Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9909 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9909 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 13910-2009 proposto da:
DE ANGELIS IVONNE C.F. DNGVNN59D44H480A, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LAMERICO MENICHELLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
contro

933

5

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 14/05/2015

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

.f

avvocati ANTONIETTA CORETTI, PATRIZIA TADRIS,
VINCENZO STUMPO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;

avverso la sentenza n. 1700/2008 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 03/06/2008 R.G.N.
4424/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

– resistente con mandato –

n. 21

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assicurata in epigrafe, operaia agricola a tempo determinato, convenne
in giudizio l’Inps, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla
riliquidazione dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1998, alla

Provincia di Foggia, anziché in base al salario convenzionale rilevato nel
1995 e non più incrementato negli anni successivi; la domanda venne
accolta dal Giudice di prime cure e l’Inps propose gravame eccependo la
non computabilità nella retribuzione di riferimento del TFR.
La Corte d’Appello di Bari accolse il gravame e, sul rilievo
dell’intempestiva proposizione del ricorso giudiziario, per essere
maturata la decadenza di cui all’art. 47 dpr n. 639/70, come interpretato
dall’art. 1, coma l, dl n. 103/91, convertito in legge n. 166/91, rigettò
la domanda introduttiva.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la predetta
assicurata ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato Inps ha depositato delega rilasciata in calce al ricorso
notificato, partecipando alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale

abbia ritenuto l’intervenuta decadenza sostanziale benché la relativa
eccezione, già disattesa in prime cure, non fosse stata oggetto di
specifico motivo d’impugnazione.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale
t
abbia ritenuto l’applicabilità alla fattispecie, di riliquidazione di un
trattamento previdenziale già riconosciuto, dell’anzidetta decadenza
sostanziale.
1

stregua della retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva della

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento
del primo.
Questa Corte con sentenza n. 7245/2012, ha confermato quanto già ritenuto
dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12720/2009, in base alla quale

“La

decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 – come

modificazioni, nella legge l giugno 1991, n. 166 – non può trovare
applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta
ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale

in sé considerata,

ma solo l’adeguamento dl

detta

prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come
avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di
calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia
disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad
altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
L’indiretta conferma della correttezza del suddetto orientamento
ermeneutico proviene dallo stesso legislatore che, con l’art. 38, comma l,
lett. d), dl n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, ha aggiunto al
citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore:

“Le decadenze

previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute
solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il
termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte”,

precisando al quarto comma che

“Le

disposizioni di cui al comma l, lett. c) e d) si applicano anche ai

2

interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con

giudizi pendenti
presente decreto”;

in primo grado alla data di entrata in vigore del
le ricordate disposizioni legislative depongono, in

definitiva, per l’inapplicabilità dell’art. 47 dpr n. 639/70, prima delle
integrazioni apportate dal citato art. 38 dl n. 98/11, al caso di
richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente

3.

Esclusa la decadenza dalla proposta azione giudiziaria e cassata,

quindi, per tale ragione, la sentenza impugnata, sussistono le condizioni
per decidere la causa nel merito (art. 384, comma 2, cpc), ancorché la
Corte territoriale non si sia pronunciata sui motivi d’appello, per avere
dichiarato la decadenza in virtù dell’applicazione del criterio della
ragione più liquida, senza esaminare la spettanza del diritto oggetto di
lite, sicché si è in presenza non già di un giudicato implicito
sull’esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di un cosiddetto
assorbimento improprio, che non importa onere di impugnazione da parte del
soggetto vittorioso in appello.
Ed invero la censura svolta in sede di gravame dall’Inps, per la sua
natura esclusivamente giuridica – .involgendo l’astratta configurabilità
del diritto dell’operaio agricolo a tempo determinato alla inclusione
della c.d.

“quota di

TFR”

nella retribuzione contrattuale utile per il

calcolo della indennità di disoccupazione – è stata risolta direttamente
da questa Corte con l’affermazione della insussistenza di un diritto di
tale contenuto (e della infondatezza, quindi, della domanda ad esso
relativa, così come proposta dall’odierna ricorrente), senza necessità di
attivare il contraddittorio mediante il meccanismo di cui all’art. 384,

3

riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

comma 3, cpc, tenuto conto del proprio consolidato orientamento nei
termini appena espressi (cfr, ex plurimis,

Cass., nn. 200, 202, 11152,

18516/20112011; n. 8510/2012; nn. 9128, 10461, 15375/2013; nn. 1690,
1821/2014) e dell’intervento legislativo di cui all’art. 18, comma 18, dl
n. 98/11, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/11, che ha vi

146/97 nel senso che

la retribuzione utile per il calcolo delle

prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli

a tempo

determinato, non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine
rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
4. In definitiva, il ricorso va accolto, non ritenendosi applicabile nel
caso di specie la decadenza di cui all’art. 47 dpr n. 639/70, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con il rigetto della domanda di inclusione della quota
di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola.
La problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo della
lite consigliano di compensare per intero fra le parti le spese
dell’intero processo.
P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione
agricola; compensa le spese dell’intero processo.

4

ha dato esplicito avallo autenticamente interpretando l’art. 4 dl.vo n.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015

4

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