Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9909 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9909 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/04/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Roma/SA/ 45
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 .APR 2013
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Ct. 46584/2008 (Avv. Santoro)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 10581/2009 R.G.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
DANIA SNC DI GIORDANI GIANFRANCO & C., in persona del legale
rappresentante Giordani Gianfranco, rappresentata e difesa dall’ Avv.ti Loris
Tosi e Giuseppe Marini con domicilio eletto in Roma, via Monti Parioli n. 48,
presso lo studio di quest’ultimo
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 9/22/08
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia, depositata il 14/03/08.
PREMESSO
Che con note 94835, 94836 e 94837 del 10.09.2012 la Direzione
Provinciale di Vicenza ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del
D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo
al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 24.10.2012
/
s.
il.
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: