Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9908 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9908 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunbiphi. 1 ,1
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
09908 13
DEPOSITATO IN CANCEU1P.IA
2 it APR 2013
Data pubblicazione: 24/04/2013
CT 2324/2009 Avv. Francesco Meloncelli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
PER CONDONO LITI MINORI
(R.G. n. 1738/2009)
– nell’interesse
dell’ Agenzia
delle
entrate
(C. F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
GIUSEPPE VOLTAN
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 45/26/2007 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota DEL 6/8/2012 PROT. 7000108 della Direzione
Provinciale di ROVIGO con comunicazione di regolarità.
Roma, 28 febbraio 2013
ISTANZA DI ESTINZIONE