Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9909 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Vifra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 30^, n. 39/30/05 del 14 febbraio 2005,

depositata il 6 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA del quale si eccepiva l’irritualità della notifica per il mancato rispetto delle regole di cui all’art. 145 c.p.c.;

Preso atto che la società contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, le conclusioni cui è pervenuto il giudice d’appello evidenziando che la notifica dell’atto impositivo, la che non era risultata possibile presso la sede della società, poteva essere eseguita nei confronti del legale rappresentante solo se questi aveva il domicilio fiscale nel medesimo comune nel quale era collocata la sede sociale;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 3, non può sottrarsi alla regola generale di cui al D.P.R., n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente” (Cass. n. 6325 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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