Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9907 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.I., elettivamente domiciliata in Roma, viali Regina

Margherita 278, presso l’avv. Giove Stefano, che, unitamente all’avv.

Francesco Fugazzola, la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano – Sez. staccata di Brescia), Sez. 64^, n. 11/64/06

del 17 gennaio 2006, depositata il 14 febbraio 2006, notificata il 11

maggio 2006; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR con il quale veniva imputato alla contribuente la quota del maggior reddito accertato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa di cui la contribuente medesima era socia nella misura del 33,34%;

Letto il controricorso della contribuente;

Letta la memoria depositata dalla contribuente;

Rilevato che il ricorso, che presenta caratteri di autosufficienza in ordine alle deduzioni sollevate, poggia su un unico motivo con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta carenza del presupposto essenziale della pretesa tributaria in conseguenza della supposta inottemperanza dell’Ufficio all’ordinanza emessa dal giudice d’appello che ordinava la produzione dell’accertamento nei confronti della società e la dichiarazione di definitività dello stesso;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” (Cass. n. 9519 del 2009; v. anche Cass. n. 18640 del 2008). Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, non risultava contestata in causa nè la ristretta base azionaria, nè il maggior reddito accertato a carico della società: unico oggetto di contestazione era il fatto che fosse stata effettivamente deliberata la distribuzione degli utili. Di tanto la sentenza non tiene conto, come non tiene conto della documentazione che pur afferma essere stata depositata dall’Ufficio, risolvendo la decisione nell’apodittica affermazione della mancata prova dell’accertamento a carico della società;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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