Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9905 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26025 del

ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

A.F. (C.F.: (OMISSIS));

A.L. (C.F.: (OMISSIS));

A.P.G. (C.F.: (OMISSIS));

A.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi

dall’avvocato A.F. (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

S.L. (C.F.: (OMISSIS));

S.G. (C.F.: (OMISSIS));

C.M. (C.F.: (OMISSIS));

S.R. (C.F.: (OMISSIS));

BARCLAYS BANK PLC (C.F.: (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore;

MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

P.F. (C.F.: non indicato);

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti n. cronol. 5516/2020, del

21 agosto 2020;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Capasso

Lucio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 2

marzo 2021 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto è possibile evincere dagli atti, A.F., A.L., A.P.G. e A.M. (con un atto denominato “ricorso”, ma notificato con citazione a comparire in giudizio a udienza fissa davanti al giudice monocratico del tribunale di Chieti) hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un’ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Chieti con la quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione di uno dei giudici facenti parte del collegio designato per la decisione del reclamo dagli stessi ricorrenti avanzato avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigetto della loro istanza di sospensione dell’esecuzione in un procedimento di espropriazione forzata promosso nei loro confronti, con contestuale condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Con il medesimo ricorso gli istanti hanno anche chiesto la riassunzione del procedimento di reclamo sospeso a causa dell’istanza di ricusazione.

Il Tribunale di Chieti, fatte precisare le conclusioni, ha dichiarato con ordinanza la litispendenza (in relazione ad una serie di procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario) e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Avverso tale ordinanza i ricorrenti propongono istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume carattere pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti, che può essere effettuata anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27305 del 05/12/2013, Rv. 629323 01: “il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo inciso, può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d’inammissibilità”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24743 del 23/11/2011, Rv. 620571 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020, Rv. 657830 – 01; il principio deve ritenersi valido anche in caso di regolamento di competenza avverso dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c.).

2. Per quello che è possibile evincere dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso (che in verità risulta formulato in modo poco chiaro ed è caratterizzato da prolissità e confusione espositiva, il che rende estremamente difficile comprenderne il contenuto) gli attuali ricorrenti, con un atto – denominato “ricorso” ma notificato con citazione a comparire in giudizio a udienza fissa davanti al giudice monocratico del Tribunale di Chieti ed iscritto nel ruolo degli affari contenziosi – hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un’ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Chieti, di rigetto dell’istanza di ricusazione di uno dei giudici facenti parte del collegio designato per la decisione di un reclamo avverso provvedimento del giudice dell’esecuzione di diniego della sospensione dell’esecuzione (nell’ambito di un procedimento di espropriazione forzata promosso nei loro confronti), con contestuale condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Con il medesimo ricorso, hanno anche chiesto la riassunzione del procedimento di reclamo sospeso a causa dell’istanza di ricusazione.

Orbene, non vi è dubbio che l’ordinanza collegiale di rigetto dell’istanza di ricusazione, anche se contenente la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, è un provvedimento non impugnabile, e comunque certamente non impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., proposta a giudice monocratico del medesimo ufficio giudiziario.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, “l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità “ex se” dell’ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) “iu-dex suspectus”; l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa” (giurisprudenza costante; cfr.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 17636 del 20/11/2003, Rv. 568340 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15780 del 12/07/2006, Rv. 592281 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 01/03/2007, Rv. 595707 01; Sez. 1, Ordinanza n. 19803 del 15/09/2009, Rv. 609612 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3866 del 12/03/2012, Rv. 621253 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1932 del 03/02/2015, Rv. 634244 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 2562 del 09/02/2016, Rv. 638466 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31361 del 04/12/2018, Rv. 652086 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 4836 del 19/02/2019 (Rv. 652695 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020, Rv. 659232 – 01; l’ordinanza in questione non è neanche soggetta a regolamento di competenza: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019, Rv. 653611 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2690 del 05/02/2018, Rv. 647335 01; Sez. 1, Ordinanza n. 1978 del 01/02/2005, Rv. 578973 01; l’impugnabilità è da escludere anche in relazione alla condanna al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 54 c.p.c., comma 3, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d’inammissibilità o di rigetto dell’istanza di ricusazione o anche in via autonoma: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015, Rv. 635236 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 4836 del 19/02/2019, Rv. 652695 – 01).

D’altra parte, anche a volere ipotizzare la possibilità di ritenere, in determinate ipotesi o per determinati aspetti, assoggettabile ad impugnazione la predetta ordinanza (o anche ad ammettere, in siffatte particolari ipotesi, una autonoma azione giudiziaria per contestarne le statuizioni), è certamente da escludere che sia a tal fine esperibile l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., rimedio riservato alla contestazione della regolarità degli atti del processo esecutivo (delle parti e/o del giudice dell’esecuzione), ed al cui oggetto deve ritenersi certamente estraneo sia il procedimento di reclamo al collegio sui provvedimenti in tema di sospensione dell’esecuzione (che viene definito con ordinanza non impugnabile, e quindi certamente non soggetta ad opposizione agli atti esecutivi) sia, con ancora maggiore evidenza, quello per la definizione dell’istanza di ricusazione di uno dei giudici di tale collegio, che si pone del tutto al di fuori del processo esecutivo.

3. Anche a fini di completezza espositiva – e pur non essendo agevole comprendere, per la mancanza di chiarezza nell’esposizione del ricorso, l’esatto oggetto delle eventuali altre domande proposte dai ricorrenti con l’opposizione per cui è causa – è opportuno precisare che, in ogni caso, anche laddove e nei limiti in cui potesse ritenersi avanzata una vera e propria opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., così come una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le stesse sarebbero da ritenere comunque improponibili, dal momento che, per quanto emerge dagli atti, gli opponenti hanno promosso la presente controversia direttamente con atto di citazione a comparire a udienza fissa davanti al tribunale e successiva iscrizione della causa nel ruolo degli affari contenziosi, con omissione della necessaria preventiva fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione (cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, dell’art. 617c.p.c., comma 2, e dell’art. 618c.p.c, nonchè dell’art.619 c.p.c., è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”; conf.: Sez. 6 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01).

4. In definitiva, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l’opposizione dei ricorrenti non poteva essere proposta, (dichiarazione che ha carattere assorbente di tutte le censure avanzate avverso il provvedimento con il quale il tribunale ha dichiarato la litispendenza).

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del presente giudizio, dal momento che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In ogni caso dette spese, anche per la fase di merito già svolta, possono essere integralmente compensate tra le parti, data la novità e complessità della vicenda processuale.

PQM

La Corte:

– pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l’opposizione dei ricorrenti non poteva essere proposta, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3;

– nulla per le spese del presente giudizio;

– spese del giudizio di merito compensate.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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