Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 991 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TAIL di BUSI GIANPIETRO & C. SNC in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAFILE 3, presso

lo studio dell’avvocato MANCUSI GAETANO GIACINTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MORESCO DARIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA dell’8.10.07,

depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: “Rilevato che la controversia ha ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi della TAIL di BUSI GIAMPIETRO & C SNC (erroneamente indicata come MONTALBETTI di MONTALBETTI Enrico & C. con i conseguenti effetti sulle dichiarazione dei redditi dei soci e della dichiarazione iva della stessa societa’;

che la societa’ ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto i giudici di merito non hanno tenuto conto del litisconsorzio necessario che intercorre tra tutti i soci delle societa’ di persone e tra i soci e la societa’;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, “in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. 14815/2008: conf. Ex multis, 11459/2009);

che nel caso in cui. come nella specie, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico alto, ad accertamenti ilor ed iva a carico di societa’ di persone – accertamenti fondati su elementi in parte comuni seppur non coincidenti – il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilita’ delle due situazioni, che scaturisce dalle peculiarita’ del processo tributario e della dimensione eminentemente processuale del litisconsorzio ivi previsto, quali rivelate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 1057/07); che infatti, come indicato dalla richiamata giurisprudenza, nell’ambito del contenzioso tributario – venendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, a determinarne la nozione in funzione dell’oggetto del ricorso – inscindibilita’ di cause e’ riscontrabile ogni qual volta che, per effetto della norma tributaria o della stessa azione dall’Agenzia, l’atto impositivo oggetto d’impugnazione sia unico e coinvolga, in una sola fattispecie costitutiva di obbligazione, una pluralita’ di rapporti e soggetti diversi, dotati di comunanza di elementi; che, pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri”;

Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi clementi di valutazione, che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al primo grado e che sussistono giuste ragioni per compensare le spese fin qui sostenute per l’intero giudizio, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di riferimento e di recente formazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale di Bergamo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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