Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9907 del 24/04/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9907 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 24/04/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comugichi.
Roma,» /4_//,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2..4 APR 21à
iorío

CT 45737/06

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

(C.F. 06363391001) in persona

del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
80224030587

fax

06.96514000,

(C.F.

PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12
resistente
contro

OLEIFICIO CENTRO SUD
ricorrente

in punto
annullamento della

sentenza n. 78/4/05

emessa

inter

partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari

PREMESSO

Che con nota 61475/12 la Direzione Provinciale di
Barletta ha comunicato che il contribuente ha
presentato domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011
(che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)

1

nel ricorso n. 31338/06

provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza,
dichiari l’estinzione in parte qua del giudizio ai
sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002

Roma,5 dicembre 2012

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