Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9907 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NEOSPED SRL (OMISSIS), in dell’amministratore e legale

rappresentante Rag. N.N. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELON CLAUDIO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

TERNINOX SPA;

– intimati –

sul ricorso 15995-2006 proposto da:

TERNINOX SPA (OMISSIS), quale società incorporante di Commercio

Industria Prodotti Siderurgici C.I.P.R.O.S. elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI

ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO

GIUSEPPE con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

e contro

NEOSPED SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 341/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Terza Sezione Civile, emessa il 14/02/2005; depositata il 22/02/2005;

R.G.N. 588/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI (per delega Avvocato LUIGI MANZI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del principale e

l’assorbimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Neosped di Nalotto Gianfranco & snc conveniva, davanti al tribunale di Padova, la società Cipros srl assumendo di avere effettuato trasporti, per la stessa, dal 1993 al 1995, ricevendo un compenso inferiore a quello previsto dalle tariffe a forcella di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298.

Sosteneva, quindi, che tali tariffe dovevano sostituire di diritto il minor prezzo pattuito.

Il tribunale rigettava la domanda.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 22.2.2005, dichiarava l’impugnazione proposta dalla Neosped, in parte inammissibile ed in parte la rigettava.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria la società Neosped srl (già Neosped snc).

Resiste con controricorso la società Terninox spa, quale incorporante della Cipros srl., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza per assoluta incertezza e perplessità del dispositivo; insanabile contrasto tra la motivazione e dispositivo;

violazione del combinato disposto degli artt. 132 e 161 c.p.c..

Con il secondo motivo denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, vanno esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Pur avendo, infatti, la Corte adottato, nel dispositivo della sentenza, la formula: “Dichiara in parte inammissibile, e in parte rigetta l’appello …” in relazione ad argomentazioni svolte nella parte motivazionale che legittimavano la sola declaratoria di inammissibilità dell’appello, non può parlarsi di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione – che da luogo a vizio di nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione – posto che quest’ultimo sussiste solo quando non vi sia alcuna coerenza tra i due atti, con la conseguenza che va escluso quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e si possa escludere che il contrasto sia l’esito di un ripensamento sopravvenuto (v.

anche da ultimo Cass. 24.11.2008 n. 27880).

In sostanza la Corte di merito, pur adottando una formula impropria, ha inteso dichiarare inammissibile l’appello proposto per genericità dei motivi, togliendo quindi, valore alla formula del rigetto.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 342 c.p.c..

Con il quarto motivo denuncia la carenza di motivazione, in ordine alla mancata valorizzazione di prova derivante da prova logica.

Con il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 116 e 167 c.p.c., in presenza di mancata contestazione da parte della convenuta.

I motivi riguardano censure tra di loro dipendenti e vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.

La Corte di merito è pervenuta alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dalla odierna società ricorrente ritenendo che l’appello fosse fondato su motivi generici, tali da non consentire di individuare le censure che l’appellante aveva inteso muovere alla sentenza di primo grado.

La conclusione cui la Corte di merito è giunta non può essere condivisa.

In primo luogo deve sottolinearsi che, in ipotesi, il rilievo di genericità dei motivi di appello non deve formare oggetto di eccezione, ma compete d’ufficio al giudice di merito.

E, sotto questo profilo, la censura non e fondata.

Quanto, invece, alla genericità dei motivi, poi, deve premettersi che l’indicazione dei motivi di appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della censura, all’interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione.

Più precisamente, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (S.U. 25.11.2008 n. 28057;

cass. 19.9.2009 n. 22123).

Nella specie, dall’esame dell’atto di appello, consentito in questa sede per la denuncia di un error in procedendo, si desume con chiarezza che le censure che hanno investito la sentenza di primo grado sono relative alla ritenuta, indimostrata qualità di trasportatore dell’odierna ricorrente per la tardiva produzione del materiale probatorio documentale a tal fine dedotto, ed alla dichiarata mancata possibilità di determinazione del corrispettivo previsto dalle tariffe a forcella.

E per la dimostrazione degli assunti indicati nell’atto di appello l’odierna ricorrente aveva, da un lato, contestato la tardività, affermata dal primo giudice, della produzione documentale fornita con la memoria ex art. 184 c.p.c., e, dall’altro, aveva, in sede di appello, prodotto ulteriore documentazione, della quale sosteneva essere entrata in possesso solo successivamente.

Gli stessi assunti hanno formato oggetto degli ulteriori profili di censura avanzati nei confronti della sentenza impugnata in questa sede, e dovranno formare oggetto di esame da parte del giudice di rinvio.

Ricorso incidentale condizionato.

Con unico motivo la ricorrente incidentale condizionata denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il ricorso, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (v. fra le tante Cass. 18.10.2006 n. 22346; cass. 10.8.2007 n. 17631; cass. 9.5.2008 n. 11523; cass. 10.12.2009 n. 25821).

E’, quindi, inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dal giudice di appello, in quanto ritenuta assorbita dall’accoglimento di altra tesi.

In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pure teorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre la stessa questione può sempre essere riproposta davanti al giudice di rinvio, qualora, come nel caso in esame, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata venga cassata.

In altri termini, l’ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato all’accoglimento del ricorso principale, postula, pur sempre, la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza.

Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, invece di essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite, per avere il giudice di merito fondato la ratio decidendi su altre questioni di carattere decisivo (nella specie, la genericità dei motivi dell’appello principale, con la conseguente declaratoria di sua inammissibilità).

In questo caso, quando in relazione a queste ultime questioni (assorbenti), la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio.

Pertanto, la questione relativa all’inammissibilità delle produzioni documentali in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, potrà essere riproposta e formare oggetto di esame in quella sede.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione; quello incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il principale nei limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile l’incidentale condizionato.

Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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