Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9908 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Nuova Domus Immobiliare S.r.l., elettivamente domiciliata

in Roma, via M. Dionigi 57, presso lo studio dell’avv. Claudia de

Curtis, rappresentato e difeso dall’avv. Monelli Enrico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 05, n. 337/05/05

del 18 novembre 2005, depositata il 2 dicembre 2005, notificata il 5

giugno 2006; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della curatela fallimentare concernente una controversia relativa all’impugnazione di due cartelle di pagamento fondate su avvisi di liquidazione d’imposta e irrogazione sanzioni conseguenti alla revoca delle agevolazioni D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15 concessi alla società in bonis per la stipula di due contratti di finanziamento con garanzia ipotecaria con la Banca Popolare dell’Irpinia;

Preso atto che l’amministrazione non si è costituita;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale la curatela contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta esclusione della possibilità per il contribuente (che non abbia impugnato l’atto impositivo) di giovarsi del giudicato favorevole formatosi tra l’ente impositore e altro coobbligato solidale (nel caso di specie la Banca Popolare dell’Irpinia);

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di solidarietà tributaria, in materia di imposta di registro, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. Nè una siffatta facoltà è esclusa qualora il coobbligato abbia provveduto al pagamento dell’imposta (non spontaneamente a richiesta dell’ufficio finanziario, per l’intera somma portata dall’avviso di liquidazione, ma) in forza dell’obbligo nascente dall’iscrizione provvisoria di un terzo dell’imposta, in ottemperanza al disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56 quale condizione ex lege per la presentazione del ricorso al giudice tributario avverso l’atto impositivo al fine di conseguirne l’annullamento, altrimenti precluso, in via giurisdizionale” (Cass. n. 12014 del 2006; v. anche Cass. n. 7334 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 34 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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