse riconosciuto l’appartenenza del titolo specialistico “medicina dello sport” a quelli ricompresi nella Direttiva;

1.3. che quanto sopra osservato determina la inammissibilità del ricorso per cassazione il quale non svolge alcuna deduzione per inficiare la ricostruzione della vicenda processuale operata dalla Corte di merito, nè censura specificamente la statuizione di inammissibilità del motivo di gravame destinato ad incrinare una delle due autonome rationes decidendi alla base del decisum di primo grado;

2. che a tanto consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite e, sussistendone i presupposti processuali, al versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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