Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9906 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13358-2015 proposto da:

COOPERATIVA STUDIO 88 SOC. COOP. RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO ALECCI;

– ricorrente –

nonchè contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2397/2014 del TRIBUNALE di REGGIO

CALABRIA, depositato il 18/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La (OMISSIS) propone ricorso per cassazione del decreto numero 2889 del 2015 pubblicato il 18 aprile 2015 con cui il tribunale di Reggio Calabria ha solo parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) S.n.c. ammettendo il relativo credito al passivo quanto alla sorte in via chirografaria e quanto all’Iva in privilegio.

Il Fallimento non ha svolto difese.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L.Fall., art. 99, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità parziale del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato per non essersi il Tribunale avveduto che il documento numero 42 risultava allegato al proprio ricorso, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Violazione dell’art. 115 c.p.c.. Omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato laddove ha ritenuto non provata la natura privilegiata del credito per inidoneità probatoria della documentazione fornita, pur riconoscendo che il fascicolo della fase di verifica era allegato e per non avere comunque nulla risposto in ordine al suo rinvenimento.

3. Ritiene il Collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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