Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9907 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9907 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 22813-2008 proposto da:
VALENTE GIOVANNI, SADIE TOSO EMANUELA, GALDELLI
FIORENZA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GERMANICO 192, presso lo studio dell’avvocato PIER
LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrenti –

2015

contro

870

– INA ASSITALIA S.P.A., in virtù di atto di fusione
per incorporazione – di INA VITA S.P.A. E ASSITALIA LE
ASSICURAZIONI

D’ITALIA

S.P.A.,

nella

FATA

1(17

Data pubblicazione: 14/05/2015

ASSICURAZIONI S.P.A.

che ha assunto la nuova

denominazione INA ASSITALIA S.P.A. C.F. 00409920584,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

MARCO

in atti;
SASA ASSISCURAZIONI E

RIASSICURAZIONI S.P.A. C.F.

00072460322, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE GUERRERI, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
controrlcorrenti nonchè contro

ALITALIA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3619/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/09/2007 R.G.N. 4004/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato DONATACCIO ANGELA per delega VINCENTI
MARCO;
udito l’Avvocato GUERRERI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

VINCENTI, che lA rappresenta e difende, giusta delega

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine

rigetto.

RG.22813/08
Valente +2 — Alitalia + 2

Con sentenza 25/9/07, la Corte d’appello di Roma, confermando
la sentenza 20/1/05 del tribunale capitolino, rigettava la domanda
volta al risarcimento del danno (biologico, morale, per perdita
capacità lavorativa e per lucro cessante) non coperto da Inali ma
da polizza in relazione ad infortunio di alcuni assistenti di volo.
Avverso tale sentenza ricorrono il lavoratori con sei motivi, il
datore è rimasto intimato, resistono con controricorso le
assicurazioni; SASA assicurazione ha presentato memoria.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

I ricorrenti deducono:
(art. 360 n. 3) violazione degli artt. 2909 cc, 329, 342, 346, 434
cpc, per aver ritenuto inammissibili (in quanto generici e non
rapportati alla decisione appellata) i motivi circa la responsabilità
oggettiva dell’Alitalia per l’infortunio (anche sulla base del
Regolamento 889/02 CEE) e circa l’illegittimità costituzionale
dell’art. 935 c.nav., in relazione agli art. 35 e 38 Cost.
(art. 360 n. 5) vizio di motivazione sui detti aspetti.
(art. 360 n. 4) violazione degli artt. 112 cpc, per omessa
pronuncia su domande ritenendole inammissibili per aver
riprodotto argomenti dei primi atti senza rapportarli alla sentenza.
(art. 360 n. 3) violazione degli artt. 2909cc, 329, 342, 346, 434
cpc, per aver imposto all’appellante l’onere di censurare la
sentenza di primo grado sebbene questa non avesse motivato sul
punto.
(art. 360 n.5) motivazione carente nelle parti in cui si rileva
mancata allegazione dei fatti costituenti inadempimento a obbligo
di sicurezza e mancata indicazione della polizza.
(art. 360 n. 4) violazione dell’art. 112 cpc, per i motivi sub 4.

MOTIVI DELLA DECISIONE.
La corte territoriale ha rilevato che il tribunale, con specifici
argomenti motivazionali, ha giudicato manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 935 cod. nav.,
così come ha escluso la contrarietà di tale norma rispetto al
trattato CE ed al regolamento comunitario 2027/97, e che gli
appellanti si sono limitati ad opporre, in modo aspecifico stante la
mancanza di puntuali critiche in correlazione, gli originari
argomenti difensivi svolti nel ricorso introduttivo della lite, in
modo del tutto svincolato dalle ragioni della decisione appellata.
La corte territoriale ha quindi ritenuto che gli appellanti non
hanno assolto all’onere di specificità dei motivi di appello,
respingendo il gravame.
I ricorrenti rilevano in questa sede la specificità dei motivi di
appello, lamentano (con i primi due motivi di ricorso) il vizio di

L

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il caso di specie presenta delle particolarità, in quanto i motivi di
appello hanno visto la reiterazione di argomentazioni giuridiche
già espresse in primo grado e non accolte dal giudice di primo
grado sulla base di argomenti incompatibili con quelli proposti
dalla parte, sicché la parte ha riproposto pedissequamente quanto
già dedotto in precedenza.
Il primo motivo di ricorso, peraltro, è inammissibile, non essendo
agganciato alla fattispecie concreta.

motivazione della sentenza e la violazione di legge, e propongono
quesito in • ordine alla ritualità dell’appello con reiterazione di
argomentazioni già espresse in primo grado.
Con riferimento al testo dell’art. 434 c.p.c., applicabile ratione
temporis al caso di specie, superato l’orientamento (già espresso
da Cass. n. 11158 del 1995; Cass. n. 8181 del 1993, Cass. n.
16190 del 2004, Cass. n. 18674 del 2011) che considerava
sufficiente l’indicazione sommaria -nei motivi di impugnazionedegli elementi che consentono di individuare i termini di fatto
della controversia e delle ragioni per le quali è richiesta la riforma
della sentenza, si è affermato l’orientamento più rigoroso
secondo il quale, perché sia valido, l’atto d’ appello non deve
soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto
impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è indispensabile anche,
pure quando la pronuncia di primo grado sia stata censurata nella
sua interezza, che le ragioni su cui si fonda l’impugnazione siano
formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la
motivazione della sentenza impugnata: con l’effetto che, se da un
lato il grado di specificità dei motivi di appello non può essere
previsto in via generale e assoluta, dall’altro lato esso richiede pur
sempre che alle argomentazioni proprie della sentenza impugnata
siano contrapposte le censure mosse dall’appellante, dirette a
incrinarne il fondamento logico-giuridico (v. ex plurimis Cass. n.
5210 del 2003, Cass. n. 8926 del 2004, Cass. n. 967 del 2004,
Cass. n. 11781 del 2005, Cass. n. 12984 del 2006, Cass. n. 9244
del 2007, e già Cass., S.U., n. 9628 del 1993, n. 9244 del 2007,
Cass. n. 15166 del 2008, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. S.U.
n.23299 del 2011, Cass. n. 1248 del 2013, Cass. n. 6978 del
2013).
Nel senso ora indicato, si è recentemente affermato (Sez. 1,
Sentenza n. 22781 del 27/10/2014) che il principio della
specificità dei motivi di appello in quanto assolve alla duplice
funzione di delimitare l’estensione del riesame domandato e di
indicarne le ragioni concrete, postula la specificazione, sia pure in
forma succinta, degli “errores” attribuiti alla sentenza di primo
grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale
sede; pertanto alla parte volitiva dell’appello deve sempre
accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, con un grado di specificità dei
motivi che, pur non potendo essere stabilito in via generale e
assoluta, esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad
incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime.

Il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, è
infondato, in quanto la corte ha motivato adeguatamente la sua
decisione sia richiamando gli argomenti espressi dal giudice di
primo grado per disattendere le questioni di legittimità delle
norme sollevate, sia ritenendo insufficiente la riproposizione nei
motivi di appello degli originari argomenti già respinti dal giudice
di prime cure, ed i ricorrenti si sono limitati a censurare
quest’ultimo profilo, senza versare specificamente in sede di
legittimità la questione principale sottostante rilevante nella
specie, la cui comprensione è invece necessaria per verificare la
ricorrenza del vizio dedotto.
Il terzo motivo ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere
esaminati congiuntamente ponendo entrambi un problema di
asserita omessa pronuncia, sono infondati: con essi la parte
lamenta un’omessa pronuncia sulle domande volt#,ad affermare
la responsabilità di Alitalia, laddove la sentenza ha pronunciato su

,

Nel caso di specie, infatti, ove la corte territoriale ha richiamato la
posizione espressa dal tribunale in ordine alla legittimità costituzionale ed in relazione alla disciplina europea- dell’art. 935
cod. nav., i ricorrenti si sono limitati a criticare l’affermazione
della corte territoriale circa la specificità dei motivi di appello,
proponendo quesito di diritto in ordine alla possibilità di
reiterazione dei medesimi argomenti già esposti, senza più far
riferimento alle questioni sottostanti Alt quali la decisione
appellata indirettamente si era espressa.
Il quesito sottoposto alla Corte è dunque inidoneo per la sua
genericità, in quanto non rapportato compiutamente alla sentenza
appellata ed alla fattispecie sub judice, risultando necessario anche alla luce dell’esigenza che il processo sia “giusto”, in
termini di raggiungimento di un risultato sostanziale per il bene
della vita richiesto- che il quesito sia riferito non solo agli aspetti
processuali (in vista del mero ritorno nel grado di appello) ma
anche all’interesse sostanziale che muove la domanda attorea.
Pertanto, nel quesito la parte avrebbe dovuto far riferimento non
solo all’asserito errore della corte territoriale in relazione
all’affermazione della genericità dell’appello, ma anche ed in
modo specifico alle conseguenze derivanti dall’affermazione della
responsabilità del datore di lavoro in ragione delle questioni di
costituzionalità e comunitarietà delle norme già proposte; tali
questioni, pertanto, quali elementi imprescindibili della tutela
domandata, avrebbero dovuto essere chiaramente enucleate nel
quesito, con illustrazione delle ragioni per le quali esse incidono
sullpjsituazioni sostanziali dedotte in giudizio.
In altri termini, la parte ricorrente in cassazione non può limitarsi
a censurare la sentenza impugnata per aver ritenuto il difetto di
specificità dei motivi di appello, ma, oltre che contrastare tale
affermazione, deve indicare compiutamente gli elementi che
permettono di evidenziare la decisività della questione posta,
specificando nel quesito una sintetica riproposizione delle
questioni sottostanti fatte valere nel giudizio di merito, essenziali
ai fini del riconoscimento della tutela domandata.

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tale domanda, ritenendo inammissibile la riproduzione di
argomentazioni già disattese e, per altro verso, infondata
l’affermazione di responsabilità di Alitalia in quanto correlata alla
illegittimità affermata dell’art. 935 cod. nav.
La corte territoriale non ha dunque omesso di prendere in
considerazione le domande proposte, ma ha pronunciato su di
esse, dichiarando inammissibile ed infondato l’appello.
Trova allora applicazione il principio affermato da Sez. L,
Sentenza n. 20373 del 24/07/2008, secondo cui, in sede di
legittimità, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti
l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda
non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal
giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si
verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in
un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di
Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto
degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio
necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga
invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o
dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un
accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito,
insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della
correttezza della motivazione della decisione impugnata sul
punto.
Il quarto motivo è infondato, avendo la Corte correttamente
richiamato la decisione del tribunale che ha rigettato le domande
risarcitorie (quale conseguenza dell’esclusione della declaratoria
di illegittimità dell’art. 935 cod. nav.), rilevando che l’appellante
non ha censurato la ricostruzione interpretativa del giudice di
primo grado, di cui ha erroneamente configurato un vizio
omissivo.
Il quinto motivo è infondato, in quanto la Corte ha disatteso la
domanda ritenendo, con motivazione corretta ed adeguata,
insufficiente il mero richiamo alla colpa del datore, senza
allegazione e prova dei fatti costituenti violazione dell’obbligo di
sicurezza e, quanto alle società assicuratrici, senza indicazioni
delle polizze e delle relative previsioni.
Le spese seguono la soccombenza.

p.q.nn.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese di lite in favore di ciascuno dei controricorrenti, che si
liquidano in € cinquemila per compensi, € cento per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

—IMIffir-__.-

.• ~V

Così deciso in Roma, nella camera di co iglio del 19 febbraio
2015.

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