Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9909 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI FERMO (OMISSIS),

in persona del Presidente Sig. T.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRATTINA 10, presso lo studio dell’avvocato

FINOCCHIARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI

ROBERTO EMILIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 16/03/2005, depositata il 23/04/2005

R.G.N. 982/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Fermo proprietario di fondo rustico con casa colonica esteso circa dieci ettari, sito in Ponzano di Fermo, già concesso in affitto dal precedente proprietario (Prebenda Parrocchiale Santa Lucia) a C.C., deducendo la scadenza contrattuale, nonchè la morosità dell’affittuario nel pagamento dei canoni e numerose, gravi, inadempienze dello stesso rispetto agli obblighi di custodia e coltivazione tra cui, violazione della destinazione agricola del fondo, omessa manutenzione dello stesso e dei fabbricati, rimozione della concimaia ed eliminazione di un vigneto e di piante di vite e di frutto, ha convenuto il C. lo dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Fermo, chiedendo fosse dichiarata la cessazione del rapporto alla data dell’11 novembre 1997, in seguito alle disdette inviate negli anni 1991 e 1992, ovvero, in subordine, alla data dell’11 novembre 2001, in seguito alla ulteriore disdetta inviata in data 11 dicembre 1999 con condanna del C. al pagamento di Euro 17.183,94, oltre rivalutazione ed interessi, per canoni insoluti nel periodo 1991/1994 e che fosse dichiarata la risoluzione del rapporto per grave inadempimento del concessionario e che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni, nelle misure di Euro 66.984,46 per diminuito valore del fondo, Euro 63.307,29 per spese di recupero del fabbricato, Euro 9.790,99 per spese di ricostruzione della concimaia, nonchè al pagamento del corrispettivo per l’illegittima detenzione del fondo dal 1998, nell’importo di Euro 37.803,68.

Costituitosi in giudizio il C. ha resistito alle avverse domande e spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la indennità del caso per i miglioramenti apportati al fondo ed altresì il risarcimento o l’indennizzo per il mancato godimento del fondo nel periodo 1994/98 (durante il quale il concedente ne aveva recuperato la disponibilità in forza di titolo giudiziario in seguito annullato).

Svoltasi la istruttoria del caso la adita sezione, con sentenza non definitiva 11 dicembre 2002 ha accolto la prima domanda, dichiarando il contratto scaduto e condannando il resistente al rilascio del terreno al termine della annata agraria in corso, ed ha rimesso la causa in istruttoria per la decisione delle altre domande proposte dalle parti.

Svoltasi una ulteriore istruttoria la stessa sezione specializzata con sentenza definitiva 18 maggio 2004 ha condannato l’affittuario al pagamento della complessiva somma di Euro 58.410,56 a titolo di risarcimento dei danni, di cui Euro 9.464,70 per canoni insoluti, Euro 8.523,40 per occupazione illegittima, Euro 1.500,00 in via equitativa per il primo semestre dell’anno in corso, 26.293,15 per i danni subiti dall’edificio e Euro 2.629,31 per oneri, comprese le imposte afferenti alle riparazioni necessarie.

Gravata tale pronunzia, in via principale dal C. e in via incidentale dall’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Fermo, la Corte di appello di Ancona, sezione specializzata agraria, con sentenza 16 marzo – 23 aprile 2005, dichiarato inammissibile l’appello incidentale, in parziale accoglimento di quello principale ha escluso come imputabile al conduttore il danno subito dal fabbricato colonico e ridotto, per l’effetto la condanna del C. a Euro 29.488,10 nonchè dichiarato improcedibili le domande riconvenzionali dell’appellante principale.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi C.C., con atto 22 aprile 2006 e date successive.

Resiste, con controricorso l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Fermo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza è stata pubblicata il 23 aprile 2005.

E’ palese, per l’effetto, – ancorchè il ricorso sia stato proposto con atto 22 aprile 2006 – che non trova applicazione la disciplina introdotta con riguardo al processo di cassazione dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e, in particolare, l’art. 366 bis c.p.c., (quanto alla modalità di “formulazione dei motivi”) – atteso che a norma del l’art. 27, comma 2, del ricordato decreto le norme introdotte con riguardo al giudizio di Cassazione dal Capo primo dello stesso decreto “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenza e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cioè dal 2 marzo 2006”.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la impugnata sentenza denunziando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 203 del 1982, artt. 2 e 4 e succ.ve integrazioni e modificazioni e omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5)”.

Assume il ricorrente “la sentenza del giudice di merito di. secondo grado prescinde da qualsiasi valutazione legale della durata contrattuale, limitandosi a richiamare le disdette inviate nell’anno 1991/1992, senza alcuna specifica del mese e del giorno, perchè sic e simpliciter – ritenute come congrue e tali, comunque, da determinare la cessazione della durata del rapporto alla data del 5 febbraio 1998, indicato, dai giudici di merito, come termine finale della durata contrattuale perchè coincidente con la ripresa del terreno da parte dell’affittuario, in forza di un titolo giudiziale emesso in suo favore, dopo che nell’anno 1994 lo stesso affittuario era stato costretto a rilasciare il fondo, in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Fermo”.

“In conseguenza di quanto sopra esposto devesi osservare – conclude il ricorrente – come del tutto errata e frutto di un travisamento dei fatti si palesi anche la motivazione dei giudici della Corte di Appello di Ancona, laddove gli stessi hanno ritenuto congrui gli importi per la detenzione del terreno con riferimento ai prezzi correnti di mercato anzichè al canone convenzionalmente pattuito dalle parti, semplicemente richiamandosi alla illegittimità del possesso da parte dell’affittuario per il periodo successivo al 5 febbraio 1998”.

3. Il motivo è inammissibile.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

3.1. Come riferito in parte espositiva e, del resto, pacifico in causa (cfr., al riguardo, p. 3 del ricorso di parte C.), la data di cessazione del rapporto inter partes (con conseguente condanna del conduttore al rilascio del fondo) è stata accertata dalla sentenza – non definitiva – 11 dicembre 2002.

Non solo non risulta che avverso questa sia stata fatta – dal soccombente C. – riserva di appello, ma dal tenore della sentenza ora oggetto di impugnazione (e dalle conclusioni rassegnate nel relativo giudizio dalle parti) non risulta che sia stato sottoposto all’esame dei giudici di appello – in sede di impugnazione della sentenza definitiva di primo grado – la questione specifica relativa alla durata del rapporto e alla idoneità delle disdette, L. 3 maggio 1982, n. 203, ex art. 4, tenute presenti dalla sentenza non definitiva del primo giudice.

Essendo tali questioni coperte da giudicato, è palese la inammissibilità della censura in esame sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.2. Inammissibili devono essere dichiarate – altresì – le censure che si assumo sviluppate sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, certo essendo che in ispregio del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4), nel testo vigente ratione temporis il ricorrente ha omesso di indicare “i motivi” per i quali ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata.

Non integra, infatti, palesemente corretta prospettazione di un motivo di ricorso – rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – la apodittica e totalmente indimostrata affermazione che leggesi in ricorso allorchè, totalmente prescindendo da quanto esposto nella sentenza impugnata, si afferma che la detta sentenza è “del tutto errata e frutto di un travisamento dei fatti si palesi …

la motivazione dei giudici della Corte di Appello di Ancona, laddove gli stessi hanno ritenuto congrui gli importi per la detenzione del terreno con riferimento ai prezzi correnti di mercato anzichè al canone convenzionalmente pattuito dalle parti, semplicemente richiamandosi alla illegittimità del possesso da parte dell’affittuario per il periodo successivo al 5 febbraio 1998”.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ancora “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 203 del 1982, art. 5”.

Si precisa, al riguardo, in detto motivo: “parimenti del tutto erronea risulta la motivazione dei giudici di merito riguardo la morosità del coltivatore nei termini (durata e importi) riconosciuti nella pronuncia gravata. E di fatti, i termini di cui sopra (durata e importi) non potevano essere desunti dalla richiesta formulata dall’affittuario di volere – in ogni caso – sanare l’eventuale morosità mediante il ricorso alla L. n. 203 del 1982, art. 5 e alla quale gli stessi giudici di merito neppure avevano dato seguito, in assoluto dispregio della disciplina normativa prevista dal citato articolo”.

“E difatti – prosegue il ricorrente – il ricorso alla predetta procedura non poteva determinare il riconoscimento della morosità per i canoni e per il corrispettivo stabilito dai giudici di merito, atteso che il contratto perfezionato tra le parti prevedeva quale corrispettivo unicamente la corresponsione di derrate (4 quintali di grano ed 8 quintali di uva per ogni anno), onde l’inadempimento avrebbe dovuto rivolgersi, semmai, alla denunciata mancata consegna dei prodotti e non al mancato pagamento di un corrispettivo in denaro assolutamente non convenuto tra le parti nel contratto sottoscritto tra le medesime”.

5. Al pari del precedente il motivo non è meritevole di accoglimento.

Come pacifico il contratto è stato dichiarato cessato con statuizione coperta da giudicato per cessazione del rapporto, a seguito di disdetta, e non per morosità.

E’ palese, per l’effetto, che sono irrilevanti e non pertinenti tutti i richiami alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5.

Accertato, come è stato accertato – con statuizione in alcun modo censurata nè in appello nè in questa sedei – che vi erano stati canoni insoluti. appare del tutto corretto l’iter argomentativo della sentenza impugnata che, quantificati questi in danaro, ha condannato il conduttore al pagamento.

A prescindere dal considerare che in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, nella formulazione applicabile ratione temporis non sono indicati “i motivi per i quali” è stata chiesta, sotto il profilo in questione, la cassazione della sentenza impugnata, si osserva:

– da un lato, che non risulta mai dimostrato (e, neppure dedotto) che l’odierno ricorrente aveva alla scadenza corrisposto (e l’ente concedente accettato) le derrata in origine previste nel contratto, sì che la invocata morosità non sussisteva;

– dall’altro, che l’assunto esposto nel motivo prescinde totalmente dalla testuale – e non equivoca -previsione normativa di cui alla L. 12 giugno 1962, n. 567, art. 1, comma 1, come sostituito dalla L. 10 dicembre 1973, n. 814, art. 1, secondo cui, in particolare “nell’affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in danaro”.

6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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